Gennaro Lezzi (a cura di ) Adozione ex officio dei provvedimenti di cui all’art. 709 ter c. 2 cpc.: Tribunale di Napoli Sez. I- ordinanza 11/03/2008- Giudice istruttore dott. Carlo Gagliardi

Ordinanza 02/05/08
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L’ordinanza del 11/03/2008 del Tribunale di Napoli  si segnala per l’adozione ex officio dei provvedimenti di cui all’art. 709 ter  c. 2 cpc.  Nella fattispecie il giudice, ritenuta preminente l’esigenza di tutela dell’interesse della prole ed accertata la condotta inadempiente del genitore collocatario, stante la non contestazione dello stesso al riguardo, lo ha ammonito ad astenersi dal frapporre ostacoli al diritto di visita del padre ai figli minori , il cui effettivo esercizio…dovrà invece, consentire, con le modalità e le cadenze temporali stabilite nell’ordinanza presidenziale; tanto, nonostante l’assenza di  richiesta in tal senso del padre.
 Il giudice partenopeo, a fronte di gravi inadempienze di uno dei coniugi, pregiudizievoli per il diritto ad un corretto sviluppo dei rapporti tra padre e figlio, si pone preliminarmente il problema dell’adottabilità d’ufficio dei provvedimenti sanzionatori tipizzati dall’art. 709 ter c. 2 c.p.c , procedendo ad effettuarne una ricostruzione articolata; successivamente, in virtu’ di un’esegesi normativa costituzionalmente orientata e conformemente alle indicazioni derivanti dalla legge n. 54 del 08/02/2006 che, tra l’altro, ha enunciato il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori in caso di separazione (cfr. il novellato art. 155 c.c.), il giudice giunge a ritenere sussistente il potere di assumere d’ufficio i provvedimenti di ammonimento e di condanna a sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai nn. 1 e 4 art. 709 ter c. 2 cpc., diversamente da quelli di cui ai nn. 2 e 3 , la cui assunzione risulta , invece, condizionata dalla richiesta di parte. L’opzione interpretativa appare condivisibile, considerato anche che si versa in materia di diritti indisponibili, e, senz’altro, aderente al dettato costituzionale.
Al riguardo si segnalano posizioni divergenti in dottrina, ove si discute se i provvedimenti sanzionatori predetti siano suscettibili di essere assunti su istanza di parte o anche ex officio . Secondo alcuni il dato testuale dell’art. 709 ter c.p.c. c. 2, laddove l’adozione dei provvedimenti sanzionatori viene correlata al ricorso o, comunque, ad un’istanza di parte, costituirebbe un ostacolo insuperabile all’estrinsecarsi del potere d’ufficio del giudice; altri autori, invece, hanno formulato una prospettazione simile a quella cui è pervenuto il Tribunale di Napoli con l’ordinanza in commento ( cfr. ***** , commento all’art. 709 ter cpc in Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di Carpi- *********- Taruffo, Padova, 2006)), ritenendo possibile per il giudice procedere d’ufficio relativamente all’ammonimento ed alla condanna a sanzione pecuniaria.
                                                          (nota di *************)
 
    TRIBUNALE DI NAPOLI – I SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore,
letti gli atti;
sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
ritenuta irrilevante l’acquisizione dei mezzi istruttori richiesta dal resistente in riconvenzionale, alla luce delle risultanze della prova testimoniale e della CTU espletata, nonche’ della documentazione versata in atti;
ritenuta pacifica la circostanza dedotta dal resistente- secondo cui la ricorrente non ottempera alle statuizioni contenute nell’ordinanza presidenziale, laddove è disposto che la stessa è tenuta ad accompagnare i figli (di cui attualmente due minori, essendo divenuto uno maggiorenne nelle more del giudizio) presso il Centro Servizi Sociali territorialmente competente una volta ogni settimana per due ore consecutive, onde consentire al padre il diritto di visitarli -stante la non contestazione della ricorrente, che sul punto ha soltanto addotto a giustifica di tale comportamento omissivo una perdurante situazione di conflittualità tra i figli ed il padre, resistente;
 ritenuto che la condotta della ricorrente, consistente nel frapporre ostacoli, ed in sostanza, a non consentire al padre di vedere i figli, appare, tra l’altro, sicuramente pregiudizievole ad un corretto sviluppo dei rapporti tra il padre ed i figli ;
ritenuto che il giudice, dinanzi a gravi inadempienze o a comportamenti che arrechino grave pregiudizio ai minori , puo’ far ricorso alle misure sanzionatorie previste al comma 2 nn. 1,2,3,4 dell’art. 709 ter cpc.;
ritenuto che da una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 709 ter cpc., come sostenuto anche da autorevole dottrina ( in giurisprudenza cfr. ord. T. Catania 11/07/2006), ben si evince che i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 nn. 1 e 4 possono essere assunti dal giudice anche d’ufficio, considerata l’esigenza di tutelare il preminente interesse della prole, costituzionalmente garantito; atteso che nella fattispecie concreta non vi è stata alcuna richiesta risarcitoria da parte dei legittimati, che avrebbe consentito, all’esito di una valutazione circa la sussistenza degli ulteriori presupposti, l’eventuale assunzione dei provvedimenti di cui al comma 2 nn. 2-3 dell’art. citato;
ritenuto necessario invitare la ricorrente ad astenersi dal frapporre ostacoli al diritto di visita del padre ai figli minori, il cui effettivo esercizio la stessa dovrà , invece, consentire con le modalità e le cadenze temporali stabilite nell’ordinanza presidenziale  
                                                                                    P.Q.M.
1) rigetta la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulata dal resistente in riconvenzionale; 
2) visti gli artt. 708 e 709 ter cpc invita la ricorrente X ad astenersi dal frapporre ostacoli al diritto del resistente Y di vedere i figli minori, e quindi a consentire l’esercizio di tale diritto secondo le modalità e le cadenze temporali stabilite nell’ordinanza presidenziale, avvertendola, altresi’, che, in caso contrario, la sua condotta potrà comportare l’assunzione di piu’ gravi provvedimenti tipizzati dall’art. 709 ter comma 2;  
3) rinvia la causa all’ udienza del 28/10/2008 per la precisazione delle conclusioni;
4) manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito .
 
Napoli,   11/03/2008  
                                                                                                           IL GIUDICE ISTRUTTORE
                                                                                                                    dott. ***************
Si dà atto che la presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. *************, sotto la guida del sottoscritto.
                                                                                                                                                                                                                                                                            IL GIUDICE ISTRUTTORE
                                                                                                                     dott. ***************
 
 
 

Ordinanza

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