Affidamento esclusivo: quando il figlio viene affidato a un unico genitore

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Quando una coppia di coniugi si separa o divorzia, di solito i figli vengono affidati ad entrambi i genitori.

Lo impone il “diritto alla bigenitorialità”, con la finalità di mantenere un rapporto stabile sia con il padre, sia con la madre.

Il diritto in questione, riconosciuto da parte della Costituzione, fa capo al minore prima che ai genitori, ed è previsto proprio per garantire allo stesso una sana e stabile crescita psicofisica. L’affidamento esclusivo rappresenta un’eccezione che può essere disposta esclusivamente in casi di grave incapacità da parte di uno dei due genitori.

    Indice

  1. In che cosa consiste l’affidamento
  2. La differenza tra affidamento e collocazione
  3. L’affidamento esclusivo
  4. In quali casi si può chiedere l’affidamento esclusivo
  5. In che modo togliere l’affidamento a un genitore
  6. In che modo chiedere l’affidamento esclusivo

1. In che cosa consiste l’affidamento

L’affidamento consiste nell’attribuzione del potere di prendere le decisioni più importanti per la crescita, educazione, istruzione e salute dei minorenni.

Più che di un diritto un dovere che compete a ogni genitore, atteso l’obbligo, imposto a dal nostro ordinamento, di dare le necessarie attenzioni ai propri figli, di mantenerli e di non fare loro mancare neanche l’affetto sino all’indipendenza economica.

L’affidamento implica che le scelte principali per la gestione dei minorenni non possono essere prese da un genitore se non ha prima ottenuto il consenso dell’altro.

Restano escluse le decisioni necessarie e urgenti, come ad esempio la sottoposizione a una visita medica.

Proprio per responsabilizzare i genitori e fare in modo che i figli possano mantenere solidi legami con entrambi, la legge impone che, di solito, l’affidamento sia condiviso, vale a dire, che spetti spettante in pari misura al padre e alla madre. L’affidamento è quindi un potere decisionale che, di norma, compete tanto al padre quanto alla madre. Nessuno dei due potrebbe stabilire cosa è meglio per il figlio senza trovare prima l’intesa con l’altro genitore.

2. La differenza tra affidamento e collocazione

Nonostante spesso nel linguaggio corrente si possa fare confusione, il concetto di affidamento è diverso da quello di collocazione.

La collocazione è la scelta della residenza dove il figlio, in seguito alla separazione o al divorzio dei genitori, andrà a vivere.

La collocazione, a differenza dell’affidamento, non può essere paritaria, non può spettare ad entrambi i genitori.

La collocazione viene fissata presso un unico genitore, quello che il giudice ritenga più idoneo a dare le sue attenzioni alla gestione ordinaria del minorenne, salvo il diritto dell’altro di vedere il figlio secondo un calendario programmato dagli stessi genitori o, in mancanza di un accordo, dal giudice.

3. L’affidamento esclusivo

L’affidamento esclusivo è il contrario dell’affidamento condiviso.

Si sceglie questa soluzione quando il giudice ritiene che l’affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all’interesse del minorenne.

In simili casi, il potere di prendere le scelte più importanti per la vita del figlio vengono attribuite a un unico genitore, oppure esclusivamente al padre o esclusivamente alla madre.

Di solito, l’affidamento esclusivo viene riconosciuto al genitore collocatario, vale a dire, quello con il quale vanno a vivere i figli.

L’affidamento esclusivo costituisce un’eccezione alla regola dell’affidamento condiviso, e di solito viene disposto nelle separazioni giudiziali, se però dovessero sussistere i presupposti, può anche essere deciso di comune accordo dai genitori nella separazione consensuale.


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4. In quali casi si può chiedere l’affidamento esclusivo

Alla regola dell’affidamento condiviso si può derogare se la sua applicazione dovesse risultare pregiudizievole per l’interesse del minorenne.

Per fare in modo che il giudice dichiari l’affidamento esclusivo sono necessari due presupposti che vanno adeguatamente motivati nella sentenza:

  • l’idoneità del genitore affidatario;
  • l’inidoneità educativa o manifesta carenza dell’altro genitore.

5. In che modo togliere l’affidamento a un genitore

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, ord., 6 luglio 2022, n. 21425), l’esistenza di conflitti e la litigiosità tra i genitori non comporta, di per sé, l’esclusione dell’affidamento condiviso.

>>>Leggi il provvedimento della Corte<<<

La relazione tra i genitori non va di pari passo con quella tra i genitori stessi e i figli.

Accade dove la litigiosità si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole e non alteri, mettendolo a rischio, l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli.

Se l’affidamento condiviso avesse l’effetto di esporre ogni giorno i minorenni ai litigi tra i genitori, non incapaci di condividere le scelte educative, ma anche di riportare e interpretare in modo univoco i fatti a loro relativi, il giudice potrebbe optare per l’affido esclusivo.

Il ricorso a droghe leggere da parte di un genitore o la consumazione di alcolici non fa venire meno l’affidamento condiviso, a meno che non si risolva in un comportamento grave e costante che pregiudichi le capacità decisionali del genitore e fare venire  meno la sua idoneità a prendere decisioni per i figli, mentre è causa di riconoscimento dell’affidamento esclusivo l’atteggiamento di un genitore che scredita gravemente la capacità educativa dell’altro genitore con ripetute accuse.

L’affidamento esclusivo scatta anche quando un genitore viola o trascura i suoi doveri, oppure abusa dei suoi poteri, con grave pregiudizio per i figli, quando un genitore non si attiva per preservare la relazione del minore con l’altro genitore, e si adopera per minarne le fondamenta, quando il padre è inadempiente all’obbligo di mantenimento sottolineando la mancanza di responsabilità nei confronti dei figli, quando un genitore è indifferente nei confronti del figlio, non contribuisce al suo mantenimento e manifesta un disagio sulla relazione affettiva.

Il giudice decide per l’affidamento esclusivo in presenza di due cause  principali (Cass. 15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giugno 2008 n. 16593):

  • Quando l’affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minorenne.
  • Quando risulta che un genitore è incapace o non idoneo al compito di curare ed educare il minorenne.

L’individuazione del genitore che sembra più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio che deriva al minorenne dalla disgregazione del nucleo familiare e assicurare il migliore sviluppo della sua personalità dev’essere compiuta sulla base di un giudizio sulla capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, in relazione al modo nel quale il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare attenzione alla sua capacità di relazione affettiva, di comprensione, di educazione e di disponibilità a un assiduo rapporto e, previo apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minorenne.

6. In che modo chiedere l’affidamento esclusivo

Il metodo fondamentale al quale si deve attenere il giudice è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, che deve privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni che derivano dalla disgregazione del nucleo familiare e assicurare il migliore sviluppo della personalità del minorenne.

Deve essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità come presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.

Ognuno dei genitori può chiedere, in qualsiasi momento, l’affidamento esclusivo del minorenne se l’affidamento esclusivo all’altro genitore o l’affidamento condiviso sono contrari all’interesse dello stesso.

Lo può fare con il ricorso della separazione o del divorzio o anche successivamente. Se dovessero cambiare le condizioni di fatto che sussistono al momento del precedente giudizio emesso dal giudice con il quale lo stesso ha optato per l’affidamento condiviso.

Se il giudice si vuole allontanare dal paradigma legale dell’affidamento condiviso, scegliendo quello esclusivo, deve sempre accertare, utilizzando i mezzi di prova del processo civile, l’importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata

(Cass. 16 maggio 2019 n. 13274).

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