Gli impedimenti matrimoniali

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Gli impedimenti matrimoniali sono condizioni che la legge considera incompatibili con l’assunzione del vincolo matrimoniale.

Un divieto di contrarre matrimonio, che ha come destinatari gli sposi, e uno di celebrare il matrimonio, destinato all’ufficiale di stato civile.

Se nonostante l’impedimento, il matrimonio si celebra lo stesso, l’impedimento si converte in una causa di invalidità.

Gli impedimenti possono essere dispensabili se possono essere rimossi con autorizzazione del tribunale e non dispensabili in caso contrario.

Sono dispensabili:

-Gli impedimenti che derivano da età;

-La parentela in linea collaterale di terzo grado e l’affinità in linea collaterale in secondo grado;

-L’affinità in linea retta se deriva da matrimonio dichiarato nullo;

-Il divieto temporaneo di nuove nozze.

Il requisito dell’età

A norma dell’articolo 84 del codice civile i minori di età non possono contrarre matrimonio.

Se il ha compiuto i sedici anni può essere autorizzato dal tribunale per i minorenni.

Il ricorso deve essere presentato personalmente dal minore.

Il tribunale per i minorenni decide con decreto, emesso in camera di consiglio, dopo avere accertato la maturità psicofisica del minore, la gravità dei motivi e la fondatezza delle ragioni portate all’attenzione dopo avere sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore.

Il decreto viene comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Entro dieci giorni dalla comunicazione, può essere proposto reclamo con ricorso alla Corte d’Appello, che decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

In mancanza di autorizzazione, l’eventuale matrimonio celebrato davanti al parroco secondo le norme del diritto canonico non può essere trascritto nei registri dello stato civile.

Se c’è stata trascrizione, è ammessa opposizione nei suoi confronti.

Il minore con più di sedici anni che, autorizzato, si sposa diventa minore emancipato.

Interdizione giudiziale per infermità mentale

A norma dell’articolo 85 del codice civile non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità mentale.

In presenza di istanza di interdizione, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio, che potrà avere luogo dopo che la sentenza sarà passata in giudicato.

Non impediscono il matrimonio né l’interdizione legale del condannato, né l’inabilitazione.

Può contrarre matrimonio anche la persona per la quale è stato nominato un amministratore di sostegno.

L’incapacità naturale non costituisce impedimento, ma è causa di annullamento del matrimonio.

Non libertà di stato

Costituisce impedimento:

-Il matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile, o agli altri soggetti autorizzati come i comandanti delle navi e degli aeromobili e il console italiano all’estero

-Il matrimonio canonico trascritto (matrimonio concordatario)

-Il matrimonio celebrato davanti ai ministri delle altre confessioni religiose, anch’esso trascritto nei registri di stato civile.

-Il matrimonio celebrato dal cittadino all’estero secondo la legge del luogo.

Non costituisce impedimento il matrimonio canonico non trascritto e l’esistenza di un’unione non coniugale.

Questa norma è una norma di applicazione necessaria e si applica anche agli stranieri la quale legge nazionale ammette la poligamia o la poliandria.

Chi è legato da un precedente vincolo matrimoniale riacquista la libertà di stato in seguito a divorzio, morte del coniuge o annullamento dello stesso.

Il matrimonio eventualmente celebrato in presenza di questo impedimento è nullo e la nullità può essere fatta valere in ogni tempo dal coniuge e da chi vi abbia interesse.

È prevista anche un sanzione penale per il reato di bigamia.

La nullità del matrimonio non sussiste, e il reato di bigamia si estingue, se il primo matrimonio viene dichiarato nullo.

In caso di dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi, l’altro può contrarre un altro matrimonio da quando la sentenza è eseguibile.

Se però il morto presunto ritorna o ne è accertata l’esistenza in vita, il secondo matrimonio è nullo.

Impedimento che deriva dall’esistenza di rapporti familiari

Costituisce impedimento l’esistenza di vincoli parentali o affinità tra gli sposi.

In particolare non si possono sposare tra di loro:

– Gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali

-I fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini

-Lo zio e la nipote, la zia e il nipote (in questo caso l’impedimento può essere dispensato con provvedimento del tribunale)

-Gli affini in linea retta (l’impedimento sussiste anche quando il matrimonio dal quale dipende l’affinità è stato dichiarato nullo o sciolto con divorzio, però è ammessa la dispensa quando l’affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo);

-Gli affini in linea collaterale in secondo grado (in questo caso è ammessa dispensa)

l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti

i figli adottivi della stessa persona (dispensabile)

l’adottato e i figli dell’adottante (dispensabile)

l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato (dispensabile se il matrimonio è invalido o nullo, altrimenti ci sarebbe un caso di bigamia).

In caso di impedimento dispensabile, gli interessati possono presentare un ricorso al tribunale che decide con decreto, emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il decreto è soggetto a reclamo alla Corte d’Appello.

Impedimento che deriva da delitto

A norma dell’articolo 88 del codice civile, non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

In caso di rinvio a giudizio o di ordine di cattura, la celebrazione del matrimonio viene sospesa sino alla sentenza di proscioglimento.

La norma è diretta ad evitare che una persona uccida un’altra allo scopo di sposare il suo coniuge, Sorge in caso di omicidio volontario e non in caso di omicidio preterintenzionale o colposo.

Divieto temporaneo di nuove nozze o lutto vedovile

Il divieto temporaneo di nuove nozze, o lutto vedovile, è un impedimento che colpisce esclusivamente la donna che non può passare a nuove nozze se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Lo scopo è quello di evitare il conflitto tra diverse presunzioni di paternità.

L’impedimento è dispensabile quando viene escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non conviveva con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se, nonostante il divieto, la donna contrae lo stesso matrimonio, è valido, però sia la donna sia l’ufficiale di stato civile sono tenuti a pagare una sanzione.

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