Figli delle coppie omosessuali: i cambiamenti in Italia

Scarica PDF Stampa

Il recente freno che ha imposto il Ministero dell’Interno in relazione ai riconoscimenti dei figli delle coppie omosessuali da parte dei sindaci comporta delle conseguenze per i bambini che nascono in quelle coppie con la fecondazione eterologa (nel caso delle madri lesbiche) o con la maternità surrogata (nel caso dei padri gay).
 L’avere bloccato le registrazioni alla nascita, come lo stato giuridico non uniforme delle famiglie omogenitoriali, è stato possibile perché l’Italia, a differenza della maggior parte dei Paesi Europei, non ha mai varato una specifica legge di tutela.
A causa di questo lo scorso anno la Corte Costituzionale ha richiamato il Parlamento e la politica mettendo in evidenza il vuoto giuridico che lascia senza tutela i figli delle sopra menzionate coppie, dando origine a delle discriminazioni.
 Negli anni recenti le coppie lesbiche e gay, si sono appellate alla magistratura o ai sindaci per fare valere i loro diritti fondamentali.
 Il freno del Ministero è relativo ai riconoscimenti successivi al 30 dicembre.

Indice

1. La situazione in Europa

I Paesi dell’Europa occidentale, con l’unica eccezione dell’Italia e della Grecia, riconoscono il matrimonio egualitario e i genitori dello stesso sesso.
 L’avere esteso il matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso conferisce alle stesse uguali  diritti familiari rispetto alle coppie eterosessuali, compresa l’adozione legittimante, vale a dire, quella di un bambino “estraneo” alla coppia.
 In questi Paesi, a parte Germania e Slovenia che prevedono diversi procedimenti, le coppie lesbiche possono accedere alla fecondazione assistita eterologa, nella quale il bambino viene concepito con il seme di un donatore o l’ovulo di una donatrice.
La madre intenzionale firma il consenso alla fecondazione eterologa che, alla nascita, la rende in automatico madre del bambino partorito dalla moglie.
 Non è lo stesso per i padri gay, perché la maternità surrogata suscita dubbi etici che la fecondazione eterologa non pone.
Alcuni Paesi come Germania e Austria trascrivono con un atto amministrativo il certificato di nascita straniero con due padri.
Altri Paesi, come Spagna e Francia prevedono l’adozione per il secondo padre.
Con il riconoscimento alla nascita e con l’adozione piena le coppie omosessuali hanno gli stessi diritti e doveri dei genitori eterosessuali.
Potrebbero interessarti anche:
 

2. La situazione in Italia

Non essendoci specifiche leggi, in Italia i primi riconoscimenti dei figli delle coppie lesbiche, iniziati nel 2014 dal Tribunale per i minorenni di Roma, sono stati realizzati attraverso l’adozione in casi particolari, una forma limitata di adozione che permette di tutelare un rapporto preesistente stabile e duraturo tra un adulto e un minorenne.
Le madri intenzionali adottano il loro figlio, partorito dalla compagna o moglie, acquistando diritti e doveri limitati.
 Nel 2017 i Tribunali hanno iniziato a trascrivere gli atti di nascita americani che riportavano all’origine due padri.
Il Canada e gli Stati Uniti sono gli unici Paesi che attualmente permettono alle coppie gay italiane di accedere alla maternità surrogata.
Nel 2018 la sindaca di Torino Chiara Appendino, si è basata su un’interpretazione innovativa della legge 40 sulla fecondazione assistita secondo la quale basta il consenso all’eterologa, fatta all’estero, dove è legale, per diventare genitori, iniziando a riconoscere i padri gay e le madri lesbiche.
Altri sindaci, come quello di Milano, hanno seguito il suo esempio, a cominciare dalle madri, poi anche per i padri.
I riconoscimenti vengono fatti a tutela dell’interesse dei bambini all’avere due genitori.
 Nel dicembre scorso la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito che i bambini nati all’estero con la maternità surrogata da due padri gay non devono essere riconosciuti con la trascrizione ma con l’adozione in casi particolari.
Nel gennaio scorso, il Ministero dell’Interno ha sollecitato i prefetti, che hanno il compito di fare valere le sue direttive a livello territoriale, a fare applicare la sentenza, chiedendo l’annullamento dei riconoscimenti alla nascita.
Di recente, il prefetto di Milano ha imposto al sindaco di utilizzare le adozioni in casi particolari per riconoscere anche i figli nati in Italia da due madri. 

