Gli infortuni sul lavoro sono dovuti a poca formazione o a troppo stress?

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Premessa

 «Non può continuare così. Non ci si può rassegnare come ad un’inevitabile fatalità». Queste le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un discorso del 25 novembre 2010.

Il doloroso fenomeno delle cosiddette morti bianche e degli incidenti sul lavoro, purtroppo è sempre attuale. Gli infortuni sul lavoro sono stati 790mila nel 2009, 775mila nel 2010, 726mila nel 2011, con una riduzione dell’8% nel triennio. Sono diminuiti anche gli incidenti mortali sui luoghi di lavoro: 1.053 nel 2009, 973 nel 2010, 930 nel 2011 (-11,7%). Questo grazie ai maggiori controlli degli ultimi anni e delle campagne di informazione e sensibilizzazione per una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma 1.000 morti sono ancora troppi ed è una statistica inaccettabile nel nostro Paese. Basti pensare poi al fatto che tra questi ci sono solo i decessi e gli infortuni denunciati, e non quelli occorsi ai cosiddetti lavoratori “in nero”, di cui l’INAIL non ne viene a conoscenza, e che ha stimato per il 2009 in circa 165.000.

Basta chiamarle “morti bianche” perché con ciò si intende che siano “pulite”, e che non ci siano responsabili. Chiamiamole piuttosto “morti sporche”. E basta chiamarla anche “tragica fatalità”, perché implicherebbe che non abbiano responsabili, invece molte morti ce l’hanno, quale l’organizzazione del lavoro, la fretta, l’incuria, l’avidità, la poca formazione, lo stress.

«Nessun allentamento dell’impegno più severo per garantire la sicurezza e la vita sul lavoro». Ancora una volta il Presidente Giorgio Napolitano in un discorso pronunciato nella ricorrenza della festa dei lavoratori del 2010. La sicurezza è un principio dal quale non si può derogare mai ed è necessario che tutti capiscano che è importante e che non è accessorio all’attività lavorativa. Inoltre non può essere qualcosa su cui si può transigere, non bisogna ignorare il problema, anzi deve essere rafforzata la vigilanza sulla sicurezza stessa.

I numeri sono elevati, ma spesso sono solo le grandi tragedie a smuovere intere comunità. Alcune di loro, poiché non c’è la “disgrazia”, è come se non fossero accadute, oppure la notizia si riduce solo ad un comune fatto di cronaca e niente più. I grandi numeri si consumano spesso nel silenzio, nei piccoli luoghi, nelle piccole imprese che non vedono nell’investimento nella sicurezza una prospettiva ed una possibilità, e che vogliono far cassa in fretta senza adottare misure necessarie, esponendo così il lavoratore al rischio.

 

“Conoscere per formare”

Questo è il principio della sicurezza. Ma come conoscere? E come formare? È fondamentale innanzitutto che la conoscenza parta dall’alto, a livello nazionale, sensibilizzando i cittadini alla cultura della sicurezza. Bisogna riportare l’argomento all’attenzione generale, tornare a far sapere che si muore di lavoro, che ci si trova davanti ad “un lavoro che uccide”. Dobbiamo iniziare ad occuparcene tutti, deve diventare una sorta di “positiva ossessione” quotidiana, e a riguardo molto possono fare la cultura, la comunicazione e l’informazione. È necessario quindi promuovere delle campagne di prevenzione attraverso la pittura, la musica, il cinema, il teatro, la tv. È importante portare l’attenzione sull’argomento all’interno delle scuole e delle università, perché partendo da qui, si può sperare che i lavoratori di domani siano sensibili al tema della sicurezza.

È necessario, oltre che a livello nazionale, promuovere una cultura della sicurezza anche a livello aziendale, comunicando la prevenzione della sicurezza stessa. La diffusione della comunicazione della sicurezza è importante non solo per motivi morali e/o etico, ma anche per far ottenere un beneficio ai singoli lavoratori, ai gruppi, o alla società stessa, visto il costo rilevante degli infortuni sul lavoro. Non si tratta di una spesa, anche se i costi sono elevati, ma piuttosto di un investimento estremamente utile per le singole aziende e per l’intera società, perché, se esse sono adeguate e arrivano a tutti i livelli, i risultati saranno positivi e si vedranno con il tempo. L’imprenditore deve avere coscienza che la sicurezza non deve essere un lusso, ma lo standard che deve tener conto delle aspettative dei dipendenti.

