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Indice
- 1. Il caso: condanna per atti persecutori e diniego di accesso alla giustizia riparativa
- 2. Il contrasto giurisprudenziale: il diniego di invio al Centro è impugnabile?
- 3. La decisione delle Sezioni Unite: natura giurisdizionale e regime di impugnazione
- 4. Il principio di diritto: appello o Cassazione contro il diniego, senza distinzioni
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1. Il caso: condanna per atti persecutori e diniego di accesso alla giustizia riparativa
La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza di condanna pronunciata da1 Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia nei confronti di una persona accusata di avere commesso il delitto di atti persecutori.
Ciò posto, avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale capitolina proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato la quale, con un unico motivo, deduceva la violazione degli artt. 111, comma 6, Cast. e 125, comma 3, cod. proc. pen., stante il silenzio serbato dai giudici di seconde cure sulla richiesta di invio a un Centro per la giustizia riparativa per l’avvio del relativo programma e di sospensione del processo, avanzata in data 16 settembre 2024 dal procuratore speciale del ricorrente ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., e, comunque, eccependo l’assenza di motivazione in ordine alle ragioni del rigetto, del quale si era fatta menzione nel solo dispositivo pubblicato in udienza e non tn quello riportato nella sentenza documento, tenuto conto altresì del fatto che, onde lumeggiare l’esistenza dell’interesse all’impugnazione, che il diniego di accesso a un programma di giustizia riparativa era tale da arrecare un concreto pregiudizio al richiedente, il quale, ove il percorso riparativo si fosse positivamente concluso, avrebbe potuto giovarsi della remissione tacita della querela – consentita, in ragione della procedibilità a querela rimettibile della fattispecie di atti persecutori contestatagli – con conseguente estinzione del reato, o, comunque, nutrire la ragionevole aspettativa dell’irrogazione di un più mite trattamento sanzionatorio. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Il contrasto giurisprudenziale: il diniego di invio al Centro è impugnabile?
A fronte della situazione giudiziaria suesposta, la Sezione quinta della Cassazione, assegnataria del suddetto ricorso, rilevava l’esistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità sulla questione dell’impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio ad un Centro per la giustizia riparativa per l’avvio del relativo programma e ne rimetteva la soluzione alle Sezioni Unite.
In particolare, codesta Sezione rimettente passava in rassegna gli orientamenti interpretativi formatisi sul tema, evidenziando come ciascuno sia portatore di una diversa visione del rapporto tra il procedimento penale e la giustizia riparativa, la cui intersezione è disciplinata dall’art. 129-bis cod. proc. pen., ponendo in luce, al riguardo, come il primo di tali orientamenti neghi radicalmente l’impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa, richiamando il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e qualificando il provvedimento come non giurisdizionale, perché attinente all’ordine di un «servizio pubblico di cura della relazione tra persone» mentre, con il secondo, se ne ammette un’impugnabilità limitata, riferita all’ambito dei soli reati procedibili a querela rimettibile, perché in riferimento ad essi il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa potrebbe determinare un effetto giuridicamente significativo sul processo penale, essendone prevista la possibilità di sospensione per consentire l’estinzione del reato da remissione tacita della querela ex art. 152, comma 3, n. 2, cod. pen. in caso di fruttuosa partecipazione delle parti al programma riparativo; infine, con il terzo orientamento, si riconosce l’impugnabilità generalizzata del rigetto della richiesta di invio alla struttura di mediazione, valorizzando la natura endoprocedimentale della decisione e gli effetti sostanziali discendenti dal percorso riparativo suscettibili di riverberarsi sul processo penale, quantomeno sul piano della determinazione del trattamento sanzionatorio, a prescindere dal regime di procedibilità del reato oggetto di accertamento.
Conclusa tale rassegna, il Collegio rimettente si soffermava sulla necessità di chiarire, in caso di accoglimento della tesi dell’impugnabilità del diniego di avvio al Centro per la giustizia riparativa quale che sia il regime di procedibilità del reato: come sia regolamentato il rapporto tra la giustizia riparativa e la giustizia penale; quali siano «i parametri che devono orientare il giudice e, nel corso delle indagini preliminari (prima della notifica dell’avviso di conclusione di esse), il pubblico ministero, nel provvedere» sulla richiesta di accesso alla giustizia riparativa; quali siano «i vizi che possono essere denunciati» con l’impugnazione e quali siano le «conseguenze della sua (eventuale) fondatezza».
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3. La decisione delle Sezioni Unite: natura giurisdizionale e regime di impugnazione
Le Sezioni unite – dopo avere fatto presente che, nelle more della trattazione, era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 2025, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, aveva affermato che la giustizia riparativa ha natura extraprocessuale, non costituendo essa un procedimento incidentale o speciale, ma un programma privo di carattere giurisdizionale, che si svolge fuori dal processo penale pur potendo produrre effetti favorevoli per l’imputato, e delimitato la questione, o meglio, le questioni sottoposte al loro vaglio giudiziale (ossia: “Se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell’ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi”) – evidenziavano i diversi orientamenti nomofilattici, formatisi in subiecta materia, nei seguenti termini: “Un primo orientamento sostiene che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285930 – 01, cui hanno dato seguito: Sez. 2, n. 9220 del 14/02/2025, omissis, n.m.; Sez. 7, n. 41046 del 10/10/2024, omissis, n.m.; Sez. 7, n. 34097 del 12/07/2024, omissis, n.m.; Sez. 7, n. 20392 dell’0S/05/2024, omissis, n.m.). Le ragioni di tale divisamento sono molteplici e risiedono: nell’assenza dell’espressa previsione di impugnabilità dei provvedimenti che negano l’accesso ai programmi di giustizia riparativa, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen.; nella non riconducibilità di tali provvedimenti al novero di quelli che incidono sulla libertà personale, per i quali l’art. 111, settimo comma, Cost. ammette sempre il ricorso per cassazione per violazione di legge, essendo gli stessi privi di carattere decisorio su diritti soggettivi e di effetti di giudicato; nella natura non giurisdizionale del procedimento riparativo, che, consistendo in «in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone», è estraneo al processo penale e non sottostà alle sue regole; nella discrezionalità della decisione di invio al Centro per la giustizia rlparatlva, non sussistendo in capo al giudice alcun obbligo in tal senso.
Pertanto, la mancata previsione di uno strumento di impugnazione del provvedimento di diniego di accesso alla giustizia riparativa, lungi dall’evidenziare una lacuna normativa, sarebbe espressione di una scelta legislativa consapevole) coerente con la natura amministrativa e non giurisdizionale dell’istituto della giustizia riparativa. (…) Un secondo orientamento ammette l’impugnabilità dell’ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento, ai sensi dell’art. 586, comma 1, cod. proc. pen., ossia, congiuntamente alla sentenza, a condizione, però, che la richiesta risulti avanzata dall’imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento può determinare la sospensione del processo (Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024, omissis, Rv. 286841 – 01, cui hanno dato seguito: Sez. 1, n. 19339 del 04/04/2025, B. Rv. 288068 – 01 e Sez. 5, n. 7266 del 18/12/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287533 – 01). La giustificazione di tale apertura all’impugnabilità del diniego di invio al Centro per la riparativa trova fondamento nella possibilità di sospensione del processo, prevista dall’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. in ipotesi di richiesta di avvio alla giustizia riparativa avanzata dall’imputato di reati procedibili a querela rimettibile: la suddetta possibilità di sospensione conferirebbe, infatti, al diniego una «influenza giuridicamente rilevante [ …] sul contenuto della successiva decisione» (Sez. 3, n. 33152 del 2024, omissis, cit., in motivazione), essendo, essa, funzionale a consentire, in caso di esito riparativo del percorso di giustizia riparativa – che rimane, comunque, autonoma e distinta rispetto alla giustizia penale – la remissione tacita della querela, prevista dall’art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen. e, quindi, l’estinzione del reato. Né sarebbe consentita un’applicazione analogica della disposizione di cui all’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., con possibilità di sospensione del processo anche nel caso In cui la richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa sia avanzata dall’imputato di reati procedibili d’ufficio o a querela non rimettibile, dal momento che, ai sensi dell’art. SO, comma 3, cod. proc. pen., il processo penale può essere sospeso solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In riferimento ai reati procedibili d’ufficio o a querela non rimettibile, il provvedimento di diniego sarebbe, comunque, privo di una «influenza giuridicamente rilevante [ …] sul contenuto della successiva decisione», perché le determinazioni del giudice sul trattamento sanzionatorio (in ordine all’entità della pena o alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena) si inserirebbero in una «fattispecie più complessa, integrata solo al verificarsi di ulteriori fatti del tutto estranei ed indipendenti dal procedimento penale e dal suo svolgimento» (Sez. 3, n. 33152 del 2024, omissis, cit., in motivazione). (…) Un terzo orientamento riconosce, infine, l’impugnabilità del diniego di invio al Centro per la giustizia rlparativa, tramite il mezzo previsto per impugnare la sentenza che definisce il grado di giudizio nel corso del quale l’ordinanza di diniego è stata adottata, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili a querela non rimettibile o procedibili d’ufficio (Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024, dep. 2025, B., Rv. 287434 – 01, cui hanno dato seguito: Sez. 3, n. 24149 del 26/02/2025, C., Rv. 288263 – 01 e Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, B., Rv. 287925 – 01). Secondo tale divisamento la decisione sull’avvio alla giustizia riparativa avrebbe natura endoprocedimentale, perché assunta dal giudice in seno al procedimento penale («anche d’ufficio e in ogni stato e grado del procedimento»), previo contradditorio («sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato») e con provvedimento motivato. Tale decisione innescherebbe, oltretutto, un percorso non giurisdizionale, quale è quello riparativo, i cui effetti, in caso di esito riparativo, si rifletterebbero, comunque, in maniera sostanziale e significativa, in senso al procedimento penale, potendo incidere, se non altro, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato: e ciò, in riferimento a tutti i reati, a prescindere dal relativo regime di procedibilità. Né sarebbe tale da minare la tenuta sistematica della tesi prospettata la possibilità da parte del giudice di sospendere il processo per i soli reati a querela rimettibile: la relativa previsione, infatti, sarebbe indice soltanto del favore accordato dall’ordinamento all’effetto estintivo del reato, derivante dalla remissione tacita della querela in caso di esito positivo del percorso riparativo, in funzione deflattiva del processo penale e non sarebbe, quindi, valorizzabile quale dato da cui trarre ragione per escludere la rilevanza nel processo penale degli effetti sostanziali della positiva conclusione del programma di giustizia riparativa sul trattamento sanzionatorio in relazione a tutti gli altri reati”.
Orbene, concluso codesto excursus giurisprudenziale, ad avviso di siffatte Sezioni, doveva essere confermato l’orientamento secondo cui è impugnabile, unitamente alla sentenza che conclude il grado di giudizio, l’ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, senza alcuna distinzione tra i reati in relazione al loro regime di procedibilità, militando, in tal senso, argomenti desumibili, sia da un’interpretazione letterale della norma di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen.1, sia da un’esegesi sistematica della disciplina organica della giustizia riparativa, come dettata nel Titolo IV del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (artt. 42-67).
In particolare, per gli Ermellini, una volta delineato il quadro regolamentare dell’innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale, per risolvere ìl primo dei quesiti posti alla loro attenzione, ossia, se sia impugnabile il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., occorreva prima di tutto rispondere ad un primo interrogativo: ossia, se, una volta iniziato il procedimento penale, l’acceso alla giustizia riparativa possa avere luogo indipendentemente dalla decisione di invio dell’autorità giudiziaria.
Ebbene, posto tale quesito, si osservava innanzitutto che il rapporto tra la giustizia penale e la giustizia riparativa assume normalmente la forma della complementarietà o, al più, quella dell’alternatività, nell’ipotesi di reati procedibili a querela rimettibile, visto che in relazione a tale categoria di reati l’esito positivo del percorso riparativo ne determina l’estinzione per remissione tacita della querela ai sensi dell’art. 152, terzo comma, n. 2 cod. pen., assumendosi, invece, la forma dell’estraneità nel soli casi, espressamente previsti, in cui non sia stata presentata querela o siano scaduti i termini per presentarla ovvero il reato sia estinto o sia divenuto improcedibile, oppure la pena o la misura di sicurezza siano state interamente eseguite (art. 44, commi 2 e 3, d.lgs. n. 150 del 2022), facendosene conseguire da ciò che, in tali evenienze, la giustizia riparativa svolge una mera funzione di servizio pubblico a favore di chiunque ne faccia richiesta per la risoluzione di situazioni di conflittualità interpersonale e persegue l’obiettivo di realizzare la conciliazione sociale prescindere dalla rilevanza penale delle vicende oggetto di interesse.
Ciò posto, per i giudici di piazza Cavour, la lettura congiunta delle disposizioni di cui agli artt. 44, commi 2 e 3, d.lgs. n. 150 del 2022 e 129-bis cod. proc. pen. offre una solida base testuale per ritenere che all’interrogativo dianzi enunciato si debba rispondere nel senso che, una volta iniziato il procedimento penale, l’accesso ai programmi di giustizia riparativa non è consentito senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, cui è assegnato il ruolo di garante del meccanismo di contatto tra la giustizia penale e la giustizia riparativa, visto che, nel procedimento penale, sono prioritarie le esigenze di accertamento del reato e della responsabilità di chi se ne è reso autore ed esso deve svolgersi secondo le regole di garanzia dei diritti delle parti, delle quali occorre anche assicurare l’incolumità, di modo che all’autorità giudiziaria è assegnato il compito di valutare se sussistono le condizioni per rimuovere l’ostacolo rappresentato dal perseguimento di tali prioritarie istanze, verificandone la compatibilità con l’attività riparativa.
Ordunque, da quanto appena esposto, se ne faceva discendere che il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa si configura come un’autorizzazione ad accedere al relativo programma, il quale si svolge, comunque, fuori dal processo penale e che nulla ha a che fare con l’accertamento della responsabilità dell’autore del reato, tenuto conto altresì del fatto che, per un verso, l’invito rivolto agli Stati firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali con la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 3 ottobre 2018, a stabilire «qualora si faccia ricorso alfa giustizia riparativa nel contesto della procedura penale […] linee di indirizzo (che) dovrebbero in particolare riguardare le procedure di invio dei casi alla giustizia riparativa e la loro trattazione al termine del percorso di giustizia riparativa» (paragrafo 22) costituisce – considerata l’espressa volontà del legislatore di conformarsi ai principi internazionali in materia – un segnale inequivoco della necessità di interpretare la norma di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. nel senso che essa tipizza il meccanismo (la “guida procedurale”) che disciplina l’avvio del percorso riparativo nell’ipotesi in cui i relativi effetti possano Incidere sul procedimento penale ormai iniziato, per altro verso, la stessa Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 convalida l’interpretazione prospettata, laddove afferma che: «Quando è in corso un procedimento penale, deve essere l’autorità giudiziaria ad aprire le porte allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa alle parti che ne abbiano disciplina tale vaglio, quale che sia il momento nel quale matura la possibilità dell’invio al Centro per la giustizia riparativa» (pag. 530).
Chiarito ciò, ad avviso dei giudici di legittimità ordinaria, di conseguenza, la giustizia penale e la giustizia riparativa sono, quindi, separate, rette da regole profondamente diverse e orientate a perseguire risultati distinti [indicati per la giustizia riparativa dall’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 nel «riconoscimento della vittima del reato, (nel)la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e (nel)la ricostituzione dei legami con la comunità], ma hanno, tuttavia, un presupposto comune: la commissione di un fatto di rilievo penale, il che comporta che, se per accertarne la sussistenza o i profili di responsabilità sia stato avviato un procedimento penale, agli interessati è Inibito l’autonomo accesso alla giustizia riparativa: in tale evenienza, occorre l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, cui è rimesso il compito di valutare la compatibilità tra la partecipazione delle parti al programma di giustizia riparativa e l’interesse pubblico sotteso al procedimento, sotto il profilo dell’esistenza di un’ “utilità” «per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede» e dell’assenza di «un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti», considerato oltre tutto che l’interesse pubblico, il quale pervade anche la fase dell’esecuzione della pena, spiega l’attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza a decidere in ordine all’accesso del condannato ai programmi di giustizia riparativa (Sez. 6, n. 27072 del 15/05/2025), visto tra l’altro che l’art. 15-bis Ord. pen., inserito dall’art. 78, comma 1, del d.lgs n. 150 del 2022, prevede che «In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio del condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa» e che «La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione del permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale», è evidente che, anche in tal caso, all’autorità giudiziaria, ossia, alla magistratura di sorveglianza, è assegnato il compito di «svolgere quel controllo richiesto[ …] dal criterio di cui all’articolo 1, comma 18, lett. e) della legge delega in ordine all”‘utilità del programma in relazione ai criteri di accesso” e, successivamente, di valutare l’esito favorevole del programma svolto “ai fini della concessione dei benefici previsti”» (Sez. 6, n. 27072 del 15/05/2025).
