Giudice di Pace di Montecorvino Rovella – Distretto della Corte di Appello di Salerno Sentenza del 09.11.06 ricorso ex L. 689/81 avverso la sanzione accessoria della sospensione della patente

sentenza 16/11/06
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CIRCOLAZIONE STRADALE – CONDUCENTE DEI VEICOLI – PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA – SOSPENSIONE – Art. 176-19 c.d.s. – Sospensione conseguente all’inversione del senso di marcia – Natura di sanzione accessoria obbligata a quella pecuniaria (ex art. 176 comma 22 cds) – Collegamento automatico e diretto tra accertamento della infrazione e sospensione della patente – Irrogazione della sanzione accessoria – Atto dovuto – Configurabilità – Conseguenze – Ricorso in opposizione avverso la sola sanzione accessoria – Contestazioni di merito attinenti alla sanzione principale – Inammissibilità.
 
In tema di sanzione amministrativa relativa alla contestazione del transito (autostradale) contrario al senso di marcia, con violazione dell’art. 176-19, l’opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida opposta con il rimedio di cui alla L. 689/81, é inammissibile se contiene elementi di contestazione della sanzione principale. Essa é, infatti, atto dovuto, direttamente collegata in modo automatico e obbligatorio all’accertamento della contravvenzione.
 
Opposizione a verbale di violazione amministrativa – Con il quale si dispone anche il ritiro della patente di guida – Legittimazione del Prefetto
Legittimato ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente é l’Ufficio Territoriale del Governo in persona del prefetto, nei termini di quindici giorni imposti dall’art. 218-2 cds. Il ritiro della patente, invece, avviene nell’immediatezza della contestazione della violazione ad opera del personale di polizia.
 
Interesse oppositivo – carenza sopravvenuta – evidenza dei fatti – effetti processuali in tema di sanzione amministrativa – improcedibilità
 
La sopravvenuta carenza d’interesse non è legata necessariamente al verificarsi di un intervento satisfattivo degli interessi del ricorrente, prima dell’adozione della decisione di merito, ma alla obiettiva esistenza di un interesse al ricorso, a prescindere dalla avvenuta soddisfazione degli interessi del ricorrente.
L’improcedibilità del ricorso per sospensione della patente di guida discende dallo spirare del termine di sospensione della stessa, che, in assenza del provvedimento cautelare in fase giudiziaria, esaurisce gli effetti negativi per il ricorrente.
 
 
 
n. 629/06 R.A.C.C.                                                            
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GdP del Distretto della Corte di Appello di Salerno, titolare dell’Ufficio Giudiziario di Montecorvino Rovella – dr.ssa …….. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 629/06 R.A.C.C. vertente
TRA
sig. F.R. rapp.to e difeso dall’avv. ****, dom.to come in atti               
O P P O N E N T E
E
Ufficio Territoriale del Governo di ….., in persona del prefetto
O P P O S T O
OGGETTO: opposizione a sanzione amm.va CONCLUSIONI : come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione depositato il 16.07.06 il ricorrente richiedeva l’annullamento del decreto di sospensione della patente di guida prot. 20060021375/AREA IV PATENTI emessa dall’****** di …… in data 02.05.06 notificato il 06.06.2006, per violazione dell’art. 176-19 del CdS rilevata in data 13.04.06.
La sanzione non era sospesa.
Controdeduceva la p.a. opposta con memoria documentata, pervenuta in data 18.09.06.
All’udienza odierna si dava lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve premettere che il prefetto è l’unica autorità amministrativa competente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall’art. 218, comma 2, cds, a decorrere dalla ricezione dei documenti dall’organo accertatore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10666 del 09/05/2006). Al riguardo il ritiro della patente é avvenuto al momento della contestata infrazione, e il periodo di sospensione della stessa é quindi decorso dal 13.04.06. Gli effetti si sono esauriti in data 10.10.06. Ne deriva che il presente ricorso é improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso stesso, come si ha riscontro negli atti di causa che forniscono la prova dell’effettiva assenza di vantaggio per lo spirare degli effetti del provvedimento sospensivo della patente di guida.
Come é noto, a differenza della cessazione della materia del contendere, la sopravvenuta carenza d’interesse non è legata necessariamente al verificarsi di un intervento satisfattivo degli interessi del ricorrente, prima dell’adozione della decisione di merito, ma alla obiettiva esistenza di un interesse al ricorso, a prescindere dalla avvenuta soddisfazione degli interessi del ricorrente. L’improcedibilità del ricorso, peraltro, proprio perché attiene alla certa esistenza di una situazione oggettiva, può essere dichiarata nel caso sussista la piena prova che il ricorrente non possa più subire alcuna lesione dell’atto impugnato (Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 1086 del 26.2.2003).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato relativamente alla predetta circostanza temporale, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, ricorrendone giusti motivi.
Oltre a ciò, il ricorso é inammissibile.
L’art. 176, comma 19, del codice della strada, nel comminare la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria a quella pecuniaria relativamente alla violazione del codice della strada consistente nell’inversione del senso di marcia (sull’autostrada nel caso de quo), stabilisce un collegamento automatico e diretto tra l’accertamento di detta violazione e la sospensione della patente, che costituisce pertanto un atto dovuto, non ritardabile.
L’odierno ricorrente quindi, non poteva sollevare, opponendosi alla sola sanzione accessoria, contestazioni di merito attinenti alla sanzione principale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 7009 del 28/03/2006),rilevando vieppiù, che il verbale della polizia stradale ha, de plano, valenza fidefaciente, e in quanto tale é confutabile previa querela di falso; e che il ricorrente ha confessato (sul verbale) di essersi “reso conto tardi di percorrere l’autostrada in senso contrario …”.
Le spese si compensano sussistendone giusti motivi, per la peculiarità del caso e la non costituzione in giudizio dell’opposta.
PQM
Il GdP dell’Ufficio Giudiziario di Montecorvino ******* così definitivamente decide:
·        dichiara il ricorso inammissibile e improcedibile;
·        nulla sulle spese.
Mont.no Rovella 9 Novembre 2006                                                     
Il Giudice
(***** ssa…………….)
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
 

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