Galateo ai dipendenti pubblici

Piazza Lidia 20/03/13
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Il Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2013, dopo aver acquisito i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato Regioni, ha proceduto all’approvazione del nuovo “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190” che dovrà essere pubblicato, quale Decreto del Presidente della Repubblica, sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale decreto sostituirà quello fino ad oggi operativo emanato dal Ministero della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 che irrigidisce le regole comportamentali già esistenti nelle pubbliche amministrazioni e consta in tutto di 17 articoli.

La prima novità di rilievo riguarda l’estensione del campo di applicazione dei destinatari della materia, infatti, il nuovo codice di comportamento si applicherà non solo ai dipendenti (a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione con gli organi politici) di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ma anche ai collaboratori, professionisti o alle imprese che operano con la P.A.

A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni dovranno prevedere apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal nuovo codice.

Le suddette disposizioni, quindi, emanate in attuazione della legge anti-corruzione (legge n. 190 del 2012), risultano in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità e di etica pubblica e va in dettaglio a specificare i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA prevedendo inoltre, in caso di violazione delle medesime l’insorgere di responsabilità disciplinare fino all’applicazione di sanzioni che possono arrivare anche al licenziamento.

Le disposizioni inoltre specificano, le norme di condotta dei dipendenti, da quelle dei dirigenti, pertanto al riguardo è possibile fare la suddivisione in:

  1. regole etiche di maggior rilievo per i dipendenti che sono:

  • il divieto di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre omaggi, salvo quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro) compresi quelli sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque ricevuti devono essere immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali;

  • il dovere di comunicare la propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio;

  • il dovere di comunicare, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);

  • l’obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le proprie mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall’assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;

  • la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale.

  • il rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate per ragioni di ufficio, anche con riferimento all’utilizzo delle linee telematiche e telefoniche;

  • gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa;

  1. regole etiche di maggior rilievo per i dirigenti che sono:

  • svolgere con diligenza e trasparenza le proprie mansioni e avere un atteggiamento esemplare e imparziale con i colleghi;

  • fornire tutte le informazioni necessarie sulla propria situazione patrimoniale evitando che nascano situazioni di conflitto di interessi (comunicando ad esempio all’amministrazione le partecipazioni azionarie e eventuali interessi finanziari;

  • utilizzare le risorse dell’ufficio per finalità esclusivamente professionali e mai personali;

  • valutare le risorse con “imparzialità e devono impegnarsi affinché siano rispettate le indicazioni ed i tempi prescritti dalle varie procedure;

  • ripartire i carichi di lavoro in modo equo, assegnare le istruttore e gli incarichi aggiuntivi sulla base della professionalità e, ove possibile, della rotazione.

  • Cercare compatibilmente alle necessità d’ufficio, di svolte le riunioni durante l’orario d’ufficio;

  • valutazione il personale;

  • attivare direttamente i procedimenti disciplinari o, ove necessario, informare il competente ufficio; presentare denuncia alle autorità giudiziarie. Tutelare i dipendenti che segnalano condizioni di irregolarità.

  • difendere, anche in pubblico, l’immagine della p.a. ed adottare comportamenti che possono favorire al diffusione di buone a prassi.

Viene inoltre rafforzato il rispetto degli obblighi della cd “trasparenza totale”, a partire dalla pubblicazione sul sito internet delle informazioni minime previste dal legislatore, per cui la violazione di tale obbligo diventa infrazione al codice di comportamento e, di conseguenza, determina la maturazione di responsabilità disciplinare. Ovviamente tutte queste disposizioni si aggiungono a quelle contenute nell’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 ed in altre norme di legge.

Le disposizioni suindicate, nell’intento del legislatore, rappresentano un ulteriore tassello al fine di rendere pienamente operativa la lotta al malcostume a cui sarà funzionale anche l’attuazione della legge anticorruzione e cercare di rendere la Pubblica Amministrazione sempre più efficiente, competitiva e anche più giusta nei rapporti con i cittadini.

Al riguardo però va rilevato come tale obiettivo sarebbe invero realizzabile se a fronte del servizio reso dal pubblico dipendente la norma avesse previsto il divieto radicale del ‘’ regalo o omaggio ’’ comunque inteso seppur di modico valore , nella considerazione, che le prestazioni poste in essere dai lavoratori, a prescindere dal ruolo ricoperto e rientranti nei compiti specifici per i quali i dipendenti stessi sono stati assunti, sono remunerate periodicamente dall’amministrazione con la quota di salario fissa e accessoria.

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