Giudizio di fatto e giudizio di diritto: il sillogismo giudiziale

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La funzione del giudice è quella di giudicare sulla base di norme che, al verificarsi di determinate fattispecie, fanno derivare delle conseguenze giuridiche. Il giudizio, pertanto, presuppone l’accertamento dei fatti al fine di appurare se la fattispecie è stata o no integrata e, a sua volta, l’attestazione della verità dei fatti su cui si controverte costituisce un presupposto per poter adeguatamente decidere quale sia la norma applicabile al caso concreto.

Nel linguaggio giuridico corrente, però, “giudizio” è termine polisenso: in una prima accezione equivale, analogamente a quanto accade nel linguaggio comune, a qualificazione di un soggetto mediante un predicato e si distinguono così: giudizi di fatto, giudizi di diritto, giudizi di valore, giudizi di probabilità e così via. In una seconda accezione, equivale a processo; mentre in una terza, ed ultima, accezione, per giudizio si intende il risultato finale del processo: la decisione[1].

La decisione, perciò, risulta essere: a) la soluzione di una controversia; b) il risultato di un processo nel senso tecnico-giuridico del termine; c) la sintesi di un insieme complesso di giudizi semplici di fatto e di diritto; d) l’opera di un giudice ossia di un organo cui l’ordinamento giuridico conferisce, istituzionalmente ed in via esclusiva, la funzione di giudicare risolvendo controversie secondo la metodologia legale costituita dal processo.

Parlare di “teoria generale del giudizio” vuol dire analizzare la teoria del giudizio-attività, ossia individuare i procedimenti logici, valutativi, i canoni di valutazione e di decisione, e la struttura complessiva del ragionamento attraverso il quale il giudice decide la controversia.

La teoria del “sillogismo giudiziale[2], apparsa nel panorama dottrinale italiano ed europeo dalla metà del XVIII secolo, si rifà alla dottrina aristotelica del sillogismo come forma logica ideale del giudizio in generale, per farne derivare una rappresentazione sillogistica del procedimento decisorio.

In questa rappresentazione, la norma giuridica e i fatti accertati vengono posti rispettivamente come la premessa maggiore e la premessa minore di un sillogismo, nel quale la decisione rappresenta una conclusione deduttivamente valida e logicamente necessaria; ma, a loro volta, anche le premesse, maggiore e minore, si configurano come conclusioni di ulteriori sillogismi, sicché lo schema generale del giudizio viene ad essere una concatenazione complessa di operazioni deduttive in forma sillogistica, che ripete la figura nota nella logica aristotelica come “σωρίτης” (lat. sorites, der. di σωρός «mucchio, cumulo»).

Le decisioni giudiziali sono assimilabili non già ad un sillogismo giudiziale, quando piuttosto ad una catena di sillogismi poiché sia la premessa giuridica, sia la premessa fattuale sono esse stesse concepite come il risultato di una successione di inferenze logiche.[3]

Pertanto, possiamo affermare che il contenuto del dovere decisorio del giudice si articola in due momenti logici distinti: 1)  l’individuazione della norma generale ed astratta avendo riguardo agli schemi astratti dei fatti costitutivi in essa previsti (c.d. interpretazione della norma o giudizio di diritto);  2)  il riscontro che, nel caso concreto, si sono verificati i fatti costitutivi previsti in astratto dalla norma e affermati in concreto nella domanda, oltre agli eventuali fatti lesivi (c.d. giudizio di fatto)[4].

La sintesi di questi due momenti è il sillogismo del giudice o giudizio, ossia l’enunciazione che in quel determinato caso la volontà astratta di legge che viene enunciata è, oppure non è, divenuta concreta.[5]

In altri termini il giudice verifica l’enunciazione astratta della portata attuale della norma (giudizio di diritto o premessa maggiore) e ne riscontra i caratteri nel caso concreto (giudizio di fatto o premessa minore).

Ciascuna delle due premesse costituisce il risultato di un giudizio sicché “il compito del giudice sta più nell’elaborazione di quelle premesse che non nello svolgimento del sillogismo[6].

I suddetti giudizi non possono mai compiersi del tutto indipendentemente l’uno dall’altro: il giudizio di diritto presuppone un primo orientamento che è dato dai fatti, mentre il giudizio di fatto presuppone, a sua volta, il riferimento alla portata della norma.

