Fisco: la rottamazione vale anche per il bollo auto

Redazione 07/03/17
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Anche il bollo auto rientra nella rottamazione delle cartelle di Equitalia prevista per il 2017. Come per tutti gli altri debiti, sono previsti sconti su sanzioni e interessi di mora per tutti gli arretrati non pagati dal 2000 al 2016. Il debito potrà essere pagato in un’unica soluzione o anche a rate.

Ma non solo: sarà possibile aderire alla misura anche in quelle Regioni e in quei Comuni dove la riscossione del bollo è affidata alle ingiunzioni di pagamento e non alle una cartelle di Equitalia.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le date di scadenza e in che modo si può inviare domanda per l’agevolazione.

 

La definizione agevolata del bollo auto

Gli arretrati del bollo auto rientrano quindi tra le somme per le quali è possibile usufruire della rottamazione 2017. La sanatoria, è bene innanzitutto specificare, vale in tutta Italia. Nonostante infatti gli enti locali non siano obbligati ad aderire alla rottamazione, e il bollo auto sia pagato alle Regioni, il tributo ha natura erariale.

La rottamazione del bollo auto, inoltre, non è valida solo nel caso in cui la richiesta di pagamento sia affidata alle cartelle esattoriali. Le Regioni e i Comuni che riscuotono il bollo tramite ingiunzione fiscale (e non tramite ruoli) sono comunque comprese nella sanatoria. Il testo del decreto non contiene infatti alcun riferimento specifico a ruoli e cartelle di Equitalia.

Insomma, buone notizie per molti contribuenti: il bollo auto arretrato, in qualunque Regione d’Italia, è compreso nella definizione agevolata del 2017.

 

Cosa si deve e non si deve pagare

Come per la rottamazione delle cartelle esattoriali, prevista dal Decreto Fiscale 193/2016, i contribuenti che aderiranno alla definizione agevolata del bollo auto non saranno tenuti a pagare le sanzioni dovute sulle somme e gli interessi di mora di tutte le cartelle emesse tra il 1° gennaio 2000 e la fine del 2016.

Sono invece in ogni caso dovuti da tutti i debitori, oltre alla somma di base:

  • gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
  • le somme maturate a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi;
  • le spese per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella.

 

Quando va inviata la domanda per la rottamazione?

La domanda di adesione alla rottamazione del debito va presentata inviando a Equitalia il modulo “DA1” qui in allegato. La richiesta deve essere inviata entro il 31 marzo 2017.

Scarica il modulo di adesione alla rottamazione delle cartelle di Equitalia.

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia dovrà inviare ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione una comunicazione in cui sarà indicata con precisione la somma dovuta e i relativi bollettini con le date di scadenza dei pagamenti, sia in caso di soluzione unica che di rateazione.

 

I termini e le scadenze del pagamento a rate

I debitori potranno dunque scegliere se pagare le somme in un’unica soluzione oppure a rate.

L’importo dovuto, sia in caso di bollo auto arretrato sia in caso di altri debiti con il Fisco, potrà infatti essere corrisposto in cinque rate tra il 2017 e il 2018. I versamenti delle rate, tuttavia, dovranno coprire il 70% dell’importo totale nel 2017 e solo il 30% nel 2018. Nello specifico:

  • la prima rata (luglio 2017) dovrà coprire il 24% della somma;
  • la seconda rata (settembre 2017) dovrà coprire il 23% del dovuto;
  • la terza rata (novembre 2017) dovrà coprire il 23% del dovuto;
  • la quarta rata (aprile 2018) interesserà il 15% del dovuto;
  • la quinta rata (settembre 2018) dovrà coprire infine il restante 15% della somma.

 

Davide Basile

Redazione

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