Giustizia amministrativa e notifica ai controinteressati

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E’ questo uno dei due importanti principi con cui il TAR Lecce ha respinto il ricorso proposto da un candidato alle scorse elezioni amministrative.
In particolare, il ricorrente aveva dichiarato che il proprio interesse era quello di risultare eletto ed, in subordine, di risultare il primo dei non eletti alla carica di consigliere comunale.
Il TAR Lecce con la sentenza in commento n. 3730/07 ha statuito il principio per cui “se un ricorrente impugna diversi provvedimenti, facendo valere interessi diversi, come nel caso in esame, occorre notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati relativi a ciascun provvedimento, o insieme di provvedimenti, avvinti da tale interesse”.
Nel caso di specie, ha continuano il TAR Lecce, “quanto appena detto trova conferma nella circostanza che uno dei non eletti, con riferimento all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti, non è controinteressato (ma al più potrebbe eventualmente essere cointeressato), e quindi necessita di una notifica propria ed autonoma (connessa agli specifici profili di impugnazione del verbale dell’ufficio centrale), poiché non ha titolo a riceverla in via integrativa ex articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 (non avendo una posizione di controinteresse assimilabile a quella dei candidati eletti)”.
Ha quindi concluso il TAR, “la notifica ad almeno uno dei controinteressati ha proprio la funzione di lasciare alla parte, in ossequio al principio della domanda, la delimitazione del rapporto controverso e dell’interesse fatto valere; tutti elementi sui quali non può incidere il giudice in via ufficiosa, con la conseguenza che il ricorso è da ritenere inammissibile con riferimento al capo della domanda relativo all’interesse ad essere dichiarato primo dei non eletti non essendo stato il ricorso introduttivo notificato allo specifico controinteressato, primo dei non eletti, ………….; né tale notifica può avvenire, per quanto appena detto, in via integrativa”.
Il secondo principio statuito dal TAR Lecce attiene, invece, all’altro capo della domanda – relativo all’interesse a risultare tra i candidati eletti e quindi all’impugnazione dell’atto di proclamazione -.
Sul punto, ha osservato il TAR, “il ricorrente ha ottenuto 206 preferenze, mentre il controinteressato, …………, ultimo degli eletti, ha ricevuto 269 voti……… e di tutte le censure proposte, la maggior parte sono inammissibili, proprio perchè si limitano solo ad affermazioni di principi che dovrebbero regolare in via generale le competizioni elettorali locali, senza addurre alcun indizio di prova in ordine a concrete violazioni che abbiano potuto incidere in maniera significativa sul risultato elettorale in esame colmando, almeno potenzialmente, un divario di oltre 60 voti”.
Si tratta, quindi, hper il TAR, “di censure inammissibili, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale, in quanto non si può contestare il dato elettorale, se non si allegano specifiche violazioni casualmente connesse ad un’alterazione specifica del risultato finale e potenzialmente idonea a sovvertire la posizione degli eletti”(In giurisprudenza, cfr., Tar Lazio, sentenza n. 2485 del 2002, ritiene non influente l’uso delle tabelle di scrutinio in luogo dei verbali delle sezioni, allorché non si dimostri che il risultato da esse attestato sia in qualche modo errato; Tar Basilicata, sentenza n.944 del 2001 secondo cui tali principi funzionalmente orientati si sviluppano poi in quello della cd. prova di resistenza, secondo il quale non si può pronunciare l’annullamento di atti la cui eventuale illegittimità non abbia in concreto influito sul risultato elettorale ovvero la cui ipotetica caducazione o riforma non muterebbe, in termini di posizione di graduatoria, il risultato stesso).
Ha concluso, infine, il TAR che “proprio in applicazione del c.d. principio della prova di resistenza devono ritenersi inammissibili anche le censure relative alle sezioni 5,11,12,13,15,30,66,67,75,85,88,90,92, posto che si tratta di contestazioni relative ad un numero di voti di gran lunga lontano dalla cifra che segna il divario con l’ultimo degli eletti”.
 
AVV. ALFREDO MATRANGA
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
Lecce
 
PRIMA SEZIONE
 
composto dai Signori:           
ALDO RAVALLI                                                    Presidente
ETTORE MANCA                                       Primo Ref.
MASSIMILIANO BALLORIANI              Ref. , relatore
 
ha pronunciato
 
SENTENZA
 
Sul ricorso 1294/2007 proposto da:
……………
 
rappresentato e difeso da:
*** ANTONIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA U.FOSCOLO 51
presso
*** ANTONIO
 
 
per l’annullamento
 
della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, contenuta nel verbale delle operazioni dell’ufficio centrale elettorale, insediatosi il 29.5.2007, conclusosi con la chiusura e firma del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale in data 30.7.2007, di cui si chiede l’annullamento e la correzione, relativo alle elezioni del comune di Lecce del 27-28 maggio 2007, limitatamente alla posizione della ricorrente, nonché di tutti gli atti preparatori e connessi relativi alle elezioni indicate;
 
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai verbali delle seguenti sezioni elettorali, limitatamente alla posizione della ricorrente, nn.5,11,12,13,15,30,31,37,38,43,45,65,66,75,85,88,90,92;
 
per la verifica
 
delle operazioni elettorali nelle sezioni nn. 5, 11, 12, 13, 15, 30, 37, 38, 43, 45, 65, 66, 75, 85, 88, 90, 92;
 
per la nomina
 
ove l’amministrazione risultasse inadempiente, del commissario ad acta.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Relatore nella pubblica udienza del 26 Settembre 2007 il dott. Massimiliano Balloriani.
Udito l’Avv. ***.
 