I due tipi di giudizio si connettono ed intersecano in vari modi secondo uno schema dialettico e, non sempre, è agevole la distinzione tra l’uno e l’altro. Nel contesto della decisione finale la connessione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto è ancora più stretta, ma non impedisce ed, anzi, ne postula la loro distinzione.[7]

Da un lato, la stessa individuazione dei “fatti da provare” dipende dall’individuazione della fattispecie legale in ipotesi applicabile al caso concreto, dall’altro i fatti accertati condizionano la qualificazione giuridica che il giudice ne da, nel senso che egli deve scegliere l’enunciato normativo o l’interpretazione di esso più idonea a “qualificare” tali fatti al fine di determinare le conseguenze giuridiche.

Quindi giudizio di fatto e giudizio di diritto non sono attività separate e indipendenti ma si pongono in costante interrelazione dialettica nel contesto globale del giudizio. Interrelazione dialettica non significa identità ma distinzione tra gli elementi dialetticamente correlati: il giudizio di fatto attiene alla conoscenza dei fatti controversi e presuppone un’autonoma metodologia conoscitiva fondata su prove ed elementi di prova, mirante ad accertare la verità o falsità dei fatti della causa, e, per tale ragione, dà luogo ad enunciati descrittivi dotati di un valore di verità intorno all’esistenza o inesistenza di tali fatti; mentre, il giudizio di diritto, attiene all’interpretazione e all’applicazione di norme presupponendo un’autonoma metodologia ermeneutica e valutativa, fondata su criteri interpretativi, mirante ad individuare il significato proprio di una norma e le conseguenze giuridiche che ne discendono nel caso concreto, e, da luogo ad enunciati prescrittivi dotati di validità intorno alla qualificazione giuridica della fattispecie controversa e agli effetti giuridici della decisione[8].

I due tipi di giudizio implicano metodologie differenti, si fondano su dati e criteri diversi, e, producono enunciati diversi per significato, struttura logica ed effetti, oltre che per il modo in cui la loro fondatezza può essere verificata e controllata[9].

Il giudizio di fatto

Il giudizio di fatto mira a stabilire la verità o falsità dei fatti controversi. La formulazione di enunciati descrittivi sull’esistenza o inesistenza di tali fatti determina il metodo razionale che il giudice deve seguire in tale attività.

La natura fondamentale del giudizio è quella di stabilire quale, fra due o più versioni possibili della stessa fattispecie concreta, debba essere considerata “vera” ai fini della decisione.

In ambito processuale ciò equivale a stabilire quale descrizione dei fatti controversi risulti dimostrata sulla base delle prove acquisite al giudizio: è vero ciò che è provato, non è vero ciò che non è provato.

Il giudice si trova a dover stabilire quale ipotesi sui fatti è più attendibile cioè più probabilmente vera di un’altra, attraverso una valutazione discrezionale sull’efficacia conoscitiva di prove il cui valore non è rigorosamente predeterminato.

Il giudizio di fatto può essere ricondotto allo schema fondamentale dell’inferenza probabile. Lo schema dell’inferenza induttiva (o probabile) entra in gioco tutte le volte in cui un fatto giuridico principale venga accettato indirettamente, ossia mediante indizi, presunzioni semplici, o prove su fatti secondari o semplici, dai quali è possibile indurre conclusioni intorno ad un fatto principale.

In tutti questi casi dalla conoscenza di un “altro” fatto si inferisce la conoscenza del factum probandum: il tramite dell’inferenza è costituito dalle c.d. massime di esperienza, ossia da regole o criteri di giudizio che consentono di attribuire un valore di probabilità al factum probandum sulla base del fatto probans.

Il giudice compie il giudizio di fatto come uno storico[10], infatti, esattamente come quest’ultimo è chiamato ad indagare sui fatti del passato, ad accertarne la verità ed a fare opera di scelta e di ricostruzione su dati preesistenti.

Quest’assimilazione dell’attività del giudice a quella dello storico riguarda, però, solo alcuni aspetti del ragionamento probatorio giudiziale, infatti sebbene il giudice accerti fatti specifici ed individuali accaduti nel passato, come lo storico, e, sebbene impieghi procedimenti di tipo razionale per giustificare le scelte sulla verità/falsità delle enunciazioni fattuali, come lo scienziato, non si può negare la specificità della prova giudiziaria la quale è chiamata alla verificazione/falsificazione delle affermazioni fattuali delle parti all’interno di un contesto altamente formalizzato qual è il processo.

