Quando la fideiussione preclude l’accesso al PRDC: un caso

Fideiussione del socio-amministratore: se c’è collegamento funzionale con la società, niente qualifica di consumatore e stop al PRDC

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La sentenza in commento affronta un tema alquanto dibattuto in dottrina e giurisprudenza, facendo chiarezza in merito alla qualifica di “consumatore” ai fini dell’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall’art. 67 CCII (c.d. “PRDC”).
In particolare, la questione al vaglio della Suprema Corte riguarda un fideiussore, socia di società di capitali (nel caso di specie, avente partecipazioni in due s.r.l.), che ha garantito i debiti delle società stesse. In tale contesto gli Ermellini hanno delineato i criteri per distinguere tra un’obbligazione assunta per scopi personali e una legata all’attività imprenditoriale e, quindi, idonea a precludere l’accesso al PRDC.
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Corte di Cassazione -sez. I civile- sentenza n. 29746 del 11-11-2025

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Indice

1. I fatti di causa e la decisione della corte


La vicenda trae origine dalla proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzata da una persona fisica, i cui debiti derivavano principalmente da fideiussioni prestate a favore di due società di cui era socia.
Il Tribunale di Cremona aveva inizialmente omologato il piano, riconoscendo alla debitrice la qualifica di consumatore.
Tuttavia, la Corte d’Appello di Brescia, in accoglimento del reclamo di un creditore, revocava l’omologa, negando tale qualifica e paralizzando l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso della debitrice, ha confermato la decisione di secondo grado, rigettando il ricorso. La S.C. ha ritenuto che la debitrice non potesse essere qualificata come consumatore, in quanto le garanzie prestate erano strettamente collegate alla sua attività imprenditoriale. Gli elementi decisivi individuati dai giudici di merito e condivisi dagli gli Ermellini possono essere riassunti come segue:

  • la debitrice era socia di maggioranza delle società garantite (con quote pari all’80% e al 60%);
  • l’istante aveva ricoperto per anni ruoli di amministratore nelle medesime società, cessando da tali incarichi solo pochi giorni prima del rilascio delle fideiussioni.

Sulla base di questi elementi, la S.C. ha concluso per l’esistenza di uno “strettissimo collegamento” tra le garanzie personali e l’attività d’’impresa, escludendo che le obbligazioni fossero state assunte per scopi privati o aventi natura consumeristica. Per approfondire sul tema, abbiamo pubblicato il volume Strumenti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento – Procedure e strategie per la tutela di imprese, consumatori ed enti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La nozione di consumatore nel contesto della fideiussione


Il “cuore” della decisione risiede nell’interpretazione della nozione di “consumatore” e nella sua applicazione al contratto di fideiussione.
Nella sentenza in commento il Supremo Collegio ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale, nazionale ed europea, che ha superato il vecchio orientamento secondo cui la natura della garanzia dipendeva automaticamente da quella del debito principale[1].
Nell’analisi in questione, la S.C. ha richiamato un precedente vincolante della Corte di Giustizia Europea (cause C-74/15, Tarcau, e C-534/15, Dumitras), di fatto, allineandosi ai principi ivi stabiliti, secondo i quali la qualifica di consumatore deve essere valutata con riferimento alla parte del contratto di garanzia (il fideiussore), e non a quella del contratto principale (il debitore garantito). In sostanza e in estrema sintesi, il criterio dirimente è lo scopo per cui la persona fisica agisce, nel caso di specie, nel prestare la garanzia personale.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza europea ha chiarito che non si può qualificare come consumatore la persona fisica che, pur non esercitando direttamente un’attività professionale, abbia un “collegamento funzionale” con la società garantita.
La Corte di Cassazione, citando la CGUE, ribadisce quali siano gli indici di tale collegamento: «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».
Questo principio è stato recepito stabilmente dalla giurisprudenza di legittimità[2], anche a Sezioni Unite (Ord. n. 5868/2023[3]), la quale ha specificato che il fideiussore non è un “professionista di riflesso”, ma la sua qualifica va accertata in concreto, verificando la sussistenza di tale legame funzionale.