Per gli Ermellini, se, dunque, una volta iniziato il procedimento penale e fino all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, spetta all’autorità giudiziaria autorizzare l’accesso al programma di giustizia riparativa, deve conoscersi che l’attività di verifica dell’esistenza dei presupposti per concedere l’autorizzazione (come disciplinata dall’art. 129-bis cod. proc. pen.) e, poi, l’attività di valutazione dell’effetto giuridico che lo svolgimento del programma può avere nel procedimento penale (come disciplinata dall’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022} o sull’esecuzione della pena, hanno natura giurisdizionale.
D’altronde, se è indubbio, come rilevato nella sentenza Sez. 2, n. 6595 del 2024, che «il programma di giustizia riparativa si concretizza in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime, ossia volontarietà, equa considerazione degli interessi tra autore e vittima, consensualità, riservatezza, segretezza, per cui proprio perché l’oggetto e la finalità del percorso riparativo sono del tutto diversi da quelli del processo penale, non possono in entrambi operare gli stessi principi”, pur tuttavia, le peculiarità di struttura e di finalità del programma di giustizia riparativa nonché l’autonomia della relativa disciplina non incidono sulla natura del provvedimento dell’autorità giudiziaria che consente alle parti di parteciparvi: provvedimento che l’art. 129-bis cod. proc. pen. àncora ad una “prognosi” circa l’utilità del programma e a una “diagnosi” sull’assenza di pericoli per i partecipanti e per l’accertamento processuale, tanto più se si considera che tale «valutazione – come osservato nella sentenza Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, B., cit., – è esterna al procedimento riparativo, che non ha ancora avuto inizio […], è adottata nell’ambito del procedimento penale», e ha ad oggetto l’apprezzamento dell’utilità del programma riparativo per la risoluzione delle
questioni derivanti dal fatto per cui si procede e dell’assenza di un pericolo concreto, sia per gli interessati che per l’accertamento del fatto, scaturente dalla partecipazione a quel programma, e comporta ricadute sostanziali nello stesso procedimento penale o in quello dell’esecuzione della pena (sul piano della possibile estinzione del reato, della mitigazione del trattamento sanzionatorio e della concessione dì benefici penitenziari).
Del resto, sempre come affermato nella pronuncia qui in commento, questa impostazione trova conferma nel testo della disposizione di cui all’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce che «L’invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 […]. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato».
L’imposizione delle forme tipiche dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria per la decisione sull’invio al Centro per la giustizia riparativa, da assumere con decreto motivato del pubblico ministero ovvero con ordinanza del giudice che procede, la quale deve essere parimenti motivata alla stregua della disposizione generale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (secondo cui «Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità»), e la previsione della necessità di un contradditorio tra le parti, antecedente alla relativa adozione, costituiscono dunque, per la Corte di legittimità, indici decisivi ai fini della qualificazione del provvedimento di invio o di diniego di invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa alla stregua di «atto del procedimento/processo penale di natura endoprocedimentale», come sostenuto dalla sentenza Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024.
Del resto, sempre ad avviso della Suprema Corte, la conclusione circa la natura giurisdizionale della decisione dell’autorità giudiziaria in ordine all’invio o meno delle parti del procedimento penale alla giustizia riparativa è del tutto in linea con i rilievi formulati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 128 del 24 luglio 2025, rilievi pienamente condivisi in sede nomofilattica.
In effetti, il Giudice delle leggi, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ha rilevato che «la giustizia riparativa si configura come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un’esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo»; «si tratta di attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale: non a caso viene definita, normativamente, come un programma (e non come un procedimento, almeno nell’accezione processual-penalistica del termine), condotto da un soggetto – il mediatore – che non è chiamato in alcun modo a ius dicere e ha l’obiettivo del tutto diverso da quelli perseguiti nel procedimento penale, di “curare” le conseguenze derivanti dal reato».
Secondo la Corte costituzionale, dunque, “(proprio la morfologia della giustizia riparativa e il profilo relativo al rapporto di alternatività/complementarietà rispetto alla giustizia penale comporta che la fase, del tutto eventuale, della riparazione non possa configurarsi come un procedimento incidentale o parallelo che si sovrappone a quello di cognizione: rispetto al procedimento penale sono diversi gli attori (non essendo, ad esempio, prevista la partecipazione del pubblico ministero) e lo stesso oggetto; non è prevista la presenza del difensore; non è richiesto alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell’imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto l’accertamento di una responsabilità penale» (paragrafi 3.2. e 4.1.).
É, quindi, del tutto evidente, per gli Ermellini, come quel che non ha natura giurisdizionale sia il programma di giustizia riparativa e non la decisione dell’autorità giudiziaria che autorizza o meno le parti del procedimento penale ad accedervi: ed è questo rilievo a rappresentare il fondamento giustificativo della sentenza n. 128 del 2025, atteso che, seguendo l’argomentare della pronuncia, è proprio dall’estraneità della giustizia riparativa al novero dei procedimenti speciali incidentali (non riguardando, essa, la medesima regiudicanda del processo penale, cui semplicemente si affianca) che deriva l’inidoneità dell’«omessa previsione normativa in uno specifico momento processuale (quello della sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen.) dell’avviso della facoltà di accedervi» «a violare il
principio di eguaglianza e con esso il diritto di difesa»: come spiegato dalla Corte, si è, infatti, «al di fuori del “procedimento” penale e quindi dell’ambito di applicazione dell’art. 24 Cost., anche nella dimensione della cosiddetta autodifesa» (paragrafi 3.2. e 4.1.).