A livello aziendale occorre puntare sulla formazione, sulla consapevolezza soggettiva dei rischi e sulla conoscenza per evitare di restare vittima di operazioni sbagliate. Sono queste le armi più adatte ed efficaci per limitare gli infortuni. Bisogna realizzare una formazione e un’informazione adeguata su tutti i rischi generici e specifici che sono connessi a una determinata attività lavorativa, e sulle attrezzature di lavoro, così da dare al lavoratore gli strumenti che possono permettergli di ridurre gli infortuni sul lavoro. È necessario, a riguardo, dare la possibilità a tutti gli imprenditori, anche a quelli delle piccole aziende, di mettere a disposizione dei lavoratori, tutte le misure necessarie in tema di sicurezza. Ad esempio potrebbe essere percorribile la strada dei finanziamenti agevolati attraverso i quali permettere l’acquisto di nuovi macchinari più innovativi in materia di sicurezza, ottenere certificazioni aziendali, fare corsi di formazione. Inoltre tutto ciò richiamerebbe l’attenzione delle imprese sul possibile binomio che chi investe in sicurezza è premiato mediante la concessione di risorse finanziarie specifiche e tassi agevolati.

Inoltre si deve dare la possibilità ai lavoratori di poter partecipare a dei corsi di formazione che siano adeguati ai rischi riguardanti le mansioni svolte e che siano seguiti in modo corretto, senza che vi siano i classici compromessi “non si frequenta il corso ma si riceve ugualmente l’attestato”. In quel caso sarebbe dannoso, sia per il datore di lavoro, che per il lavoratore stesso.

 

Prevenzione

Molto importante per limitare ed evitare gli infortuni sul lavoro è la prevenzione, che necessita conoscenza e consapevolezza dei rischi, circolazione dei dati, confronto e dialogo tra i soggetti attori della sicurezza, per questo l’informazione e la formazione sui luoghi di lavoro sono le attività attraverso cui è data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione dei lavoratori al sistema della sicurezza.

Il Capo III del D.Lgs. 81/2008, rubricato “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, in materia di prevenzione ha introdotto delle novità e degli obblighi ai quali è tenuto il datore di  lavoro.

In tema di misure generali di tutela, sono stati ribaditi l’obbligo di informazione, formazione, partecipazione e consultazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti, e le novità anche dei dirigenti e preposti. Inoltre, tra le misure da adottare, è stata inserita la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.

Per avere un sistema organizzativo di circolazione delle informazioni, invece, il T.U. ha previsto, all’art. 8 comma 1, l’istituzione del “Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro allo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in relazione a tutti i lavoratori, iscritti e non agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”. Questo sistema si inserisce in un importante apparato volto a favorire la circolazione delle informazioni utili alla promozione ed alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso il coordinamento tra l’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA al fine di sviluppare e potenziare la cultura della sicurezza, senza dover far ricorso, esclusivamente, all’azione repressiva.

 

Informazione

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non è sufficiente la mera esistenza sul posto di lavoro di attrezzature idonee per il compimento di alcuni particolari lavori di sicura pericolosità, se i dipendenti non sono stati informati ed istruiti sulla necessità di impiego e sul corretto uso di tali attrezzature. In riferimento a ciò il T.U. 81/2008, nell’art. 36 comma 1, richiede che il datore di lavoro (affiancato dai dirigenti e dai preposti) provveda “affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione”, in merito ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale, alle procedure che riguardano il primo soccorso, alla lotta antincendio, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e ai nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. Inoltre il lavoratore deve essere informato dei rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, delle normative di sicurezza e delle disposizione aziendali in materia, dei pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparativi pericolosi, delle misure e delle attività di protezione e prevenzione adottate.

