Genitori in disaccordo? Il figlio va iscritto alla scuola pubblica

Redazione 10/07/17
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Se i genitori sono in disaccordo sull’iscrizione del figlio a scuola, il giudice deve sempre scegliere la scuola pubblica. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia con un’interessante ordinanza del 2 maggio 2017. A convenire davanti al giudice era stata una coppia di genitori non più conviventi, e motivo della contesa era l’iscrizione del bambino alla scuola materna. Vediamo perché il Tribunale ha stabilito che in casi come questi il figlio non può essere iscritto a una struttura privata.

 

Iscrizione del minore a scuola e responsabilità genitoriale

La scelta dell’iscrizione del figlio a una determinata scuola è una delle decisioni più importanti attraverso le quali i coniugi esercitano la loro responsabilità genitoriale. Quando c’è però grave disaccordo, e nello specifico nel caso di coppie separate o comunque non conviventi, è il giudice a dover decidere qual è la soluzione migliore per il minore.

Ebbene, per il Tribunale di Perugia questa scelta è ovvia e forzata nel caso di disaccordo tra scuola pubblica e scuola privata. I genitori che avevano fatto ricorso al giudice erano indecisi sul da farsi perché la madre voleva che il bambino continuasse a frequentare la scuola materna pubblica e il padre era invece convinto che una scuola privata sarebbe stata la soluzione migliore. Questo perché, sosteneva il padre, il livello dell’istruzione nell’istituto era superiore, soprattutto a causa della modalità di insegnamento bilingue. Perché, allora, il Tribunale ha scelto la scuola pubblica?

 

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Perché deve essere scelta la scuola pubblica?

La scuola pubblica deve essere sempre preferita dal giudice in caso di disaccordo perché rappresenta l’alternativa più neutra, quella direttamente organizzata dal sistema nazionale e dunque quella che più ovviamente mette in atto il diritto costituzionale all’istruzione. Il giudice non può entrare nel merito di scelte personali e delicatissime come quelle relative al percorso scolastico da far seguire al figlio, e quindi deve attenersi all’alternativa più imparziale.

Ma non solo. Fare la scelta più neutra vuol dire anche escludere la scuola privata perché impone il pagamento di rette annuali e soprattutto è in molti casi disciplinata da uno specifico orientamento culturale, sociale o religioso. L’ordinamento scolastico pubblico, al contrario, è gratuito e universale.

La decisione si rinnova a ogni ciclo di studio

Il Tribunale stabilisce anche nell’ordinanza che la scelta del percorso scolastico da far seguire al figlio minore –in questo caso, appunto, la decisione tra istruzione pubblica o privata– non viene presa una volta per tutte all’inizio degli studi, ma è di fatto rinnovata a ogni ciclo di studi successivi. Questo vuol dire anche che, nel caso in cui i genitori siano in disaccordo, non vale il principio che le scelte già compiute (magari quando la coppia non era ancora separata) restino immutabili durante tutto il percorso della scuola dell’obbligo.

In quali casi si può scegliere la scuola privata?

Esistono dei casi in cui il Tribunale può propendere per l’istruzione privata del minore quando i genitori non riescono a trovare un accordo. Si tratta, tuttavia, di situazioni del tutto particolari.

Come specificato nell’ordinanza in esame, l’iscrizione alla scuola privata può essere disposta nel caso in cui esistano “evidenti controindicazioni” a studiare in una scuola pubblica, problemi specifici che renderebbero meno agevole il percorso scolastico del bambino. All’opposto, la stessa scelta può essere presa quando esistano “elementi precisi e peculiari” che rendano preferibile la scelta di una struttura privata. È il caso, ad esempio, di bambini con problemi di apprendimento che sarebbero seguiti meglio all’interno di un istituto specializzato.

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