Giustizia Civile: raggiunti obiettivi del disposition time

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L’efficienza della giurisdizione e la professionalità di tutti gli operatori del Ministero della Giustizia sono misurate in base alla capacità di rendere effettivi i risultati cui gli Uffici Giudiziari sono preordinati e alla luce delle criticità e delle potenzialità concrete della riforma Cartabia.

Indice

1. Giusto processo ed efficienza numerica dei procedimenti

Giustizia effettiva e domande in stallo, tempi di procedura eccessivamente dilatati e garanzia e rispetto del giusto processo sono tutte facce della stessa medaglia di questa grande macchina chiamata Giustizia che continua, ancora, a non avanzare alla velocità necessaria.
La mancanza di effettività della risposta del sistema giudiziario permane essere una falla rovinosa in Italia che necessita di un bilanciamento continuo tra qualità e durata del servizio da garantire ai suoi utenti.
L’art. 111 comma 2 della Costituzione italiana e l’art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sanciscono, seppur siano rispettivamente strutturati in modo differente, il diritto alla ragionevole durata del processo dalle cui nozioni, intese come diritto soggettivo, discende la risarcibilità del danno per il pregiudizio subito da processo irragionevolmente lungo – di natura prettamente civilistica – dovuto sia da ragioni di complessità istruttoria e decisoria o dalla maggiore o minore solerzia nell’espletare le attività e sia dalle mere ed eventuali condotte dilatorie dei ricorrenti. Il tutto, però, nel riguardo di non cedere alla tentazione di velocizzare i procedimenti a scapito delle altre garanzie costituzionali – cui la ragionevole durata va considerata in via sussidiaria – quali, appunto, il diritto di difesa, l’imparzialità del giudice e la natura cognitiva del processo stesso.
 A tal proposito, il disposition time, infatti, essendo la misura di durata utilizzata a livello europeo che individua il tempo medio di definizione dei procedimenti, accorre in aiuto confrontando il numero di quelli pendenti con il numero di quelli definiti e dal cui risultato è possibile segnalare i nuovi obiettivi esigibili a livello nazionale anche e soprattutto perché i dati sulla durata dei procedimenti variano consistentemente da un ufficio all’altro.
Nonostante non sia ancora chiaro se il risultato attuale sia riconducibile a un incremento effettivo delle performance e/o all’applicazione massiccia di misure che limitano e scoraggiano l’accesso alla giustizia, come i filtri di domanda ai gradi superiori e l’incremento dei costi di avvio dei processi, ammirevole è constatare, come, a distanza di alcuni anni dalle riforme legislative varate, inizino a intravvedersi sintomi di miglioramento che, seppur ancora parziali (si pensi alla riduzione delle iscrizioni e dei procedimenti pendenti) e lontani dal far ritenere di essere in prossimità di una decisiva svolta in merito, lasciano comunque ben sperare.
Infatti, gli indicatori di raggiungimento degli obiettivi quantitativi negoziati con la Commissione Europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) specificano che i target esigibili a livello nazionale riguardano, facendo riferimento ai dati corrispondenti del 2019, sia la riduzione del disposition time complessivo (cioè riferibile ai tre gradi di giudizio), di almeno il 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale entro giugno 2026 sia la riduzione dell’arretrato civile del 65% in Tribunale e del 55% in Corte di Appello entro fine 2024 e, in definitiva, del 90% entro giugno 2026[1].
Sino al 2019, invece, per quanto riguarda i procedimenti civili, a livello nazionale, il disposition time per i Tribunali era di 556 giorni, per le Corti d’appello 654 giorni e per la Corte di Cassazione 1.302, per un totale di 2.512 giorni.
Quindi, stando al rispetto dei citati obiettivi, nel 2026 il disposition time dei procedimenti civili a livello nazionale per i tre gradi di giudizio dovrà essere pari a circa 1.500 giorni[2].
Già dalla Relazione sul monitoraggio statistico degli indicatori Pnrr 2022 i valori per quanto riguarda la riduzione della durata dei processi, sia civili che penali, e la diminuzione dell’arretrato di Tribunali e Corti Superiori sono in palese corso di miglioramento, tant’è che se si analizzano i valori per tipologia di ufficio, il disposition time si è già ridotto del 18,4% nel civile, del 13,9% nel penale, con una totale riduzione dell’arretrato civile pari a 6,7% in Tribunale e 24,1% in Corte di Appello e, infine, in Corte di Cassazione, si rileva, un positivo andamento del disposition time con un miglioramento del 25,1% nel civile e del 23,1% nel penale[3].
È stata proprio l’analisi dei “numeri” delle pendenze, degli arretrati, delle domande e delle sopravvenienze che ha comportato in maniera determinante – sino, per l’appunto, alla predisposizione del PNRR – la necessità di imposizione del raggiungimento dei succitati obiettivi numerici finalizzati all’abbattimento dell’arretrato e alla anzidetta riduzione degli indici di stima di durata processuale.

