Fondamenti del principio di autodeterminazione nelle vicende di Groenlandia, Donbass e Crimea

Il principio di autodeterminazione dei popoli non può prestarsi a interpretazioni strumentali del diritto internazionale, perché è vincolato a regole.

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Il principio di autodeterminazione dei popoli non può prestarsi a interpretazioni strumentali del diritto internazionale, perché è vincolato a regole precise che sanciscono presupposti specifici, differenze tra autonomia e secessione, e impongono processi di pace senza coercizione. Per approfondimenti, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon

Indice

1. Il caso Groenlandia e le accuse di ‘doppio standard’


Nel dibattito internazionale il principio di autodeterminazione è tornato al centro dell’attenzione quando il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha manifestato l’interesse all’acquisizione territoriale della Groenlandia – in varie forme, comprese opzioni militari o economiche – per motivi strategici e geopolitici nell’Artico. Tali posizioni sono state duramente respinte dal governo danese e dalle autorità groenlandesi, con la Prima Ministra Mette Frederiksen che ha dichiarato: “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi”, sottolineando che ogni decisione sul futuro politico spetta esclusivamente ai groenlandesi e alla Danimarca, Stato di cui fanno parte. A livello internazionale, il Consiglio europeo, la Commissione europea e il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, hanno ribadito il rispetto dell’ autodeterminazione, della sovranità statale e dell’autonomia interna, già formalmente riconosciuta alla Groenlandia, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e i Patti internazionali sui diritti civili e politici.
La Federazione Russa, pur sostenendo la sovranità danese sulla Groenlandia, ha sollevato l’accusa di ‘doppio standard’, evidenziando che l’autodeterminazione viene riconosciuta per la Groenlandia ma non per il Donbass e la Crimea, nonostante le motivazioni storiche e  i referendum già svolti che dovrebbero legittimarla. Il 29 gennaio, durante una conferenza stampa, il Segretario Generale Guterres ha chiarito che le situazioni non sono equiparabili: l’autodeterminazione è legittima solo in condizioni di libertà, senza coercizione o occupazione militare. Per approfondimenti, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon

VOLUME

I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo

Il volume, accompagnato da un FORMULARIO e da una completa disamina delle fonti, analizza nel dettaglio le modalità di presentazione dei RICORSI alla Corte europea dei diritti dell’uomo. L’opera esamina il funzionamento del Consiglio d’Europa e della Corte europea ed è aggiornata con le novità introdotte dalla riforma del Regolamento di procedura della Corte avvenuta nel corso del 2025. Completo di tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze, il testo si propone come uno strumento operativo che permette di impostare il ricorso alla Corte, al fine di vedere riconosciuta la piena tutela dei diritti dell’uomo contro le inefficienze presentate dai sistemi nazionali. Accurata è l’analisi della CASISTICA suddivisa per argomenti tra i quali: ESPROPRIAZIONE E VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIAZIONE – ECCESSIVA LUNGHEZZA DEL PROCESSO – VITA PRIVATA E FAMILIARE – CONDIZIONE DEI DETENUTI – TUTELA DEI MIGRANTI – LIBERTÀ DI PENSIERO E LIBERTÀ RELIGIOSA.Il FORMULARIO, in formato editabile e stampabile, la NORMATIVA EUROPEA ed il MASSIMARIO giurisprudenziale organizzato per argomento, sono disponibili online.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato operativo dei contratti d’impresa” e il “Codice della proprietà industriale”.I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e fa parte dei comitati scientifici di riviste ed enti.

 

Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore

2. Principi generali di autodeterminazione


Il diritto internazionale consente il principio di autodeterminazione solo quando i popoli sono costretti a lottare contro dominazione coloniale, occupazione straniera o regimi razzisti, come stabilito dalla Risoluzione 1514 (XV) del 1960, dal I Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra (art. 1, par. 4) e dal Patto sui diritti civili e politici del 1966. Il principio esclude che minoranze etniche possano rivendicare la secessione; esse possono invece richiedere autonomia amministrativa e rappresentanza politica, senza compromettere l’integrità dello Stato. Inoltre, il processo di autodeterminazione è regolato anche dalla Risoluzione 1541 (XV) del 15 dicembre 1960: deve essere esercitato «senza alcuna interferenza esterna, coercizione o imposizione da parte di potenze straniere». Anche  la Corte Internazionale di Giustizia ha costantemente chiarito, nelle sue principali pronunce (Namibia, Sahara Occidentale, East Timor e Wall), che il principio di autodeterminazione costituisce una norma fondamentale e consuetudinaria del diritto internazionale, esercitabile solo attraverso la libera ed effettiva espressione della volontà dei popoli, in assenza di coercizione, occupazione militare o interferenze esterne, e non idonea a fondare un diritto generale alla secessione in contrasto con l’integrità territoriale degli Stati.

3. Il percorso della Groenlandia


La storia della Groenlandia è un modello paradigmatico di autodeterminazione legittima. Storicamente colonia danese, fu inclusa nella lista dei Territori non autonomi con la Risoluzione Onu A/RES/66(I) del 1946. Tra il 1948 e il 1953,, la Danimarca acconsentì a un processo graduale di autogoverno locale, con riforme legislative e amministrative, fino a ottenere per la Groenlandia la rimozione dalla lista dei Territori non autonomi con la Risoluzione Onu  849 (IX) del 22 novembre 1954, che confermò la sovranità danese. Negli anni ’60, con la spinta internazionale alla decolonizzazione e in conformità alle citate Risoluzioni ONU 1514 (XV) e 1541 (XV), la Groenlandia ottenne maggiore autonomia, compresi poteri legislativi e amministrativi locali. Il percorso culminò con il Self-Government Act del 21 giugno 2009, che conferì ampie competenze legislative, controllo sulle risorse naturali e la facoltà di determinare pacificamente il proprio futuro politico, pur rimanendo all’interno del Regno di Danimarca. Il caso della Groenlandia rappresenta dunque un processo di autodeterminazione sviluppatosi gradualmente e pacificamente, nel pieno rispetto della sovranità statale e in linea con il diritto internazionale.