L’individuazione della fattispecie storica, cioè l’individuazione dei fatti sui quali il giudice deve decidere, è di pertinenza esclusiva delle parti ed in particolare dell’attore. Viene a configurarsi il potere monopolistico delle parti di allegazione dei fatti di causa.

Quindi accanto al potere esclusivo delle parti di formulare la domanda giudiziale, sancito dal principio della domanda, si delinea il potere delle parti di determinare il contenuto della domanda attraverso l’indicazione dei fatti costitutivi della stessa.

Da questo punto di vista, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato trova piena esplicitazione non solo nella fissazione dell’obbligo decisorio del giudice entro i limiti della domanda di parte, ma anche nel vincolo del giudice a limitarsi ad esercitare il proprio dovere decisorio sulla base dei fatti allegati in giudizio dalle parti senza aggiungerne di nuovo ex officio e senza poterne prescindere.

La ricostruzione fattuale e, dunque, l’allegazione dei fatti rilevanti, si presenta allo stato di mera affermazione (allegazione per l’appunto) da verificare in sede processuale al fine di supportare la volontà di ottenere la pronuncia di un determinato provvedimento giudiziale e, con questo, la produzione di effetti giuridici sostanziali. Essa, nel momento in cui viene effettuata, rileva quale ipotesi ricostruttiva dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione di una specifica disposizione, che la parte ritiene utile per la qualificazione giuridica della fattispecie storica allegata[11].

Il giudizio di diritto

Con l’espressione giudizio di diritto si indicano attività diverse e complesse che sono finalizzate all’applicazione della norma al caso concreto in sede di decisione. La decisione in diritto implica sia la qualificazione giuridica dei fatti accertati, sia la determinazione delle conseguenze giuridiche che ad essi vanno ricollegate, quale obiettivo ultimo della decisione.[12]

Sebbene intrinsecamente connessi nella dinamica del processo, due sono gli aspetti in cui può essere distinto il giudizio di diritto: il primo riguarda la scelta e l’interpretazione della norma destinata ad essere applicata al caso concreto; il secondo riguarda l’applicazione della norma e la determinazione delle conseguenze giuridiche che essa produce sulla fattispecie decisa.

La scelta della norma su cui fondare la decisione della controversia avviene, quindi, in funzione di due elementi: l’interpretazione della norma e l’individuazione della fattispecie concreta posta ad oggetto della decisione.

La fattispecie concreta è costituita dai fatti accertati e rappresenta ciò che deve essere qualificato giuridicamente in vista della decisione: essa determina la scelta della norma nel senso che questa deve essere idonea a qualificare la fattispecie sotto il profilo della sua rilevanza giuridica. L’eventuale alternativa fra più norme in ipotesi applicabili al caso va, dunque, risolta a favore di quella che appare come la più adeguata rispetto al definendum rappresentato dalla fattispecie concreta.

Scegliere una norma non significa mai scegliere un enunciato normativo in sé considerato: significa scegliere tra più interpretazioni diverse dello stesso enunciato normativo, o tra diversi enunciati normativi interpretati.

Il problema centrale è quello della scelta di un’interpretazione di una norma, idonea a qualificare la fattispecie concreta.

La struttura aperta del linguaggio comune e giuridico e l’ambiguità degli enunciati normativi, escludono che qualunque enunciato possa avere un solo significato. In forza del principio per cui in claris non fit interpretatio, si vuole eludere o dissimulare il fatto che nessuna norma è così chiara da non avere bisogno di essere interpretata.

Interpretare, dunque, significa scegliere uno tra più significati possibili di un enunciato normativo: ciò che varia da caso a caso non è la necessità della scelta, ma la gamma di alternative entro la quale essa va compiuta: essa è più limitata per enunciati formulati in modo dettagliato e preciso, ed è progressivamente più ampia se si tratta di enunciati generali o ambigui, se essi contengono clausole generali, o se si tratta di affermazioni di principio come nel caso di norme costituzionali.

Il problema fondamentale dell’interpretazione è quello dei criteri secondo i quali viene compiuta la scelta entro il ventaglio di significati che ogni enunciato può avere.[13]

L’impiego dei vari criteri non garantisce interpretazioni univoche: l’interpretazione della norma cambia a seconda che si privilegi il criterio letterale o sistematico, oppure la volontà del legislatore rispetto allo scopo economico-sociale che l’interprete assegna alla norma.