Oltre a ciò, veniva altresì fatto presente che la scelta del legislatore di non inserire l’avviso della facoltà di accesso alla giustizia riparativa tra i contenuti della sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen. è stata, infine, giudicata non manifestamente irragionevole, perché, secondo il Giudice delle leggi, l’omessa previsione dell’avviso, anche considerando i molteplici momenti informativi che scandiscono l’intero procedimento penale e l’assenza di termini perentori o di scadenze processuali […] per la richiesta di ammissione da parte dell’imputato […) non compromette In alcun modo la facoltà (di questi) di accedere alla giustizia riparativa (paragrafi 4.2, 4.3 e 5).
Corollario del carattere giurisdizionale della decisione sull’invio al Centro per la giustizia riparativa è quindi, ad avviso del Supremo Consesso, la sua impugnabilità, nel caso in cui assuma contenuto negativo: ciò, pur in assenza di una specifica disposizione che la preveda.
Invero, la «forma rivestita dal provvedimento motivato (ordinanza), i tempi e i luoghi del processo nei quali il provvedimento è adottato (in ogni stato e grado), la previa Instaurazione del contraddittorio (sentite le parti, i difensori nominati e, se ritenuto necessario, la vittima del reato) in relazione alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. (l’utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e l’assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti)», gli eventuali effetti favorevoli discendenti dalla partecipazione «a un programma di giustizia riparativo concluso con un esito riparativo», destinati ad operare «all’interno del processo/procedimento penale», e il correlato interesse delle parti ad opporsi alla decisione giudiziaria che neghi loro la possibilità di avvalersi di tale opportunità (Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024; conf. Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, e Sez. 3, n. 24149 del 26/02/2025) depongono, in effetti, per la Corte di Cassazione, per l’impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa, tenuto conto altresì del fatto che questa interpretazione è stimata in linea con i principi sanciti in materia a livello internazionale ed europeo, cui la disciplina organica della giustizia riparativa, dettata dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha inteso dare attuazione in ottemperanza al criterio di delega di cui all’art. 1, comma 18, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134: segnatamente, con le indicazioni provenienti dalla Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla giustizia riparativa in materia penale che, al paragrafo 23, afferma che «Le garanzie processuali devono essere applìcate alla giustizia riparativa.
In particolare, le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci», trattandosi, queste, di garanzie processuali che, considerata fa fonte della Raccomandazione (ossia, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa), per la Cassazione, non possono che identificarsi, oltre che in quelle previste dall’art. 6, comma 3, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, anche nel “Diritto ad un ricorso effettivo” di cui all’art. 13 della Convenzione medesima: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali» (diritto riconosciuto nei medesimi termini dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
D’altronde, ad ulteriore conferma della bontà di siffatto approdo ermeneutico, milita, per i giudici di piazza Cavour, il riferimento normativo (ex art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen.) alla necessità che il provvedimento, positivo o negativo, relativo all’invio al Centro per la giustizia riparativa sia motivato, dato che «l’esplicazione dei motivi che hanno fatto propendere per l’una o per l’altra soluzione nell’applicazione di predefiniti criteri valutativi, ha, come naturale conseguenza, la sindacabilità di quel giudizio e di quella motivazione» (Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025), a nulla rilevando il fatto che gli interessati hanno la possibilità di chiedere nuovamente al giudice, dopo un provvedimento di rigetto, l’invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un pertinente programma «in tal senso deponendo sia la forma prevista per le decisioni del giudice sulle richieste di accesso ai programmi di giustizia riparativa, quella dell’ordinanza, ossia un provvedimento generalmente revocabile, sia il riconoscimento di un’amplissima possibilità di formulare tali richieste nel corso di tutto il giudizio e persino in pendenza di ricorso per cassazione, come espressamente prevede l’art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024), atteso che riproponibilità della richiesta di accesso alla giustizia riparativa in ogni momento dell’iter processuale non è ritenuto un argomento spendibile per escluderne, sul piano astratto e sistematico, l’impugnabilità, quanto piuttosto essa evoca la necessità di tener conto che tale richiesta risente «della situazione di fatto o delle condizioni soggettive dell’autore del reato o della vittima» (Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025), vale a dire che, in un certo frangente dell’iter processuale e non in un altro, possono maturare le condizioni per il loro incontro e per il loro dialogo, condizioni che, tuttavia, ove non valorizzate in quel determinato segmento temporale, potrebbero anche scemare, tenuto conto altresì del fatto che la riproponibilità della richiesta non è affatto indice della volontà legislativa di escludere la possibilità di impugnarne il rigetto, ma costituisce, piuttosto, espressione della consapevolezza di dovere offrire agli interessati il più ampio agio nel prospettare al giudice le ragioni di utilità dell’accesso ad un programma di giustizia riparativa.