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3. L’esistenza di un “collegamento funzionale” come criterio decisivo ai fini della valutazione nel caso concreto


La sentenza in commento applica rigorosamente il test del “collegamento funzionale”.
Il rilascio di una fideiussione da parte di un socio amministratore o di un socio con una partecipazione “non trascurabile” non è un atto neutro o dettato da mere finalità personali (come potrebbe essere un atto di liberalità o di solidarietà familiare slegato da interessi economici diretti o in qualche modo connessi all’attività d’impresa garantita), bensì un’operazione che intercetta un interesse imprenditoriale.
In sostanza, si tratta di un atto strumentale al sostegno e al rafforzamento dell’attività d’impresa, volto a consentirle l’accesso al credito e a garantirne la continuità operativa[4].
Nella pronuncia in commento la S.C., infatti, afferma che deve ritenersi “consumatore” solo il fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, “nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.

4. La definizione di consumatore nel Codice della crisi (CCII)


Un passaggio significativo della sentenza riguarda l’analisi della definizione di consumatore contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. e) del CCII:
la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, […]”.
La S.C. chiarisce che l’inciso “anche se socia” non determina un’automatica estensione della qualifica di consumatore a tutti i soci.
Al contrario, la norma conferma che un socio può essere un consumatore, ma solo a condizione che i debiti assunti siano effettivamente estranei alla sua sfera imprenditoriale. La legge, quindi, “separa l’imputazione funzionale dei debiti”.
Secondo gli Ermellini, La definizione contenuta nel CCII sopra richiamata non si discosta nella sostanza da quella precedente della L. 3/2012 e da quella contenuta nel Codice del Consumo. Pertanto, tutto il “corredo interpretativo” maturato in precedenza sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza europea sopra richiamati, inclusi i principi sul collegamento funzionale, rimane pienamente valido e applicabile al caso di specie.

5. Conclusioni


La sentenza in commento consolida un orientamento giurisprudenziale ormai maturo, che bilancia la tutela del garante-persona fisica con la necessità di non estendere indebitamente la nozione di consumatore a soggetti che, di fatto, operano con finalità imprenditoriali.
I principi che emergono dalla pronuncia in commento possono essere riassunti come segue:

  • necessità di valutare caso per caso: la qualifica di consumatore del fideiussore non è presunta ma deve essere accertata in concreto dal giudice di merito, sulla base degli elementi fattuali della singola vicenda;
  • centralità del “collegamento funzionale” quale criterio di analisi: il criterio per escludere la qualifica di consumatore è la presenza di un legame funzionale tra il garante e la società garantita;
  • indici in presenza dei quali si può parlare di “collegamento funzionale” esistente: la detenzione di cariche amministrative e/o di una partecipazione societaria “non trascurabile” sono considerati indici sintomatici di un interesse imprenditoriale che rende la garanzia un atto strumentale all’attività d’impresa[5].
  • irrilevanza del momento della domanda: la valutazione sulla natura dell’obbligazione va fatta con riferimento al momento in cui essa è stata assunta (la stipula della fideiussione), non al momento della presentazione della domanda di ristrutturazione dei debiti, quando l’attività d’impresa potrebbe essere già cessata.

In definitiva, la pronuncia conferma che l’accesso alle procedure di sovraindebitamento del consumatore è precluso a chi, pur essendo persona fisica, abbia generato il proprio indebitamento attraverso atti strettamente connessi a un’attività imprenditoriale, anche se svolta per il tramite di una società di cui era socio o amministratore. Sul punto, la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’art. 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la qualifica di “consumatore” deve essere negata alla persona fisica che abbia prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società commerciale, qualora sussista un collegamento funzionale tra il garante e la società stessa. Tale collegamento è ravvisabile in presenza di elementi concreti, quali la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale o l’aver ricoperto cariche amministrative, anche se cessate in prossimità della prestazione della garanzia. In tali circostanze, la fideiussione non è assunta per scopi estranei all’attività imprenditoriale, ma si configura come atto strumentale e funzionale al sostegno e al rafforzamento dell’attività d’impresa, escludendo così la natura consumeristica del debito e, di conseguenza, l’ammissibilità della procedura riservata al consumatore».

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Note


[1] In tal senso, Cassazione civile, sez. 6 3, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27618.
[2] Conformi all’orientamento delineato dalle Sezioni Unite n. 5868/2023, le Cassazioni n. 25612/2025 e n. 742/2020.
[3] Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che: “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
[4] In tal senso si veda Cassazione civile, sez. 6 2, ordinanza 26 marzo 2019, n. 8419.
[5] Sul punto si veda Cassazione civile, sez. 6 1, ordinanza 10 gennaio 2023, n. 429; Tribunale di Lagonegro, sentenza 11 febbraio 2025, n. 73; Tribunale di Lagonegro, sentenza 1° aprile 2025, n. 184.

Avv. Francesco Luppino

Avvocato in Bologna

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