L’applicazione della norma al caso concreto, invece, è l’aspetto dell’interpretazione peculiare del giudizio, ossia dell’attività decisoria posta in essere dal giudice. Mentre, infatti, l’interpretazione, come scelta del significato proprio dell’enunciato normativo, è attività di chiunque si ponga nella funzione di interprete (giudice, avvocato, giurista) l’applicazione, invece, è tipica del giudice, il solo ad avere istituzionalmente il compito di interpretare ed applicare la norma al fine di decidere una controversia.

Infatti, nella valutazione giudica che compie il giudice per l’individuazione della norma generale ed astratta egli è sovrano.

Questo potere esclusivo o monopolistico del giudice nella valutazione giuridica trova fondamento nel principio espresso dal brocardo latino iura novit curia. Il connotato della funzione giurisdizionale, lo ius dicere, è di competenza dell’organo giurisdizionale. Ius dicere vuol dire individuare quale norma si applica al caso concreto, se tale attività non fosse di pertinenza esclusiva del giudice ma delle parti, si violerebbe l’art 101 comma 2° della Costituzione in forza del quale il giudice è soggetto soltanto alla legge.

Applicare la norma al fatto significa qualificare giuridicamente il fatto secondo la norma interpretata: ciò presuppone, da un lato, l’accertamento della fattispecie concreta e dall’altro l’interpretazione della norma che definisca la fattispecie astratta cui essa si riferisce, ossia la classe di fatti che viene definita come capace di produrre le conseguenze giuridiche previste nella norma stessa.

La qualificazione giuridica della fattispecie concreta si fonda sul riconoscimento dell’appartenenza del fatto accertato alla classe di fatti cui la norma si riferisce. Si tratta della c.d. sussunzione del fatto nella norma che, in conseguenza di ciò, diventa applicabile al fatto. Effettuata la sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta, si realizza così il presupposto dell’applicazione della norma al fatto, ossia per l’applicazione al caso concreto delle conseguenze giuridiche previste dalla norma. Si tratta di un’operazione che vede da un lato l’interpretazione della norma nella parte in cui prescrive le conseguenze della fattispecie, e qui si ripropone il problema generale dell’interpretazione; dall’altro, poiché spesso la determinazione delle conseguenze giuridiche è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, questi dovrà effettuare un apprezzamento complessivo della fattispecie al fine di determinare la conseguenza giuridica più adeguata nel singolo caso concreto.

[1] TARUFFO, voce Giudizio (teoria generale), in Enc. Giur., XV, 1989.

[2] Sulla teoria del sillogismo giudiziale v. P. CALAMANDREI, La genesi logica della sentenza civile, in Studi di diritto proc. civ. I, Padova, 1930, p.3 ss. in particolare l’autore sostiene che “la sentenza si distingue da tutti gli altri giudizi in quanto il giudizio in cui essa consiste ha contenuto giuridico, cioè afferma l’esistenza o la inesistenza di una volontà di legge (ossia di un diritto soggettivo) a favore del singolo; e se un simile giudizio si considera come la conseguenza di un sillogismo, bisogna per ragione di logica ammettere che uno dei termini di questo sillogismo deve consistere nella nozione di tutti i casi in generale contemplati dalla volontà di legge affermata o negata nella conclusione, e l’altro nella nozione del verificarsi o del non verificarsi nella sfera concreta di un caso che rientri tra quelli preveduti da tale norma di legge; ecco dunque lo speciale carattere che distingue il sillogismo da cui sentenza deriva, da tutti gli altri sillogismi, consiste tutto in un particolare requisito della premessa maggiore, la quale ha qui il carattere di una norma di legge. Così nella mente del giudice, colla affermazione dell’esistenza di una norma di legge generale, propositio maior, coll’affermazione che il caso concreto rientra o non rientra tra quelli contemplati dalla norma, propositio minor, e colla deduzione del verificarsi in concreto dell’effetto giudico posto in astratto dalla norma – conclusione – è compiuto il cosiddetto “sillogismo giudiziale” al quale viene schematicamente ridotta dai trattatisti l’attività mentale del giudice, e che anzi da alcuno viene considerato come espressione peculiare della funzione giurisdizionale, vincolata sempre dal rigore logico di questo giudizio, in confronto alla funzione amministrativa, che può estrinsecarsi secondo la libera volontà”. V. anche CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, 1937, V. ANDRIOLI, Studi sulle prove civili, Milano, 2008, pag 8 ss.

