È stato recentemente presentato, presso la Camera dei Deputati, un progetto di legge, vale a dire il disegno di legge A.C. 2512, volto a introdurre un nuovo reato, cioè quello di fuga a seguito dell’ordine di arrestare la marcia del veicolo o dell’invito a fermarsi impartito dalle Forze dell’ordine, mediante la previsione di una norma incriminatrice, vale a dire l’art. 337-ter cod. pen.. La guida “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. DDL A.C. 2512: contesto e finalità della nuova incriminazione
Orbene, l’intenzione di concepire una fattispecie delittuosa di questo genere risiede nel fatto che, come ravvisato dai medesimi firmatari del presente disegno di legge, non è attualmente stabilita “un’autonoma fattispecie di reato che persegua la fuga” (relazione di accompagnamento riguardante questo progetto normativo, in camera.it, p. 2) atteso che, da “un punto di vista giuridico, nel nostro ordinamento la [semplice] fuga non è considerata reato, ma semplice illecito amministrativo, previsto all’articolo 192 del codice della strada, tra le norme che regolano il comportamento dei conducenti e che impone l’obbligo di fermarsi all’alt del pubblico ufficiale intimato con la cosiddetta «paletta », al posto di blocco o al posto di controllo o in movimento” (ibidem, p. 2).
Invero, come osservato tra l’altro nella relazione di accompagnamento afferente tale disegno di legge, con la sentenza n. 14729/22, “la Suprema Corte ha affermato che, in caso di violazione dell’alt intimato dalle Forze dell’ordine, «la manovra di guida accelerata non può essere collegata, in assenza di elementi concreti (la corte di appello si era espressa infatti in termini di sola “verosimiglianza”), all’intento degli imputati di vanificare un inseguimento veicolare degli agenti, con conseguente accettazione del rischio di mettere a repentaglio la loro incolumità o quella di terzi» e ha pertanto escluso l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale” (relazione di accompagnamento riguardante questo progetto normativo, in camera.it, p. 2 e p. 3).
Non basta quindi attualmente sic et simpliciter la fuga per integrare un fatto penalmente rilevante, occorrendo un quid pluris,come rappresentato in un’altra pronuncia, sempre emessa dalla Cassazione in subiecta materia, nei seguenti termini: «in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada (così, tra le molte, Sez. 1, n. 41408 del 4 luglio 2019, F., Rv. 277137)» (Cass. pen., sez. VI, 16/02/2023, n. 6700).
Da qui, ordunque, l’idea di contemplare “una fattispecie autonoma di reato che preveda il caso della fuga, con ulteriori aggravanti che oscillino tra un minimo e un massimo edittale della pena in relazione al fatto commesso” (relazione di accompagnamento riguardante questo progetto normativo, in camera.it, p. 3).
Ciò posto, scopo del presente scritto è quello di analizzare le novità che si vogliono realizzare con questo progetto di legge.
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2. Art. 337-ter c.p.: condotta tipica, pena base e aggravanti
L’art. 1, co. 1, disegno di legge A.C. 2512 prevede che dopo “l’articolo 337-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 337-ter. – (Fuga a seguito dell’ordine di arrestare la marcia del veicolo o
dell’invito a fermarsi impartito dalle Forze dell’ordine) – Chiunque non rispetti l’ordine di arrestare la marcia del veicolo o l’invito a fermarsi impartito dalle Forze dell’ordine, continuando la marcia o dandosi alla fuga, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata da cinque a dieci anni se la fuga è commessa al fine di occultare armi comuni da sparo, armi da guerra o simili, esplosivi, sostanze stupefacenti o nel corso di un sequestro di persona non ancora accertato. La pena è aumentata da sei a venti anni se la fuga è commessa per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l’impunità di un altro reato, ovvero in relazione ai reati di cui ai titoli XII e XIII del presente libro».”.
Quindi, per effetto di tale previsione di legge, si sanziona “con la pena della reclusione la condotta di chi non rispetti l’ordine di arrestare la marcia del veicolo o l’invito a fermarsi impartito dalle Forze dell’ordine, continuando la marcia o dandosi alla fuga” (relazione di accompagnamento riguardante questo progetto normativo, in camera.it, p. 3).
Inoltre, “allo scopo di punire la commissione di specifici reati di particolare allarme sociale, il nuovo articolo 337-ter del codice penale prevede ulteriormente due aggravanti che vanno ad aumentare il minimo e il massimo della pena edittale in relazione al fatto commesso” (relazione di accompagnamento riguardante questo progetto normativo, in camera.it, p. 3).
In particolare, il “secondo comma introduce una circostanza aggravante [ad effetto comune] nel caso in cui la fuga è commessa al fine di occultare armi comuni da sparo, armi da guerra o simili, esplosivi, sostanze stupefacenti, o nel corso di un sequestro di persona non ancora accertato” (relazione di accompagnamento riguardante questo progetto normativo, in camera.it, p. 3) mentre il seguente “terzo comma introduce una circostanza aggravante [ad effetto speciale] per i casi in cui la fuga è commessa per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l’impunità di un altro reato, ovvero in relazione a reati contro la persona o il patrimonio” (ibidem, p. 3).
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3. Interventi sul Codice della strada: art. 192, patente e decurtazione punti
Stante l’introduzione della disposizione codicistica appena esaminata, “l’articolo 2 modifica l’articolo 192 del codice della strada, per effetto [per l’appunto] della qualifica penale delle condotte poste in essere da chi si sottrae ai controlli su strada, operata dal nuovo articolo 337-ter del codice penale” (relazione di accompagnamento riguardante questo progetto normativo, in camera.it, p. 3), essendo ivi enunciato al primo comma quanto segue: “All’articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 4 costituisce reato ai sensi dell’articolo 337-ter del codice penale e comporta, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno»; b) il comma 7 è abrogato”.
Dunque, alla luce di quanto statuito in codesto precetto normativo, da un lato, si dispone che la violazione dell’obbligo, da parte di chi circola sulla strada, di fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo (così: il comma primo) e quello di fermarsi a fronte dell’ordine intimato con idonei segnali (così: il comma quarto), comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno, dall’altro, si abroga il comma settimo di questo articolo 192, che attualmente sancisce quanto sussegue: “Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno”.
Inoltre, come effetto conseguenziale di siffatte modifiche, l’art. 2, co. 2, disegno di legge A.C. 2512, nell’enunciare che alla “tabella dei punteggi previsti dall’articolo 126-bis, il capoverso «Art. 192» è
sostituito dal seguente: Art. 192. Comma 6 3 Comma 6-bis 10”, fa sì che sia emendata “la tabella dei punteggi previsti dall’articolo 126-bis del codice della strada, relativamente alle violazioni dell’articolo 192” sempre del suddetto codice (relazione di accompagnamento riguardante questo progetto normativo, in camera.it, p. 3).
4. Conclusioni
Queste sono in sostanza i tratti salienti che connotano siffatto disegno di legge.
Non resta dunque che attendere se codesto progetto normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.
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