Dunque, per la Corte di legittimità, la connessione istituita dalla disciplina organica della giustizia riparativa tra le attività giurisdizionali di autorizzazione all’accesso ad un programma di giustizia riparativa e di successiva valutazione del relativo svolgimento, anche ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato, offre, dunque, il fondamento logico e sistematico all’impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa, dal momento che, se solo all’autorità giudiziaria compete di «aprire le porte» della camera riparativa e, poi, di valutare lo svolgimento del percorso ivi compiuto e «anche ai fini dell’art. 133 codice penale, l’eventuale esito riparativo» (art. 58 d.lgs. n. 150 del 2022), sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall’inserimento della giustizia riparativa nel sistema penale, con il finalismo rieducativo assegnato dalla Costituzione alla pena e con la complessiva ragionevolezza del sistema stesso negare a chi vi abbia interesse di opporsi ad una decisione giudiziaria che immotivatamente o arbitrariamente gli precluda l’opportunità di giovarsi di un programma suscettibile di riverberare i propri effetti favorevoli nello stesso procedimento penale.
D’altra parte, sempre ad avviso degli Ermellini, proprio il carattere non giurisdizionale del programma di giustizia riparativa, il suo configurarsi «come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un’esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo», puntualmente messi in luce dalla citata sentenza n. 128 del 2025 della Corte costituzionale, rendono ragione del rilievo che tutte le vicende “interne” al progredire (o all’arrestarsi) del programma (dal suo concreto svolgimento al suo epilogo) restano in radice estranee all’area delle questioni sindacabili in sede giurisdizionale, area circoscritta al provvedimento relativo alla richiesta di invio al centro per la per la giustizia riparativa.
Ciò posto, oltre a quanto sin qui enunciato, si osservava per di più come, fermo tale approdo, occorresse inoltre rispondere a un ulteriore interrogativo, ossia, se l’impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia prescinda dal regime di procedibilità del reato oggetto di accertamento processuale oppure sia configurabile esclusivamente in relazione ai reati procedibili a querela rimettibile.
Ordunque, per le Sezioni unite, l’orientamento che sostiene che l’ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa sia impugnabile, unitamente alla sentenza, nel solo caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione richiama a fondamento della tesi prospettata la previsione, contenuta nell’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., secondo la quale «Nel (solo) caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa», poiché, solo per effetto di tale possibilità di sospensione del processo, la decisione sull’invio al Centro per la giustizia riparativa potrebbe «ritenersi giuridicamente influente sull’esito del processo»; «negli altri casi, invece, ritenere che l’ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa possa influire, in modo giuridicamente apprezzabile, sull’esito del processo significherebbe introdurre, di fatto, un obbligo di sospensione del processo penale non previsto dall’art. 129-bis cod. proc. pen., dal d.lgs. n. 150 del 2022 o da altre specifiche disposizioni di legge, e in contrasto con il principio generale della eccezionalità dei casi di sospensione del processo, fissato, in particolare, dall’art. 50, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024).
L’indicata incidenza sull’esito del processo, dispiegata dall’ordinanza di sospensione prevista dall’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.1 consentirebbe, tra l’altro, per la Suprema Corte, di individuare nell’art. 586 cod. proc. pen. il fondamento normativo dell’impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa, giacché la «regola dell’impugnazione differita di cui all’art. 586 cod. proc. pen. impone (…) di attendere l’esito del processo per consentire di accertare se, e in quale misura, le decisioni nelle quali le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento si concretizzano abbiano potuto incidere sulla decisione finale», di modo che tale norma non potrebbe giustificare l’impugnabilità del rigetto della richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa formulata dall’imputato di un reato procedibile a querela non rimettibile o procedibile d’ufficio, atteso che, in difetto di una disposizione sulla possibilità di richiedere la sospensione del processo, il provvedimento non sarebbe tale da esplicare «una incidenza giuridicamente rilevante sulla decisione finale», ma, piuttosto «un’influenza sulla decisione di merito meramente eventuale e quale elemento di una fattispecie (molto) più complessa, integrata solo al verificarsi di ulteriori fatti del tutto estranei ed indipendenti dal procedimento penale e dal suo svolgimento» (Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024).
Pur tuttavia, per i giudici di piazza Cavour, dell’interpretazione prospettata non convince l’avere assegnato un effetto giuridicamente rilevante sull’esito del processo, capace di legittimare l’impugnazione differita del diniego dell’autorizzazione ad avviare un percorso riparativo, alla sola possibilità di sospensione del processo medesimo e non (anche) all’estinzione del reato, conseguente alla remissione tacita di querela, che si verifica «quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo” (ex art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen.), ovvero alle «significative ricadute di natura sostanziale», derivanti dall’accesso ai programmi di giustizia riparativa, incidenti sulla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato che vi abbia partecipato con esito riparativo: «si pensi, ad esempio, all’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. nella sua nuova formulazione, nonché alle conseguenze in tema di dosimetria della pena ai sensi dell’art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen. (condotta contemporanea o susseguente al reato)» (Sez. 5, n. 131 del 26/11/2024) ed ancora all’ampliata possibilità di ottenere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163, quarto comma, cod. pen..
Invero, per gli Ermellini, stando al tenore dell’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, gli effetti giuridicamente rilevanti che promanano dalla partecipazione ad un programma di giustizia riparativa sono «lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all’articolo 133 del codice penale, l’eventuale esito riparativo» posto che, se l’autorità giudiziaria è tenuta a valutarli, in bonam partem (giusta la disposizione di cui al comma secondo dello stesso articolo), proprio «per le determinazioni di competenza», la previsione di un meccanismo sospensivo del processo, a richiesta dell’imputato, per i soli reati procedibili a querela rimettibile, in attesa dell’esito del programma di giustizia riparativa, si giustifica, invece, alla luce del canone costituzionale della ragionevole durata del processo: secondo quanto spiegato nella “Relazione illustrativa” del d.lgs. n. 150 del 2022 «solo quando il raggiungimento di un esito riparativo si traduce nell’estinzione del reato […] il ritardo è ampiamente compensato dalla definizione extragiudiziale del conflitto e dal conseguente risparmio di attività processuale»; negli altri casi non è stato previsto un meccanismo analogo perché «la partecipazione a un programma di giustizia riparativa non (si) tradu(ce) in una deflazione; resta in questi casi, comunque, salva la possibilità di valorizzare l’istituto – già impiegato nella prassi del rinvio su richiesta dell’imputato, per consentire di concludere il programma e quindi di permettere al giudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio» (pag. 578).
