di Albino Leonardi, Auto e Fisco 2017, edito in Maggioli Editore, Febbraio 2017 (V Edizione)
Attività di lavoro autonomo
Nella disciplina del reddito di lavoro autonomo, lindividuazione dei soggetti interessati può essere effettuato per differenza. Più esattamente in questa logica, il reddito di lavoro autonomo è quello che deriva dallesercizio di attività lavorative che non danno luogo a reddito di lavoro dipendente o a reddito di impresa.
Da queste due categorie reddituali, il lavoro autonomo si distingue, rispetto al lavoro dipendente, per la mancanza di un vincolo contrattuale di dipendenza (autonomia), e, rispetto al lavoro dimpresa, per lassenza della capacità di produrre reddito distintamente dal professionista da parte dei beni da lui organizzati per lesercizio dellattività (mancanza dellazienda). Nel lavoro autonomo, peraltro, si è soliti distinguere tra:
Lavoro autonomo professionale (che è, appunto, professionale e abituale, articolo 53, comma 1, del Tuir);
Lavoro autonomo minore (abituale ma non professionale: articolo 53, commi 2 e 3 del Tuir);
Lavoro autonomo occasionale (né professionale né abituale: articolo 67, lettera l), del Tuir).
È chiaro che, per i fini che qui interessano, assumeranno rilievo le prime due tipologie di lavoro autonomo.
Autoveicoli interessati
Non tutte le tipologie di autoveicoli generano problemi di tipo fiscale. Alla radice delle problematiche tributarie vi è peraltro la natura stessa del bene-auto. La mobilità non è infatti unesigenza solo di tipo professionale. Ci si sposta per lavoro, ci si può spostare anche per divertimento e soprattutto ci si può spostare indipendentemente da una manifestazione economica di qualsiasi tipo. Lauto accomuna tutte queste esigenze, ma solo un suo uso connesso ad attività economiche può consentire il suo concorso alla formazione del reddito o alleffettuazione di operazioni imponibili IVA. Linteresse che il legislatore fiscale ha mostrato rispetto a questo bene, pertanto, non dipende solo dalle politiche di gettito. Pochi beni come lauto, infatti, si prestano a soddisfare contestualmente bisogni professionali (interessati dallo studio della fiscalità) e bisogni non professionali (esclusi da tale studio).
Un primo passo da fare è quindi quello di escludere dal campo dellanalisi tutti quei mezzi di trasporto in riferimento ai quali il problema fiscale non si pone, o meglio si pone allinterno di un assetto che di fatto non comporta per tali beni differenze rispetto agli altri beni impiegati nel processo produttivo o nellesercizio della professione. A questo fine le categorie normative da utilizzare non sono solo di tipo fiscale. Entra in campo, infatti, anche la normativa specifica del nuovo codice della strada, alla quale viene fatto espresso rimando
dalla disciplina fiscale.
Auto e fisco
Leonardi Albino, 2013, Maggioli Editore
Semplice mezzo di trasporto o pedina fondamentale nella “partita” con il fisco” Sembra essere questa la domanda che meglio inquadra l’evoluzione della normativa fiscale riferita alle automobili. In effetti, anche senza conteggiare il gettito “indotto” generato dalle spese relative…
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