[3] Per un’analisi del sillogismo cfr. anche FERRAJOLI, Diritto e ragione, Torino, 1989, pag 10 e 26 ss.

Il fatto che le decisioni giudiziali siano da caratterizzare non semplicisticamente come un sillogismo, quanto piuttosto come una catena di sillogismi (come la successione, cioè, di una pluralità di deduzioni) è una tesi già formulata da P. CALAMANDREI. Infatti in Opere giuridiche, vol. 1, Morano, 1965, pag 15 egli scrive: “Il giudice deve fare prima di giungere alla pronuncia della sentenza una serie complicata di deduzioni concatenate, è da notare che quando si raffigura la sentenza come un sillogismo, si ha di mira soltanto il momento finale dell’attività del giudice, in cui, avendo questi preparato ormai dinanzi a sé la norma di legge da applicare e il giudizio sui caratteri giuridici del fatto accertato, più non gli resta che trarre a rigor di logica la conseguenza di queste due premesse”. Ed ancora CALAMANDREI, Op.cit., pag. 51-52 afferma “In tutti questi momenti, attraverso i quali passa successivamente il giudice nel formare la sua sentenza, gli strumenti del suo ragionamento consistono esclusivamente in giudizi logici […] tale lavoro non si esaurisce […] in un unico sillogismo, ma consta di una catena di sillogismi, che cominciano dall’inizio del procedimento mentale ed accompagnano il giudice fino alla decisione definitiva, ogni qualvolta egli voglia valutare l’attendibilità di una prova, o attrarre un fatto sotto il concetto della legge, o integrare la norma non ben precisata, o interpretare una dichiarazione di volontà”.

[4] Cfr. ROCCO, La sentenza civile, Torino, 1906; CALAMANDREI, La genesi logica della sentenza civile, in Studi di dirito proc. civ. I, Padova, 1930; G. SCARSELLI, Poteri del giudice e diritto delle parti nel processo civile, in Giusto proc. civ., 2010.

[5] LIEBMAN, Sui poteri del giudice nella questione di diritto ed in quella di fatto, in La Corte di Cass., Roma, 1925, 172; C. MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile, Nozioni introduttive e disposizioni generali, vol I, Torino, 2015, p 96 ss.

[6] Si parla di norma attuale perché potrebbe anche non coincidere integralmente con la norma che fu propria dell’atto legislativo che la pose in essere. Cfr. C. MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile, Nozioni introduttive e disposizioni generali, vol I, Torino, 2015, pag. 96 ss.

[7] Secondo CHIOVENDA, Principi di Diritto Processuale Civile, III ed., Napoli, 1923 cit., p. 149: “La questione di diritto comprende … due problemi: se cioè la legge in base ad una categoria di fatti garantisca un determinato bene; e se un determinato fatto, astrattamente considerato, rientri nella categoria preveduta dalla legge (Esempio: si può chiedere il pagamento d’una scommessa fatta in occasione d’un giuoco ginnastico? Cod. civ., art. 1083. – Le corse ciclistiche sono un giuoco ginnastico?). La questione di fatto consiste nell’accertare se esistono le circostanze in base alle quali il giudice deve secondo la legge considerare esistenti determinati fatti concreti. (Esempio: É provata la scommessa fra Tizio e Gaio alle corse ciclistiche? Il corridore X fu dichiarato vincitore?). Quali siano queste circostanze, può essere alla sua volta una questione di diritto, ove si presenti in astratto: ad es. quando ha luogo una scommessa?”; aggiunge che “La questione di diritto si presenta naturalmente per prima: se la norma a coi l’attore si riferisce non esiste come norma astratta, è vano ricercare se si divenuta concreta: la domanda è infondata”; ma non per questo intende sostenere che il giudice sia vincolato alla norma indicata dalla parte. Infatti in seguito ancora scrive: “Riguardo a quest’ultima operazione [determinazione e accertamento delle norme da applicare] l’attività del giudice non ha limiti (iura novit curia)” come non incontra limiti nell’apprezzamento della “qualità giuridica di un fatto” (p. 726 s.).

[8] Cfr. TARUFFO, voce Giudizio (teoria generale), in Enc. Giur., XV, 1988. Secondo l’autore è fatto “tutto e soltanto ciò che riguarda l’accertamento della verità o falsità dei fatti empirici rilevanti, salvo ciò che concerne l’applicazione di norme relative all’ammissibilità e all’assunzione delle prove, o di norme di prova legale”, è diritto “tutto ciò che concerne l’applicazione di norme, ossia in particolare: la scelta della norma applicabile al caso; l’interpretazione di tale norma; la qualificazione giuridica dei fatti e la sussunzione di essi nella fattispecie astratta; la determinazione delle conseguenze giuridiche previste dalla norma e riferite al caso di specie”.