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2. Riorganizzazione strategica e sfida operativa di riforma

La carenza dell’effettività e dell’efficacia della giustizia, cioè della sua capacità di realizzare risultati significativi utili per cui gli uffici inerenti sono predisposti, è, infatti, conseguenza delle lungaggini processuali che, inevitabilmente, influenzano la durata del processo che, a sua volta, divenendo eccessiva, manca di quel garantismo costituzionalmente definito del diritto alla sua giusta durata.
Invero, quando il riconoscimento di un diritto arriva troppo tardi quel diritto non può ritenersi effettivo, con l’aggravio del fatto che il lavoro di chiarificazione interpretativa delle disposizioni legislative e decisionali dei vari giudici, l’incertezza delle sanzioni e del controllo sull’esecuzione delle sentenze, sicuramente non aiutano nella velocizzazione dei procedimenti. In più, l’andamento del disposition time indica anche come i cambiamenti istituzionali indotti dalle riforme abbiano prodotto effetti postivi per lo più nel medio periodo, cosa che, come anzidetto, lascia ben sperare sui risultati della riforma in attuazione e sulla concreta possibilità di rendere i tribunali italiani più produttivi, soprattutto nella misura in cui si riesca ad agire sui fattori più rilevanti dell’offerta di giustizia tra cui: la quantità e qualità delle risorse finanziarie e umane disponibili, gli assetti organizzativi e di governance degli uffici giudiziari, il grado di efficienza nell’impiego delle risorse, il grado di informatizzazione degli uffici e il monitoraggio dei processi.
Più che a un avvicinamento dei Tribunali ai cittadini (ormai accentrati in ogni sede e decisamente troppo pochi rispetto al numero di abitanti), la riforma ha indirizzato gli interventi (perché l’assunzione di nuovi giudici economicamente troppo gravosa) verso la riorganizzazione dell’ufficio del processo, la formazione del personale e del suo rafforzamento amministrativo, la digitalizzazione e la riduzione dell’accesso delle domande di contenzioso, in ragione del fatto che sul piano preparatorio, tutti questi elementi, nella dimensione extraprocessuale e in quella endoprocessuale, appaiono complementari tra loro.

3. Conclusioni

Quel che, dunque, pare essere necessario considerare, al di là di tutte le rispettabilissime esigenze del Pnrr, è il giusto valore da dedicare ad ogni controversia con tutto il tempo necessario che una determinata vicenda, per tutte le sue caratteristiche, richiede al fine di scongiurare il non troppo inverosimile rischio di automatizzazione delle tutele umane.
Ad ogni modo, in merito all’assetto pratico delle risorse messe in campo, nessun Tribunale di primo o secondo grado rispetta ancora i target calcolati dal Ministero di Giustizia sulla base degli accordi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in considerazione delle oltre 21mila assunzioni a seguito della efficace condotta di negoziazione dei finanziamenti del Piano con la Commissione Europea, sul raggiungimento soglia degli obiettivi predisposti in esso, ci si poteva indubbiamente permettere di essere molto più ambiziosi.

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  1. [1]

    Cfr. Circolare del 12.11.2021 – Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR).

  2. [2]

    Ibidem

  3. [3]

    Durata dei processi, trend in miglioramento” di Redazione, su Quotidiano del Ministero della giustizia del 14.10.2022

Antonietta Vito

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