All’opposto, al diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa, assicurato a chiunque vi abbia interesse (ex art. 43, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022), sempre ad avviso della Suprema Corte, deve corrispondere la garanzia di un ricorso effettivo per farne valere l’eventuale violazione: ricorso che non potrebbe, certo, dirsi tale ove limitato a particolari categorie di reati.
In effetti, per il Supremo Consesso, qualunque sia il regime di procedibilità del reato, lo svolgimento del programma di giustizia riparativa, tanto più se concluso con esito riparativo, produce effetti giuridicamente rilevanti sul processo penale (art. 58 d.lgs. n. 150 del 2022): effetti sostanziali che si traducono o nell’estinzione del reato (art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen.) o, comunque, in una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato (artt. 133, secondo comma, n. 3, 62 n. 6 e 163, quarto comma, cod. pen.).
Del resto, in entrambi i casi, si tratta di effetti che presentano un margine di aleatorietà e di imprevedibilità, dal momento che, anche nell’ipotesi di accoglimento della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, non vi è alcuna garanzia né che al programma si procederà, né che questo avrà luogo in tempi compatibili con quelli del processo, dal momento che ai mediatori è garantita una piena autonomia nella valutazione della «fattibilità» del programma, nella «scelta» di esso e nella tempistica di attuazione, essendo soltanto previsto che costoro inviino «all’autorità giudiziaria procedente […] comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma» (art. 551 comma 41 d.lgs. n. 150 del 2022) e che, poi, trasmettano «al termine del programma (…] una relazione […] contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto» (artt. 57, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 e 129-bis, comma 5, cod. proc. pen.).
Precisato ciò, quanto alle modalità d’impugnazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di invio al Centro per giustizia riparativa, per gli Ermellini, occorre, in primo luogo, delineare l’ambito delle valutazioni rimesse al giudice chiamato a pronunciarsi su di essa.
Nel dettaglio, escluso ogni automatismo tra la presentazione della domanda e l’avvio del programma di giustizia riparativa (Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023), a guidare l’autorità giudiziaria nel vaglio sull’ammissibilità della richiesta – imposto dalla natura autorizzatoria del provvedimento di invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa – devono essere i parametri indicati all’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. e, dunque, onde rimuovere l’ostacolo rappresentato dal preminente interesse pubblico all’accertamento del reato, il decidente è tenuto ad un duplice apprezzamento: a valutare, in positivo, l’utilità del programma di giustizia riparativa alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto di reato e, in negativo, l’assenza di pericolo concreto per gli interessati o per l’acquisizione della prova «derivante dallo svolgimento del programma» (cfr. anche art. 43, comma 4, d.lgs. 150 del 2022).
Tra l’altro, sempre a detta dei giudici di piazza Cavour, la nozione di “utilità” del programma non può che farsi discendere dal significato e dagli obiettivi della giustizia riparativa: occorre, cioè, che si possa prevedere che, attraverso lo svolgimento del programma, lo strappo determinatosi nelle relazioni a causa del reato venga ricucito e che dal riconoscimento reciproco tra la vittima e l’autore del reato o dalla responsabilizzazione di quest’ultimo possano scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici, ex art. 56 d.lgs. n. 150 del 2022) e, quindi, il giudizio prognostico circa l’utilità del programma di giustizia riparativa non può basarsi né sull’ammissione degli addebiti da parte dell’imputato, violandosi, altrimenti, il principio della presunzione di innocenza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., né sulla gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto, essendo stato previsto l’accesso ai programmi di giustizia riparativa «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità» (art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150/2022), né sulla disponibilità della persona offesa ad affrontare il confronto con l’autore del reato, considerato che l’art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che, nel caso in cui una delle parti non acconsenta al percorso di mediazione, l’incontro possa avvenire tra l’autore e la vittima cd. “aspecifica“, ossia la vittima di un reato analogo a quello commesso; tanto meno tale giudizio può identificarsi con quello sulla “fattibilita” del programma riparativo, trattandosi di delibazione affidata in via esclusiva ai mediatori (art. 54, comma 1, d.lgs. 150 del 2022).
Il concetto di “pericolo concreto derivante dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa” coincide, invece, sempre ad avviso dei giudici di legittimità ordinaria, con l’esposizione di coloro che siano ammessi a parteciparvi a un rischio effettivo per la propria incolumità o con la fondata previsione di una compromissione della genuinità della prova, come nel caso in cui il dialogo riparativo con l’imputato possa costituire un’occasione per intimidire o subornare una fonte dichiarativa decisiva.
Ebbene, le conclusioni fin qui raggiunte consentono di individuare, per le Sezioni unite, lo strumento di impugnazione effettiva contro il provvedimento di diniego dell’accesso.