L’informazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è considerata come quel complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Non può essere generica, evasiva e sfuggente, ma deve essere caratterizzata dalla specificità di ogni singola posizione lavorativa e il suo contenuto deve essere facilmente comprensibile dai lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata. Inoltre per il datore di lavoro non è possibile ritenere adempiuto l’obbligo informativo attraverso la semplice affissione della normativa di sicurezza ovvero l’apposizione di segnaletica di sicurezza sugli impianti, oppure attraverso istruzioni sull’uso dei macchinari, poiché tali attività, ancorché necessarie, non esauriscano l’obbligo in questione.

 

Formazione

Oltre l’informazione, un’altra misura di prevenzione degli infortuni è la formazione. In materia l’art.37 comma 1 D.Lgs. 81/2008, dispone che “il datore di  lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche”, con particolare riguardo ai “rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

Ai sensi del T.U. 81/2008, la formazione è quel processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Si differenzia dall’addestramento, in quanto quest’ultima è quel complesso di attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costruzione del rapporto di lavoro o dell’inizio di ciascuna missione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, di trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di sostanze e preparati pericolosi. Essa deve, peraltro, ripetersi periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi.

La formazione deve essere erogata durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori, perciò, se tale attività dovesse dilungarsi oltre l’orario di lavoro, il datore è tenuto comunque a retribuire il lavoratore. Il suo contenuto deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire nuove conoscenze e competenze necessarie. Ove essa riguardi lavoratori immigrati, avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata. Infine le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

La formazione è differente per i dirigenti ed i preposti, per i RLS e per il lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza, in quanto adeguata e specifica ai propri compiti, e soggetta ad un aggiornamento periodico.

Affinché la formazione sia efficace deve essere coerente con la realtà nella quale i lavoratori svolgono il loro compito. Per questo è necessario che i responsabili della formazione o gli organizzatori effettuino uno studio preliminare dei posti di lavoro oggetto di un’azione di formazione.

Il formatore deve tener conto che un lavoratore non è uno studente e pertanto non deve essere trattato come tale, perciò bisogna evitare di riprodurre il modello scolastico, nel quale il professore si trova davanti agli alunni, fa un’esposizione ed essi lo ascoltano in modo passivo. Il formatore deve saper mantenere il livello di interesse, poiché un atteggiamento passivo rallenta o contrasta l’apprendimento, e deve essere in grado di trasmettere un messaggio, e non essere solamente un concentrato di nozioni, ma qualcuno che insegna a sfruttare e a mettere in valore l’esperienza dei partecipanti.

 

Stress

Nonostante una informazione ed una comunicazione adeguate ed efficaci, possono continuare ad esserci gli infortuni sul luogo di lavoro che possono essere la conseguenza di molti fattori quali la stanchezza del lavoratore, la disattenzione, la fretta, l’inesperienza o lo stress. Quest’ultimo è un fattore molto importante che può venire fuori sia dall’ambiente lavorativo, sia dalla vita privata, e in questa ipotesi lo stress può ripercuotersi sul lavoratore anche durante l’orario di lavoro. Perciò è importante imparare a prevenirlo o a saperlo gestire.

Lo stress è in generale uno stato psicologico, spesso accompagnato da malessere fisico, che nasce a causa di pressioni esterne o per un’esposizione prolungata a situazioni che spingono l’individuo sempre al limite delle sue possibilità fisiche e mentali. Esso non è una vera e propria malattia ma uno stato psicologico negativo per il benessere dell’individuo che, se trascurato, può tradursi in un calo dell’efficienza lavorativa o, cosa ben peggiore, a problemi di salute.

La risposta allo stress è soggettiva. Alcune persone lo sopportano senza problemi, mentre altre non ne tollerano la benché minima quantità. È opportuno perciò che ogni individuo impari a gestire le proprie energie in funzione degli impegni da assolvere.