4. Rivendicazioni russe su Crimea e Donbass


La situazione di Crimea e Donbass è completamente diversa. Questi territori hanno avuto identità storiche complesse, non esclusivamente russe, e sono stati oggetto di colonizzazioni forzate durante l’Impero zarista e l’URSS. Molte popolazioni locali, inclusi ucraini, ebrei e tatari di Crimea, furono vittime di genocidi, come l’Holodomor – lo sterminio per fame causato dalle politiche staliniane – persecuzioni e trasferimenti forzati per attuare processi di ‘russificazione’ facendo spazio a popolazioni delle province russe ancora più povere per  essere impiegate nelle miniere del Donbass e nei granai della Crimea(Serhii Plokhy, The Gates of Europe: A History of Ukraine, 2015). Con la dissoluzione dell’URSS, l’Ucraina divenne pienamente indipendente e sovrana su Crimea e Donbass, come confermato dal Memorandum di Budapest del 1994. Dopo la rivolta dell’Euromaidan e la destituzione del presidente filorusso Yanukovych nel 2014, la Russia occupò la Crimea e intervenne militarmente nel Donbass, preludio all’escalation della guerra del 2022.
L’annessione della Crimea fu condannata dall’Assemblea Generale ONU con la Risoluzione 68/262, che dichiarò nullo il referendum del 16 marzo 2014 perché svolto sotto occupazione armata e riaffermò l’integrità territoriale dell’Ucraina. I referendum e le annessioni proclamate da Mosca nel 2022 nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson analogamente sono stati dichiarati illegittimi dalla Risoluzione A/RES/ES-11/4. Anche la Corte Internazionale di Giustizia – adita dall’Ucraina a seguito delle accuse della Federazione Russa di un asserito genocidio in danno delle minoranze russofone – nell’ Ordine sulle misure provvisorie del 16 marzo 2022 (Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Ukraine v. Russian Federation) ha escluso qualsiasi fumus di genocidio e base giuridica per la giustificazione dell’uso della forza invocata dalla Federazione Russa, ordinando la sospensione immediata delle operazioni militari in Ucraina.

5. Conclusioni e implicazioni per i trattati di pace


La piena sovranità dell’Ucraina su Donbass e Crimea è supportata da strumenti giuridici consolidati: Accordo di Belaveža (1991), Memorandum di Budapest (1994), Trattato di amicizia Russia-Ucraina (1997) e Accordo di Charkiv (2010). Per ultimo, va ricordato che in difetto di una risoluzione formalmente vincolante del Consiglio di Sicurezza dell’Onu per il potere di veto della Russia, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riunitasi anche ‘in sessioni d’urgenza’ – formula cui la dottrina riconosce poteri supplettivi in caso di inerzia del Consiglio di Sicurezza, in forza della precedente Risoluzione 377A(V) “Uniting for Peace” che pose fine alla guerra di Corea – ha adottato diverse Risoluzioni che hanno condannato la guerra di ‘aggressione’ condotta dalla Federazione Russa per avere violato illegittimamente la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina (Ris. A/ES‑11/1 del 2 marzo 2022; Ris. A/ES‑11/4 del 12 ottobre 2022; Ris. ES‑11/6 del 23 febbraio 2023).
In questa prospettiva, i negoziati di pace in corso dovranno necessariamente tenere
conto di tali statuizioni sul principio di autodeterminazione per essere riconosciuti in termini di legittimità anche davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, rappresentativa della comunità internazionale.

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Riferimenti bibliografici e web essenziali


Ronzitti N., Diritto internazionale dei conflitti armati, Giuffrè 2022
Delli Santi M., La guerra in Ucraina e le sfide per il nuovo ordine internazionale, Aracne, 2022
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/12/23/trump-la-groenlandia-ci-serve.-ed-e-scontro-con-macron-_515bb75b-302f-44d7-9b8c-aa4d08e41c29.html?utm_source=chatgpt.com.)
https://www.seattlenews.net/news/278838718/moscow-slams-un-chief-outrageous-double-standard-on-crimea-and-greenland?utm_source=chatgpt.com).https://united24media.com/latest-news/un-chief-guterres-rejects-self-determination-claims-for-crimea-and-donetsk-backs-ukraines-territorial-integrity-15478?utm_source=chatgpt.com) .
Analysis of the Legitimacy of the Crimean Referendum from the Perspective of the Right to Self-Determination in International Law (2025) — Atlantis Press
Carta delle Nazioni Unite, artt. 1 e 2
Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 1
Self-Government Act, Groenlandia 2009
Risoluzione ONU 68/262, 2014
Risoluzioni A/ES-11/1, A/ES-11/4, A/ES-11/6, A/ES-11/7 e ES-11/8, 2022–2025
CIG Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Ukraine v. Russian Federation
Memorandum di Budapest, 5 dicembre 1994
Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato Russia-Ucraina, 31 maggio 1997
Accordo di Charkiv, 21 aprile 2010
Costituzione dell’Ucraina
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

maurizio delli santi

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