In particolare, una volta fattosi presente come le Sezioni unite, chiamate a pronunciarsi in ordine al rimedio impugnatorio (non previsto dalla legge) da esperire contro l’ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova – istituto che costituisce, secondo la dottrina, una forma di manifestazione della giustizia riparativa «assorbita» nel sistema punitivo tradizionale, perché divenuta parte integrante del trattamento rieducativo in attuazione dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione-, con la sentenza n. 33216 del 31/03/2016, si stabilisce che lo stesso debba individuarsi non nel ricorso immediato per cassazione ma nell’appello, da proporsi
con lo stesso mezzo esperito avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 586 cod. proc, pen., questo perché, in assenza della previsione di uno specifico meccanismo impugnatorio, è da «accogliere la soluzione […] in grado di assicurare la tutela più ampia all’imputato», evitando che i suoi diritti siano penalizzati e consentendogli di sollecitare un controllo sull’ordinanza negativa non limitato alle violazioni di legge e ai vizi della motivazione, ma esteso alle «scelte di merito compiute dal giudice nell’esercizio della sua vasta discrezionalità».
Più nel dettaglio, pur nella presa d’atto della diversità degli istituti, le argomentazioni della sentenza da ultimo citata, in ordine alla necessità di scegliere, nel silenzio del legislatore circa gli strumenti di impugnazione avverso un determinato provvedimento, quello più idoneo a consentirne un effettivo controllo, per codeste Sezioni, possono valere anche per l’individuazione del mezzo per impugnare l’ordinanza di rigetto della richiesta di invio ad un Centro per la giustizia riparativa, onde, il consentirne l’impugnazione tramite il solo ricorso per Cassazione significherebbe precludere all’interessato la possibilità di agitare compiutamente quelle doglianze che si riferiscono alla valutazione discrezionale del giudice in ordine all’utilità del programma per la soluzione delle questioni originate dalla commissione del reato e all’assenza di pericolo concreto derivanti dallo svolgimento del programma; doglianze suscettibili di essere fatte valere nel giudizio di legittimità solo entro gli ambiti angusti della «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione» ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Esclusa pertanto l’impugnabilità del decreto con cui il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, rigetta la richiesta di invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa, in quanto la stessa è riproponibile nella fase processuale successiva, l’ordinanza del giudice, avente lo stesso contenuto, è, invece, per la Corte, impugnabile, insieme con la sentenza che definisce il grado di giudizio di merito in cui la richiesta è stata formulata, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., e, quindi, o con l’appello o con il ricorso per Cassazione, trattandosi di mezzi, questi, con i quali è possibile fare valere tutti i vizi deducibili avverso la sentenza impugnata unitamente all’ordinanza, facendosene conseguire da ciò che, con il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa, l’interessato potrà dedurre sia il vizio di violazione di legge, per inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in caso di motivazione assente o apparente (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008), o dell’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento al rispetto dei parametri di utilità del programma riparativo alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato e di assenza di pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti, sia il vizio di motivazione.
Orbene, così delineato il regime di impugnazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di invio ai Centro per la giustizia riparativa, per attivarne gli strumenti, ad avviso del Supremo Consesso, tuttavia, necessario che gli stessi siano assistiti da un interesse attuale e concreto, alla stregua di quanto previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen..
In effetti, per la Corte, come, per consentire il vaglio di ammissibilità della richiesta, chi aspiri ad accedere a un programma di giustizia riparativa ha l’onere di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l’utilità dello svolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato, allo stesso modo, in caso di rigetto della stessa, nell’atto di impugnazione ha l’onere di illustrare specificamente le ragioni denotanti l’interesse a «rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale» onde conseguire la concreta utilità […] di una decisione più vantaggiosa» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011; conf. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995): prospettazione dell’interesse all’impugnazione che non può dirsi soddisfatta, nei termini richiesti dal diritto vivente, con il mero, generico, richiamo all’istituto della giustizia riparativa, dovendo, piuttosto, l’impugnante dimostrare «la concreta incidenza, sia pure potenziale, (della partecipazione ad un programma) sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l’inammissibilità della censura» (Sez. 3, n. 24149 del 26/02/2025).
Per le Sezioni unite, alla luce di quanto sin qui esposto, rimaneva da chiedersi quale sia l’epilogo decisorio dell’accoglimento dell’impugnazione, proposta con il ricorso per Cassazione, avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di invio degli interessati al Centro di giustizia riparativa nel caso in cui tutti gli altri (eventuali) motivi di doglianza siano stati disattesi, ritenendosi necessario distinguere al riguardo a seconda che l’eventuale buon esito del percorso riparativo possa condurre a una valida remissione di querela o meno: nel primo caso, la sentenza di appello dovrà essere annullata in toto, rientrando l’esito estintivo tra le possibilità “aperte” dal provvedimento ammissivo, mentre nel secondo dovrà essere annullato solo sul punto relativo al trattamento sanzionatorio, l’unico suscettibile di essere condizionato dalla positiva definizione del percorso riparatorio.
Chiarito anche tale aspetto, le Sezioni unite, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, formulavano il seguente principio di diritto: “Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato”.
4. Il principio di diritto: appello o Cassazione contro il diniego, senza distinzioni
La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito, da un lato, se sia ricorribile per Cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa e, dall’altro, nell’ipotesi di risposta affermativa, in quali casi e per quali motivi.
Si fornisce difatti in tale arresto giurisprudenziale una risposta ad ambedue siffatti quesiti, essendo stato formulato, come appena visto, il principio di diritto secondo il quale il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di invio al Centro per la giustizia riparativa non è autonomamente impugnabile, ma può essere censurato mediante appello o ricorso per Cassazione unitamente alla sentenza che definisce il grado, senza che assuma rilievo il regime di procedibilità del reato.
Siffatto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba impugnare un rigetto di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché fa chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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