 

Stress lavoro correlato

La normativa italiana più recente sullo stress lavoro correlato è rappresentata dall’ art. 28 T.U. 81/2008, il quale lo definisce come quella situazione che, solo in ambito lavorativo (non già personale), richiede al lavoratore la capacità di affrontare un evento particolare come può essere la gestione quotidiana degli impegni di lavoro o il relazionarsi con i propri colleghi, e si accompagna a malessere, disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali. Si può quindi dire, in base ad una definizione adottata dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (European Agency for Safety and Health at Work) che “lo stress lavoro correlato viene esperito nel momento in cui le richieste provenienti dall’ambiente lavorativo eccedono le capacità dell’individuo nel fronteggiare tali richieste”.

L’importanza dello stress lavoro correlato, ai fini della tutela del lavoratore, della sua sicurezza e salute psico-fisica, è stata avvertita anche a livello europeo e, con il T.U. del 2008 è stato recepito l’Accordo europeo per lo stress lavoro correlato dell’ 8 ottobre 2004 il quale definisce lo stress lavoro correlato come “la condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3 comma 1). Tale accordo è stato fortemente voluto e sottoscritto dal sindacato europeo e dalle organizzazioni dei datori di lavoro al fine di realizzare delle linee guida europee e comuni, per la prevenzione e la valutazione del rischio stress lavoro correlato. In esso si legge che “lo scopo dell’accordo è migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la loro attenzione sui sintomi che possono indicare l’insorgenza dei problemi di stress da lavoro”.

Dalla presa di coscienza della Comunità Europea del 2004 ad oggi , in Italia si è assistito all’evoluzione della normativa della sicurezza sul lavoro, divenuta più attenta agli eventi meccanicistici da cui scaturiscono gli infortuni sul lavoro ed anche gli aspetti psicologici e motivazionali che in larga parte possono considerarsi gli elementi scatenanti dell’evento infortunistico.

Il T.U. 81/2008 estende per la prima volta la tutela della sicurezza del lavoratore alla sfera psichica, cosicché i preposti alla sicurezza diventano responsabili anche nel proteggere i lavoratori da situazioni stressogene e psicologicamente pericolose presenti sul luogo di lavoro. In conseguenza di ciò, lo stress lavoro correlato entra a far parte a tutti gli effetti delle malattie professionali. Esso è considerato anche infortunio sul lavoro perché è risarcibile ai sensi ed agli effetti della legislazione in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Pertanto il datore di lavoro responsabile della condizione lavorativa stressante cui ha sottoposto il suo dipendente, può essere chiamato a risarcire il danno derivante dall’incidente occorso al lavoratore a causa della stress.

Gli effetti che lo stress lavoro correlato provoca sui lavoratori possono essere di diversa entità, a seconda del livello di stress al quale sono sottoposti e dalla durata di questa condizione. In generale gli effetti più frequenti sui lavoratori sono gli errori di disattenzione, gli infortuni, l’assenteismo e i problemi disciplinari. Tutti questi hanno delle ricadute in ambito lavorativo che si ripercuotono negativamente sulla produttività aziendale, infatti è un errore pensare allo stress lavoro correlato come ad un problema solo del lavoratore, perché questo può creare dei danni anche alle aziende sia in termini economici, sia in termini legali, visto che il D.Lgs. 81/2008 dispone delle sanzioni civili e penali per i datori di lavoro inadempienti. Di fatto la valutazione del rischio stress lavoro correlato, oltre ad essere un obbligo, è una vera e propria opportunità per le aziende che attraverso la valutazione del rischio stress possono comprendere su quale settore e/o ambito intervenire per prevenire eventuali situazioni di stress con notevole risparmio di tempo e denaro.

Se si tratta di stress lavoro correlato, il datore di lavoro deve individuare quale sia la fonte e tenere sotto controllo lo stress del lavoratore. Una misura di prevenzione, che invece può adottare quando ancora il fenomeno stress si realizza, è la creazione di un ambiente di lavoro sereno. Un esempio si ha con il modello manageriale svedese, in cui il concetto di gestione del personale è la persona prima di tutto.

