Foto dei figli sui social: quando il post familiare diventa trattamento illecito

Il Garante vieta la pubblicazione social delle foto dei figli minori senza consenso di entrambi i genitori: indicazioni pratiche.

Lorena Papini 18/06/26
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La pubblicazione sui social network delle immagini dei figli minori non è un gesto neutro, né può essere ridotta a una semplice manifestazione affettiva del genitore. Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2026, n. 314, offre un’indicazione di particolare rilievo pratico per avvocati, consulenti privacy e professionisti che assistono genitori in situazioni di conflittualità familiare: la diffusione online delle immagini di minori infraquattordicenni richiede una base giuridica adeguata e, in presenza di responsabilità genitoriale condivisa, il consenso di entrambi i genitori.
La questione non riguarda soltanto il diritto all’immagine, ma investe direttamente la protezione dei dati personali del minore, la sua identità digitale e il suo interesse superiore a non subire un’esposizione online non necessaria.
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Garante privacy – provvedimento n. 314 del 29-04-2026

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Indice

1. Il consenso dell’altro genitore non è un dettaglio formale


Nel caso esaminato, il padre aveva reclamato contro la pubblicazione, da parte della madre, di fotografie dei figli minori su Facebook. La titolare del trattamento aveva sostenuto che le immagini fossero poche, ordinarie, prive di contenuti pregiudizievoli e condivise per finalità affettive con una cerchia sociale ristretta.
Il Garante non accoglie questa impostazione. Il punto centrale non è la quantità delle immagini, né la loro apparente innocuità, ma l’assenza di una valida base giuridica. Per i minori infraquattordicenni, l’art. 2-quinquies del Codice privacy, in attuazione dell’art. 8 GDPR, richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Quando tale responsabilità è esercitata congiuntamente, la pubblicazione sui social delle immagini dei figli esige il consenso di entrambi.
Per il professionista, questo passaggio è decisivo: il dissenso di un genitore non può essere liquidato come mero elemento della conflittualità familiare. Se riguarda la diffusione online di immagini dei figli, assume rilievo giuridico autonomo. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Privacy del profilo: perché non basta chiudere l’account


Altro profilo operativo riguarda le impostazioni di visibilità. La madre aveva dichiarato la propria disponibilità a limitare ulteriormente la platea dei destinatari e a modulare la privacy del profilo.
Anche questa difesa viene superata. Il Garante ribadisce che i social network producono una conoscibilità dinamica dei contenuti: un profilo oggi chiuso può essere modificato; un “amico” può salvare, inoltrare o ricondividere l’immagine; la circolazione può sfuggire al controllo originario del genitore che ha pubblicato.
Nella pratica, ciò significa che l’avvocato non dovrebbe fondare la difesa del genitore pubblicante soltanto sulla natura “privata” del profilo. Allo stesso modo, chi assiste il genitore dissenziente può valorizzare proprio la replicabilità tecnica dei contenuti digitali come indice del rischio insito nel trattamento.

3. Sharenting e interesse del minore: il danno concreto non è necessario


Un ulteriore aspetto rilevante è l’assenza di necessità di provare un danno attuale. Il reclamante aveva evidenziato il rischio di “sharenting”, inteso come esposizione digitale dei figli potenzialmente pregiudizievole per il loro benessere e per la futura autodeterminazione.
Il Garante non richiede la prova di un danno già verificatosi. La tutela preventiva del minore, rafforzata dal Considerando 38 GDPR, giustifica l’intervento dell’Autorità quando il trattamento avviene senza base giuridica. La neutralità dell’immagine, il contesto familiare o la finalità affettiva non eliminano la necessità del consenso.
Per i professionisti, l’indicazione è chiara: nei ricorsi, nei reclami o nelle diffide, l’argomentazione deve concentrarsi sulla liceità del trattamento, sulla responsabilità genitoriale condivisa e sulla potenziale diffusività del mezzo, non soltanto sull’esistenza di un pregiudizio già dimostrabile.

4. Le conseguenze pratiche: divieto, ammonimento e obbligo di riscontro


Nel provvedimento, il Garante dichiara illecito il trattamento, vieta l’ulteriore pubblicazione delle immagini dei minori sui social in assenza del consenso di entrambi i genitori e ammonisce la madre. Inoltre, le impone di comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare attuazione alle prescrizioni.
La decisione conferma una linea applicativa utile anche fuori dal procedimento amministrativo. In sede di separazione, affidamento o regolamentazione della responsabilità genitoriale, può essere opportuno inserire clausole specifiche sulla pubblicazione online delle immagini dei figli: divieto di diffusione senza accordo scritto, obbligo di rimozione dei contenuti già pubblicati, disciplina delle comunicazioni tra genitori e criteri per eventuali eccezioni.
La tutela del minore, in questo ambito, passa anche dalla prevenzione contrattuale e giudiziale del conflitto digitale. Il post familiare, quando riguarda un figlio minore, non è mai solo una scelta privata: è un trattamento di dati personali che richiede prudenza, consenso e tracciabilità della decisione genitoriale.

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