I figli minori e gli illeciti, responsabilità dei genitori

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L’articolo 2048 del codice civile stabilisce che i genitori sono responsabili del danno causato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con essi, a meno che non provino di non avere potuto impedire il fatto. Significa che, per i fatti illeciti commessi dai figli minori, i genitori possono essere citati in giudizio per risponderne sul piano civile; vale a dire che potranno essere chiamati a risarcire il danno subito dalla persona danneggiata, a meno che non dimostrino di non avere potuto impedire il fatto.

La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 26.200 del 2011), ha precisato che i genitori possono evitare di risarcire personalmente il danno provocato dal figlio quando era minorenne:

Se dimostrano nel corso della causa di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età al carattere e all’indole del minore.

L’inadeguatezza dell’educazione impartita al figlio e della vigilanza esercitata su di lui potranno anche essere dedotte dal giudice, se non sussiste una prova contraria fornita dai genitori, anche dalle modalità con le quali il figlio ha commesso il fatto illecito.

A seconda dei singoli casi, le modalità con cui il figlio minore ha commesso il fatto illecito possono anche essere sufficienti a rivelare l’insufficienza dell’educazione e della maturità del minore ed il mancato adempimento, da parte dei genitori, dei loro doveri di educazione e sorveglianza.

La persona danneggiata potrà citare in giudizio il genitore e sua moglie, in modo che le risarciscano il danno da lei subito a norma dell’articolo 2048 del codice civile. I genitori per evitare di essere condannati al risarcimento del danno, dovranno dimostrare in giudizio di avere impartito a loro figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età al carattere e all’indole del minore.

La persona danneggiata potrà citare in giudizio, oltre ai genitori, anche il figlio, se all’epoca dei fatti, nonostante fosse minorenne, era lo stesso capace di intendere e volere. La legge, se il minore è consapevole degli atti che compie, lo ritiene responsabile delle conseguenze delle sue azioni, e prevede la possibilità che possa essere citato in giudizio per risarcire i danni che ne derivano.

La persona danneggiata, per essere risarcita, potrà citare in giudizio contemporaneamente il figlio, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, se era capace di intendere e volere al momento del fatto, oltre che i genitori, se non hanno impartito una buona educazione al loro figlio.

La persona danneggiata (attraverso i suoi legali) potrà anche decidere di citare in giudizio in modo esclusivo i genitori, correndo il rischio di non ricavare niente dalla causa se gli stessi riescono a dimostrare di non avere nessuna responsabilità per il fatto commesso dal figlio (quando era minorenne) perché gli hanno impartito una buona educazione e avevano esercitato su di lui una vigilanza adeguata, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età al carattere e all’indole del minore.

Se la persona danneggiata non dovesse chiamare in causa il minore, lo potrebbero fare i genitori, se dovessero ritenere che spetti esclusivamente a lui rispondere del danno inflitto alla persona danneggiata.

Chiunque venisse condannato a risarcire il danno ne dovrà risponderne con i beni e le risorse di sua proprietà. Questo vale anche per il figlio o anche per lui insieme ai genitori.

Dott.ssa Concas Alessandra

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