Nell’ambiente di lavoro, il lavoratore deve sentirsi sereno, tranquillo, deve poter trovare le condizioni per collaborare con i colleghi e non avere con loro un rapporto di competizione. Si deve percepire al minimo la gerarchia tra i dipendenti. L’ambiente deve essere confortevole, ordinato, tranquillo, ben illuminato ed areato e senza rumori di sottofondo che potrebbero distrarre. Queste sono solo alcune delle tante condizioni che permettono al lavoratore di svolgere la propria attività serenamente, senza rischio di stress, così che il datore di lavoro otterrà il massimo dal suo dipendente.

Se invece lo stress è provocato da situazioni della sfera privata del lavoratore, ad esempio da problemi economici e familiari, il datore di lavoro può solamente “tamponare” il problema, tenendolo sotto controllo e imparare a saperlo gestire.

 

Stress nella sfera privata del lavoratore

Lo stress lavorativo può ripercuotersi anche nella vita privata del lavoratore, il quale va alla “ricerca della felicità”. In questo caso, il datore di lavoro può fornire i mezzi adeguati per raggiungere e non per realizzare la felicità e la serenità del lavoratore, perché stando bene al lavoro, si sta bene anche fuori. Con ciò si può ritenere chiuso il “cerchio”: un buon ambiente di lavoro porta a una serenità nella vita privata, ci si reca perciò al lavoro tranquilli e c’è serenità nello svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Burnout, mobbing e sindrome da corridoio

Esistono altre patologie dovute allo stress da lavoro che stanno emergendo maggiormente come fattori psico-sociali di stress negativo. Esse sono il burnout, il mobbing e la “sindrome da corridoio”.

Il burnout può essere definito come una progressiva perdita di idealismo, di energia e di scopi, vissuta da persone che esercitano professioni di aiuto e di assistenza all’altro (helping professions), in cui il carico emotivo ha un peso maggiore. Sono quindi a rischio sindrome da burnout, ad esempio, gli infermieri, gli insegnanti, i medici di base, i carabinieri, i vigili del fuoco, gli avvocati e gli psicologi.

Altra malattia da lavoro correlato è il mobbing. Il termine deriva dall’inglese “to mob”, che significa “attaccare”, “accerchiare”.

Nel nostro ordinamento manca una disciplina legislativa di questo fenomeno, ma viene genericamente riferito dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 4 maggio 2004, n. 8438 e, per un tentativo di definizione più specifico, Cass. pen., 29 agosto 2007, n. 33624) “ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi, per danneggiare in modo sistematico il lavoratore nel suo ambiente di lavoro”.

A seguito di una sentenza del Tribunale di Torino del 17 febbraio 2005, i comportamenti tenuti dai superiori o dai colleghi, per essere considerati mobbing devono essere “reiterati e perpetuati per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo, posti in essere dal datore di lavoro al fine di distruggere psicologicamente il soggetto destinatario di tali azioni e di emarginarlo dal contesto lavorativo”.

Un’altra malattia, meno nota rispetto alle altre, è la “sindrome corridoio”, che si può definire come la capacità di non distinguere la sfera lavorativa da quella privata. Sempre più spesso la famiglia genera o amplifica le tensioni fisiche, emotive e comportamentali, restituendole al contesto lavorativo. La conseguenza è che di fronte a normali stimoli lavorativi la soggettività individuale risulta a rischio di scompensi biologici e comportamentali.

Nel contesto di vita contemporanea si sono annullati i filtri che gestivano le singolarità del quotidiano lavorativo e di quello privato; si è infatti creato un “corridoio” senza soluzione di continuità tra gli stimoli propri dell’ambiente di lavoro e quelli della vita privata. Sempre più spesso quindi la famiglia genera o amplifica le tensioni fisiche, emotive e comportamentali restituendole al contesto lavorativo in un ciclo autogenerante.

D’altra parte non è raro che le tensioni lavorative vengano trasportate nella vita privata, non strutturata a compensarle, e quando tali tensioni assumono carattere di cronicità e di eccesso possono provocare rotture comunicative e quindi incomprensioni, frustrazioni, solitudine e aggressività.

 

 

Eleonora Faiazza
Dott.ssa in Consulente del Lavoro

Faiazza Eleonora

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