Gli effetti sul mantenimento di un’altra relazione da parte dell’ex coniuge

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L’assegno di mantenimento che spetta all’ex coniuge viene meno nel momento nel quale lo stesso  decide di iniziare  un’altra relazione che si fonda sui presupposti della stabilità della continuità.

A questo proposito è corretto spiegare che cosa significhi nella pratica.

Il senso è che non è sufficiente vedersi con un’altra persona, andare a cena insieme e uscire ogni giorno.

Il fattore determinante è che i due abbiano intrapreso un percorso di vita comune con le caratteristiche di una famiglia di fatto.

Non è facile individuare un concetto simile.

La Suprema Corte di Cassazione, nel chiarirlo, non ha fornito altri indici ed elementi di identificazione,.

Ad esempio, dopo quanto tempo una relazione possa essere definita stabile, se sia necessaria la convivenza tra i due partner oppure se sia possibile parlare di “relazione stabile” anche tra due persone che continuano abbiano una residenza diversa.

La prova della relazione stabile intrattenuta da parte dell’ex coniuge può sfuggire a chi è completamente estraneo alla vita degli altri e non conosce le dinamiche relative.

Da qui derivano diverse domande.

Ad esempio, in che modo si dimostra la stabile convivenza e quale sia il peso della relazione dell’ex coniuge sul mantenimento.

Anche in questa circostanza la questione è andata a finire in Cassazione.

La Suprema Corte, con una recente ordinanza del 16/10/2020 n. 22604/20, ha annullato la condanna, inflitta da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria nei confronti di un uomo, a versare gli alimenti alla precedente moglie che, nel frattempo, aveva intrapreso un’altra relazione.

In questa sede scriveremo in relazione alle questioni cercando di puntualizzare.

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In che cosa consiste l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è quello che viene stabilito (di comune accordo o dal giudice) quando la coppia si separa.

Con lo stesso si ha lo scopo di garantire agiatezza al coniuge più “povero” che, da un giorno all’altro si trova male.

Nell’ambito del matrimonio, tra marito e moglie chi ha il reddito maggiore deve versare all’altro un assegno mensile che gli consenta di potere mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, una divisione delle entrate in modo da appianare le possibili disparità economiche.

L’assegno di divorzio viene determinato, di comune accordo o dal giudice con la sentenza di divorzio e si sostituisce all’assegno di mantenimento, che viene cancellato.

Lo scopo del contributo, che dovrà durare molto di più del mantenimento, è garantire al coniuge più debole dal lato economico, una sorta di autosufficienza, potendosi mantenere  se non lo possa fare da sé.

Se il coniuge più debole ha uno stipendio che gli consente di badare a se stesso non può rivendicare nessun contributo dall’ex.

Se lo stipendio non è sufficiente per potersi mantenere, andrà integrato con l’assegno divorzile.

Lo stesso vale per chi è disoccupato che avrà diritto al contributo del necessario per sopravvivere L’assegno di divorzio dovrebbe essere più ridotto rispetto a quello di mantenimento.

In quali circostanze un’altra relazione fa perdere l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento non spetta più e andrà interamente revocato nei confronti dell‘ex moglie che abbia instaurato un’altra relazione con un compagno, caratterizzandola con i i requisiti di stabilità e continuità.

Il tribunale di Como (Trib. Como, sent. del 12.04.2018) ha affermato che se in sede di divorzio, dovesse emergere che il coniuge abbia intrapreso un’altra relazione, nonostante la stessa non sia caratterizzata da una convivenza stabile convivenza con un altro partner e, in una fase successiva si sia conclusa, si deve rilevare il venire meno del presupposto necessario per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento.

La costituzione di una famiglia di fatto costituisce l’espressione di una scelta di vita e di esistenza consapevole, e ci si assume il rischio della cessazione del rapporto.

Se la relazione in questione, dopo poco tempo dovesse finire, non è più possibile ritornare dall’ex coniuge per ottenere, una seconda volta, l’assegno di mantenimento, che una volta cessato, non viene più ripristinato.

Lo stesso principio è stato sancito dal tribunale di La Spezia (Trib. La Spezia, sent. n. 2133/2016).

Per giustificare la revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento a carico del marito, non è necessaria la coabitazione tra l’ex moglie e il suo compagno.

Se è vero che la convivenza non è una condizione necessaria per parlare di un’altra relazione stabile, ci si chiede su quali basi si possa giudicare la sua sussistenza.

Si deve trattare innanzitutto di elementi esterni, di comportamenti che possano essere percepiti anche dalle terze persone, mentre non rilevano le intenzioni o gli accordi che le parti stipulano tra loro.

Quello che assume importanza non è l’elemento della coabitazione ma l’esistenza di una stabile e consolidata relazione con un’altra persona.

La relazione può anche essere dimostrata considerando le abitudini di vita dei due partner, i quali si potrebbero presentare alla gente come “il compagno” o “la compagna”, facendosi vedere in strada in atteggiamenti di confidenza e, allo stesso tempo, adottando stili di vita simili a una famiglia di fatto.

Ad esempio, mangiare e dormire insieme, rispetto della fedeltà e dell’assistenza materiale.

L’assegno di mantenimento si perde i presenza di una relazione stabile e non con una relazione una occasionale.

L’assegno di mantenimento non è dovuto all’ex coniuge che ha un’altra relazione

Il principio sembra essere comprensibile.

L’instaurazione da parte del coniuge divorziato, oppure di quello separato, di un’altra famiglia, ancora di fatto, rescindendo ogni collegamento in relazione al modello.

Il tenore e il modello di vita che caratterizza una pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.

Il relativo diritto non viene sospeso ma cessa per sempre.

La formazione di una famiglia di fatto, che viene tutelata dall’articolo 2 della Costituzione come formazione sociale stabile e duratura nella quale si svolge la personalità dell’individuo, rappresenta l’espressione di una scelta di vita,  libera e  consapevole,  caratterizzata dal pieno rischio di una cessazione del rapporto, ed esclude dopo il matrimonio ogni residua solidarietà  con l’altro coniuge, che non può che confidare nell’esonero definitivo da qualsiasi obbligo.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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