[9] La distinzione tra i due giudizi percorre l’intera struttura del processo: il fenomeno della prova attiene al giudizio di fatto, mentre non investe il giudizio di diritto (i fatti, e non le norme, vanno provati; sulle norme, non sui fatti opera il principio iura novit curia), anche l’istituto della Cassazione si fonda sulla distinzione tra giudizio di fatto, escluso dal controllo della Corte, e giudizio di diritto, tipicamente sottoposto a tale controllo.

In via generale sul distinguo tra giudizio di fatto e giudizio di diritto cfr. nella dottrina risalente CALAMANDREI, Cassazione civile, II, Disegno generale dell’istituto, Torino, 1920, pag. 79 ss e 279 ss, CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1923, CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, 1937, CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, II, Roma, 1951; NASI, voce Fatto (giudizio di), in Enc. del diritto, XVI, 1967, pag 967 ss.

[10] Sull’argomento cfr. P. CALAMANDREI, Il giudice e lo storico, in Riv. dir. proc. civ., 1939, p.111 ss.; CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, 1937, p 128 ss; A. CARRATTA, Funzione dimostrativa della prova, in Riv. dir. proc, 2001, p.75; M. TARUFFO, Il giudice e lo storico: considerazioni metodologiche, in Riv. dir. proc. 1967; S. CHIARLONI, Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1986.

[11] Cfr. CARRATTA-TARUFFO – Poteri del giudice: art 112-120, in Commentario del Codice di procedura civile a cura di Sergio Chiarloni, Libro primo: Disposizioni generali, Bologna, 2011 pag. 26 ss.

[12] In realtà è giudizio di diritto qualunque applicazione di norme il giudice faccia nel corso del processo o in sede di decisione finale: è ad es. giudizio di diritto quello sull’ammissibilità delle prove, così come presuppone giudizi di diritto l’esercizio dei poteri processuali di cui il giudice dispone. Tuttavia il “modello” più completo di giudizio di diritto è quello che si riscontra nel momento in cui il giudice applica norme per decidere la controversia.

[13] TARUFFO, voce Giudizio (teoria generale), in Enc. Giur., XV, 1988 il quale accenna ad una possibile classificazione di tali criteri: “L’interpretazione opera anzitutto secondo criteri logici e linguistici. I primi derivano sia dalla logica proposizionale generale, sia dalla logica degli enunciati normativi e va sotto il nome di logica deontica. (…) I criteri linguistici, invece, vengono elaborati dalla semantica generale per quanto attiene al linguaggio comune, e dalla semantica giuridica per quanto attiene al linguaggio tecnico spesso impiegato negli enunciati normativi. Tali criteri entrano in gioco al fine di determinare “il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (art. 12 disp. prel.) e servono a determinare la c.d. interpretazione letterale della legge. Un secondo gruppo raccoglie criteri che possono definirsi sistematici. Essi operano quando occorre inserire il singolo enunciato normativo nel contesto di altre norme sia in senso orizzontale che in senso verticale. Tali criteri servono a garantire la coerenza sistematica dell’interpretazione di un enunciato normativo, ma anche ad integrarne il significato con quello di altri enunciati; inoltre servono a risolvere i problemi delle antinomie e delle lacune dell’ordinamento. Un terzo gruppo di criteri, che possono definirsi funzionali, raccoglie fattori che influenzano l’interpretazione delle norme senza però riguardare né la struttura logica e linguistica dell’enunciato, né la sua collocazione nel contesto dell’ordinamento. Si tratta di criteri “esterni” al livello di enunciati normativi, quali ad es. lo scopo economico o sociale della norma, la voluntas legis, la previsione degli effetti della decisione, la gerarchia degli interessi sociali da tutelare e così via. Funzione di questi criteri è quella di orientare le scelte interpretative in base al contesto economico, sociale, politico, nel quale la decisione inevitabilmente si colloca, e nel quale è destinata a spiegare i suoi effetti concreti.” V. anche V. VELLUZZI, Le Preleggi e l’interpretazione, Pisa, 2013, G. TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980.

Avv. Mazzei Martina

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