3. I limiti all’adozione in casi particolari

L’adozione in casi particolari, a differenza dell’adozione legittimante non è una genitorialità piena, è semi-piena e richiede una procedura giudiziaria.
La madre che non ha partorito, vale a dire, la madre intenzionale, deve fare un’istanza al Tribunale per i minorenni per riconoscere il legame con il figlio che è nato e del quale è madre, perché lo ha voluto fare nascere con il consenso alla fecondazione eterologa e se ne è presa cura prima che venisse al mondo.
Il Tribunale deve vagliare il rapporto tra la madre e suo figlio, delegando agli assistenti sociali la verifica della sua idoneità genitoriale.
La madre intenzionale deve dimostrare di avere i requisiti emotivi e patrimoniali per prendersene cura.
La madre che ha partorito deve dare il consenso all’adozione e per portarla a termine ci vogliono mesi e spesso anni.
In quel periodo il bambino ha giuridicamente un genitore e la madre intenzionale deve avere una delega scritta da parte di colei che ha partorito anche per prendere i figli a scuola o per prendere altre decisioni.
Ci sono stati casi nei quali la madre biologica è morta di parto e non ha potuto dare il consenso.
In questi casi l’adozione si è interrotta e i bambini hanno perso giuridicamente l’altra madre.
I casi più frequenti sono quelli nei quali le madri si sono separate e colei che ha partorito ha ritirato il consenso all’adozione, bloccando ogni rapporto dell’altra madre con i figli dei quali sino a quel momento si era presa cura.
Uno di questi è finito al cospetto della Corte Europea dei Diritti Umani che ha sancito la discriminazione delle coppie omosessuali.
Il genitore intenzionale non ha diritti successori nei confronti del figlio e l’adozione può essere revocata.
Ad esempio se il figlio compie determinati reati contro il genitore adottivo.
Il genitore intenzionale spesso non compare nei documenti del bambino, come carta di identità e passaporto, determinando degli inconvenienti, ad esempio per i viaggi.
Se si vuole ottenere l’iscrizione sui documenti, si devono fare molti passaggi burocratici.

4. Il riconoscimento al momento della nascita

Il riconoscimento alla nascita è più completo e immediato.
Si tratta di un atto amministrativo che può essere fatto alla nascita.
In questo modo i bambini hanno subito, anche legalmente, due genitori.
La genitorialità è piena, uguale a quella dei padri e delle madri eterosessuali.
Entrambi i genitori compaiono sui documenti.
Le coppie sposate possono registrare i loro figli al momento della nascita, mentre le coppie lesbiche sinora lo potevano fare in alcuni, pochi, Comuni, prendendo appuntamento con l’Ufficio di stato civile.
Restavano delle difficoltà con la Pubblica Amministrazione, non pensata per includere anche i genitori dello stesso sesso.
Queste limitazioni, principalmente quelle portate dall’adozione in casi particolari, comportano la discriminazione dei figli delle coppie omosessuali.
Le cronache, come scrive il quotidiano Il Corriere della Sera, riportano che a gennaio 2021 la Corte Costituzionale ha chiesto alla politica di riconoscere la genitorialità sociale, anche quando non coincide con quella biologica, perché i legami di questa natura sono un requisito da prendere in considerazione in una famiglia.
Ha sancito che il Parlamentodovrà al più presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incomprimibili diritti dei minorenni.
Si auspica una disciplina della materia che individui le modalità di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minorenne, nato da procreazione medicalmente assistita praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale”.

Volume consigliato

Oltre alle norme fondamentali, a quelle dei codici civile e penale e di procedura, nell’opera sono presenti le principali leggi complementari, le direttive e i regolamenti europei, le convenzioni internazionali.

FORMATO CARTACEO

Codice della Famiglia e dei Minori 2023 e legislazione speciale

Questo volume nasce con l’intento di fornire un fondamentale strumento di studio e di lavoro inerente alla disciplina del diritto di famiglia e, in buona parte, anche alla materia delle successioni nonché dei minori e della loro tutela, alla luce della imponente “riforma Cartabia”.Oltre alle norme fondamentali, a quelle dei codici civile e penale e di procedura, nell’opera sono presenti le principali leggi complementari, le direttive e i regolamenti europei, le convenzioni internazionali.Il testo si rivolge specificamente agli avvocati, ai magistrati, ai notai, ai docenti e agli studenti universitari, agli operatori dei servizi sociali, ai concorrenti ai pubblici concorsi.La ripartizione per argomenti ordinati alfabeticamente consente un’agevole consultazione del testo.Fra le discipline contenute nel volume, ricordiamo: • Aborto • Adozione • Cittadinanza • Consultori familiari • Diritto internazionale privato • Donazione di organi • Famiglia e regime patrimoniale (family act) • Immigrazione • Legge “dopo di noi” • Locazione immobiliare • Maternità e paternità • Matrimonio concordatario • Mediazione e conciliazione • Morte • Negoziazione assistita • Parità uomo donna • Procreazione assistita • Passaporti • Privacy • Processo minorile • Riforma Cartabia • Scioglimento del matrimonio • Sottrazione e rimpatrio dei minori • Stato civile e anagrafe • Successioni • Testamento biologico • Tutela dei minori • Unioni civili e convivenze • Violenza contro le donne e in famiglia.Chiudono il volume l’indice cronologico e un dettagliato indice analitico.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2023

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento