Garanzie sui prodotti difettosi: come funzionano?

Redazione 18/03/20
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Quando si approccia all’acquisto online di un prodotto, diviene importante cercare di tenere bene a mente quali siano i propri diritti nei confronti di eventuali prodotti difettosi

Per esempio, non tutti sanno che, come consumatori, si ha sempre diritto a un periodo minimo di 2 anni di garanzia gratuita, indipendentemente dal fatto che l’acquisto sia stato effettuato online o in un negozio ‘fisico’.

Dunque, un primo punto di partenza per poter osservare correttamente questa materia è proprio quanto sopra esplicitato: la garanzia biennale è una garanzia minima, un diritto europeo che le norme nazionali non possono prevedere in termini peggiorativi.

Chiarito quanto sopra, nel caso di acquisto di un prodotto difettoso, diverso o non funzionante come descritto nelle informazioni di acquisto, il venditore ha l’obbligo di ripararlo, sostituirlo gradualmente o concedere un rimborso.

Ancora prima di ciò, è sempre bene opportuno cercare di assumere ogni informazione sul prodotto da acquistare. A tal fine, sono sempre di più i siti internet informativi che cercano di fornire dettagli di rilievo sulla qualità dei prodotti per specifiche categorie, come avviene su habu.it – guide e recensioni indipendenti. Una lettura delle recensioni e delle opinioni sugli acquisti dei prodotti da specifico marketplace potrà certamente ridurre il rischio di andare incontro a acquisti insoddisfacenti.

Le garanzie supplementari

A quanto sopra è bene anche aggiungere il fatto che spesso i negozi propongono agli acquirenti una garanzia commerciale supplementare. Si tratta di una garanzia facoltativa, che può essere o meno inclusa nel prezzo del prodotto, o proposta a un costo aggiuntivo.

Nella considerazione che l’acquirente è sempre lasciato libero di sottoscrivere o meno tale garanzia commerciale, si deve pur sempre condividere il fatto che la protezione integrativa non può sostituire la garanzia minima di due anni, alla quale l’acquirente ha sempre diritto, ma può esclusivamente aggiungersi al periodo biennale di garanzia “base”.

Come usufruire della garanzia sui prodotti difettosi

A questo punto possiamo compiere un ulteriore passo in avanti nel trattare questo argomento così diffuso, cercando di comprendere come ottenere la riparazione, la sostituzione o il rimborso di un prodotto.

È in primo luogo utile ricordare che la garanzia di 2 anni decorre dal momento in cui si riceve il prodotto. Dunque, nel caso di un prodotto acquistato online, il biennio decorre non dal momento della conclusione dell’acquisto sul portale, bensì dal momento in cui si riceve il prodotto al proprio domicilio.

A questo punto, se il prodotto dovesse rompersi entro i primi 6 mesi, si presume che il problema che ha determinato la rottura o il malfunzionamento fosse già esistente al momento della consegna (spetterà al commerciante dimostrare, eventualmente, il contrario). Ne deriva che l’acquirente ha il diritto di farlo riparare o sostituirlo gratuitamente, o ottenere un rimborso totale o parziale.

Se invece il prodotto dovesse rompersi dopo i primi 6 mesi, si ha comunque diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita. In alternativa, si può avere diritto a una riduzione del prezzo, o a un rimborso. Spetterà però all’acquirente dimostrare che il problema esisteva fin dal momento della consegna.

I riferimenti normativi

Nella lettura di quanto sopra emerge, peraltro, come i provvedimenti normativi applicati in Italia in tema di responsabilità per i prodotti difettosi, siano sostanzialmente delle attuazioni direttive europee che sono intervenute in materia.

Si tenga ad esempio conto l’esordio con il d.P.R. 224/1988, di applicazione della direttiva europea 374/1985/CE, che si rivolge principalmente alla responsabilità per danni da prodotti difettosi, e al relativo regime di responsabilità. Oppure, si può fare riferimento anche al d. lgs. Correttivo n. 25/2001, che ha attuato la direttiva europea 34/1999/CE.

Il passo successivo è stato cercare di integrare i riferimenti all’interno del Codice del Consumo con il d. lgs. 206/2005 agli artt. 102 – 113, che disciplinano i termini di sicurezza dei prodotti, e ancora agli artt. 117 – 127, che invece si occupano della responsabilità del produttore.

Evidentemente, una solida base in tal senso non potrà che essere rappresentata dal ns. codice civile, che agli artt. 1490 e ss. disciplina la compravendita e la garanzia per i vizi della cosa venduta, nonché – agli art. 2043 e 2050 c.c. – sul tema della responsabilità per colpa e per l’esercizio di attività pericolose.

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