Figlio lavoratore e diritto all’assegno di mantenimento

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Spesso i genitori si chiedono quando un figlio si possa considerare autonomo economicamente e per quanto tempo ha diritto all’assegno di mantenimento se lavora a tempo determinato o con part-time.

Esistono, e non sono infrequenti, alcune circostanze nelle quali un figlio abbia iniziato a lavorare con un contratto part-time.

Nei primi tempi il suoi guadagni non sono di sicuro molto cospicui, ma è normale che a inizio carriera sia così.

Con il trascorrere del tempo crescerà e si potrà fare strada, in modo che anche lo stipendio aumenterà e il ragazzo si potrà conquistare una sua tranquillità economica.

L’erogazione dell’assegno

A questo punto i due genitori, in  primis il genitore che eroga l’assegno di mantenimento mensile, si chiederanno quali siano gli obblighi nei suoi confronti.

Sino a questo momento il padre, genitore economicamente più forte, gli ha versato un assegno di mantenimento mensile adempiendo all’obbligo che il tribunale gli ha imposto quando hai divorziato da sua madre.

Ritiene, però, che sia arrivato il momento di staccare di modificare il quadro di azione, perché il suo bambino è diventato  grande, ha trovato un’occupazione ed è in grado di badare a se stesso.

Il suo stipendio è ancora quello di un part-time, dovrà porre in essere restrizioni e sacrifici, comuni a molti all’inizio della loro carriera

Prima di depositare in tribunale il ricorso per la revisione delle condizioni di divorzio, al fine di ottenere la cancellazione dell’assegno di mantenimento, il genitore si chiedi quando un figlio può vivere con i suoi soldi e in quale momento si può dire economicamente autonomo e indipendente.

La normativa

La legge non fissa un’età a partire dalla quale si può interrompere il versamento dell’assegno di mantenimento mensile ai figli.

L’obbligo di mantenimento resta, anche dopo i 18 anni, sino a quando i figli non raggiungono una loro indipendenza economica.

Questo significa che si arrivi alla conquista di un lavoro che corrisponda alle sue capacità e alle sue aspirazioni.

Una circostanza auspicabile, ma non sempre possibile, in modo particolare nei tempi attuali.

Di sicuro non è sufficiente un lavoro precario o qualche ora serale per pagarsi gli studi o fare esperienza, anche a discapito di una retribuzione soddisfacente.

Nonostante questo resta fermo il fatto che il genitore che voglia interrompere il pagamento dell’assegno di mantenimento non lo può fare in modo arbitrario ma si deve sempre rivolgere prima al giudice.

 

La Suprema corte di Cassazione, ha sostenuto in una sua pronuncia, che dai 35 anni in poi si può presumere che l’incapacità economica del figlio dipenda più da sua pigrizia e indolenza che non dalle difficili condizioni di mercato e dalla disoccupazione, per questo è lecito chiedere la cessazione del mantenimento per un giovane che sta diventando adulto.

Sempre secondo la Cassazione, con una sentenza molto recente (Cass. ord. n. 19696/2019 del 22/07/2019) non ha diritto al mantenimento il figlio che ha un lavoro stabile per almeno due anni.

Questa pronuncia riveste una sua importanza, perché indirettamente stabilisce la soglia di reddito al di sopra della quale il giovane, anche se con uno stipendio ridotto, si può definire economicamente indipendente e non è più legittimato a chiedere l’assegno di mantenimento.

Questa soglia fissa la misura oltre la quale, secondo la Suprema Corte, il figlio può vivere con i suoi soldi.

Il tetto oltre il quale il reddito consente di conquistare l’indipendenza economica è di 500 euro. Quando il figlio riesce a guadagnare molto il padre si può rivolgere  al tribunale per chiedere la revoca dell’assegno di mantenimento.

Non è la legge a fissare questa misura, ma l’interpretazione dei giudici che tiene conto di una serie di circostanze concrete come la formazione scolastica e le aspirazioni del giovane.

Le cronache di settore offrono un esempio, che riportiamo in questa sede.

Un libero professionista con uno stipendio di 500 euro al mese riesce a malapena a sostenere i costi dello studio, mentre un lavoratore dipendente,  tra tredicesima, quattordicesima, ferie retribuite e Tfr, risulta essere relativamente più “ricco”.

C’è poi l’età assume un ruolo molto importante.

Più il figlio è cresciuto più ridotte possono essere le sue aspirazioni di continuare a stare a carico dei genitori.

Al di là di questo, è sempre il genitore a dovere dare la prova di un’autosufficienza che abbia i caratteri dell’efficienza e della stabilità economica del figlio o, in alternativa, la sua responsabilità per la mancata acquisizione di un’occupazione che lo renda indipendente.

L’obbligo del mantenimento da parte dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo da loro scelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente.

La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa può essere ricavato anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dall’esistenza di un mercato del lavoro nel quale la stessa possa essere spesa.

Spetterà al figlio dimostrare, in quel contesto, che la mancata occupazione dipende da fattori estranei alla sua responsabilità.

Nonostante questo, anche nell’ipotesi presa in considerazione, devono essere valutati una serie di fattori, come la distanza di tempo dal completamento della formazione, l’età raggiunta e gli altri fattori che incidono sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendono non più dipendente dal contributo dei genitori.

Oltre a queste considerazioni, ne campeggia un’altra non di minore importanza.

L’ingresso effettivo nel mondo del lavoro, con la percezione di uno stipendio anche se modesto ma che prelude a una successiva crescita lavorativa, segna la fine definitiva dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore.

Un’eventuale successiva disoccupazione del figlio non comporta la rinascita dell’obbligo del genitore di versare l’assegno di mantenimento. I

Abbozzando una conclusione, si potrebbe dire che  una volta si sia perso il diritto, lo stesso non risorge più neanche se il giovane si dovesse trovare un’altra volta in difficoltà e senza lavoro.

Il figlio di trent’anni che iniziando a lavorare non guadagna abbastanza ed è da considerare autonomo “in prospettiva” e non spetta il pieno mantenimento dal padre.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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