FATTO
La ricorrente agisce in quanto candidata come consigliere comunale nella lista n.15 ("una buona azione per Lecce"), collegata al candidato a sindaco …….., alle elezioni amministrative dello scorso maggio 2007 (nei giorni del 27 e 28) presso il comune di Lecce.
Secondo il verbale dell’ufficio centrale elettorale del 30.7.2007, la ricorrente risultava aver percepito voti 206, a parità con altro candidato della medesima lista, ……….., primo dei non eletti.
L’ultimo degli eletti nella lista della ricorrente invece è risultato essere ……… con 269 preferenze.
Nel ricorso, si espongono le seguenti ragioni di censura.
Violazione degli articoli 48 e 97 della Costituzione, violazione dell’articolo 5 comma 1 del d.p.r. n.132 del 1993, violazione degli articoli 57 comma 5, 64 comma 1, 69 comma 1 e 68 comma 6 del d.p.r. n.570 del 1960, nonché dell’articolo 72 comma 3 del d.lgs. n.267 del 2000, eccesso di potere, erronea presupposizione degli elementi di fatto e di diritto, errata applicazione del principio del favor voti.
All’udienza pubblica del 26 settembre 2007 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1.- La ricorrente dichiara che il proprio interesse è quello di risultare eletta ed, in subordine, di risultare la prima dei non eletti alla carica di consigliere comunale.
Ciò premesso, occorre rilevare che ai due diversi interessi azionati corrispondono diversi provvedimenti impugnati e quindi diversi controinteressati necessari.
Più in particolare, all’interesse ad essere eletta corrisponde l’impugnazione del provvedimento di proclamazione degli eletti, mentre a quello a risultare la prima dei non eletti corrisponde l’impugnazione, pro parte, del verbale dell’ufficio centrale elettorale e di alcune sezioni scrutinate.
Ora, è noto che, a mente dell’articolo 21 della legge 1034 del 1971, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati, ed a tal fine occorre aver riguardo a ciascun provvedimento impugnato traguardato attraverso la domanda e l’interesse azionato.
Con la conseguenza che se un ricorrente impugna diversi provvedimenti, facendo valere interessi diversi, come nel caso in esame, occorre notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati relativi a ciascun provvedimento, o insieme di provvedimenti, avvinti da tale interesse.
Quanto appena detto trova conferma, nel caso di specie, nella circostanza che uno dei non eletti, con riferimento all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti, non è controinteressato (ma al più potrebbe eventualmente essere cointeressato), e quindi necessita di una notifica propria ed autonoma (connessa agli specifici profili di impugnazione del verbale dell’ufficio centrale), poiché non ha titolo a riceverla in via integrativa ex articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 (non avendo una posizione di controinteresse assimilabile a quella dei candidati eletti).
La notifica ad almeno uno dei controinteressati ha proprio la funzione di lasciare alla parte, in ossequio al principio della domanda, la delimitazione del rapporto controverso e dell’interesse fatto valere; tutti elementi sui quali non può incidere il giudice in via ufficiosa.
Ne consegue che il presente ricorso è da ritenere inammissibile con riferimento al capo della domanda relativo all’interesse ad essere dichiarata prima dei non eletti non essendo stato il ricorso introduttivo notificato allo specifico controinteressato, primo dei non eletti, ………..; né tale notifica può avvenire, per quanto appena detto, in via integrativa.
1.2.- Con riferimento all’altro capo della domanda – relativo all’interesse a risultare tra i candidati eletti e quindi all’impugnazione dell’atto di proclamazione – occorre premettere che la ricorrente ha ottenuto 206 preferenze, mentre il controinteressato, …………., ultimo degli eletti, ha ricevuto 269 voti.
Di tutte le censure proposte, la maggior parte sono inammissibili, proprio perchè si limitano solo ad affermazioni di principi che dovrebbero regolare in via generale le competizioni elettorali locali, senza addurre alcun indizio di prova in ordine a concrete violazioni che abbiano potuto incidere in maniera significativa sul risultato elettorale in esame colmando, almeno potenzialmente, un divario di oltre 60 voti.
Si tratta quindi di censure inammissibili, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale.
Non si può contestare il dato elettorale, se non si allegano specifiche violazioni casualmente connesse ad un’alterazione specifica del risultato finale e potenzialmente idonea a sovvertire la posizione degli eletti.
Del resto, la giurisprudenza, come noto, ritiene non influente l’uso delle tabelle di scrutinio in luogo dei verbali delle sezioni, allorché non si dimostri che il risultato da esse attestato sia in qualche modo errato (Tar Lazio, sentenza n.2485 del 2002).
Tali principi funzionalmente orientati si sviluppano poi in quello della cd. prova di resistenza, secondo il quale non si può pronunciare l’annullamento di atti la cui eventuale illegittimità non abbia in concreto influito sul risultato elettorale ovvero la cui ipotetica caducazione o riforma non muterebbe, in termini di posizione di graduatoria, il risultato stesso (Tar Basilicata, sentenza n.944 del 2001).
Proprio in applicazione di tale ultimo principio, allora, devono ritenersi inammissibili anche le censure relative alle sezioni 5,11,12,13,15,30,66,67,75,85,88,90,92, posto che si tratta di contestazioni relative ad un numero di voti di gran lunga lontano dalla cifra che segna il divario con l’ultimo degli eletti.
2.- Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione resistente e del controinteressato chiamato in giudizio.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, pronunciando sul ricorso n. 1294/2007:
  • lo respinge perchè inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 26 Settembre 2007.
Aldo RAVALLI – Presidente
Massimiliano BALLORIANI – Estensore
 Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 06 novembre 2007

Matranga Alfredo

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