Fermo amministrativo per cartelle esattoriali prescritte: sentenza del Giudice di pace di Afragola del 16.7.10

Vingiani Luigi 11/11/10
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Interessante sentenza del Giudice di pace di Afragola dott.ssa Margherita Morelli , nei confronti di Equitalia.

Nella fattispecie è stata dichiarata l’illegittimità di una procedura di fermo amministrativo per cartelle esattoriali prescritte.

Il Giudice con esaustiva motivazione ha sancito, previo accertamento della legittimità dell’opposizione ex art.615 c.p.c. :

1) che la legittimazione passiva è esclusivamente dell’esattore ;

2) che l’onere di produzione delle cartelle grava sul creditore esecutante  e

3) che ricorre  l’ipotesi di responsabilità aggravata di cui all’art.96 n.2 c.p.c. con condanna dell’Equitalia alla somma di Eur 200,00. oltre alle spese del giudizio.

 

 

Dott.Luigi ********    

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Afragola dott.Margherita MORELLI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n°3181 /C del Ruolo Generale dell’anno 2009 avente ad oggetto :opposizione all’esecuzione.

TRA

**** ***** rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell’atto di citazione, dall’********************** e con lo stesso ele/te dom/ta in Frattamaggiore alla via Biancardi,22.

-opponente-

E

EQUITALIA POLIS spa in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall’********************* in virtù di procura generale alle liti in atti e con lo stesso ele/te dom/ta in Napoli alla via Toledo ,256.

-opposto-

CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 24.6.10 che si richiamano .E’ stato concesso il termine di giorni 15 per il deposito di note conclusionali.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

**** ***** dichiara di aver ricevuto dall’Equitalia una lettera di preavviso di fermo amministrativo del motociclo di sua proprietà targ.** per un presunto credito complessivo di euro 1.124,62 portato nelle cartelle esattoriale n° 05109050017, 05137050529 e 05137060606 e relativo a sanzioni amministrative irrogate per infrazioni stradali ,procedura poi portata a compimento illegittimamente posto che le cartelle esattoriali indicate non le sono mai state notificate e che né ha mai ricevuto alcun avviso di mora a norma delle vigenti disposizioni.Eccepisce inoltre, la prescrizione del credito e previo accertamento delle necessarie attività esperite dal concessionario, chiede dichiararsi illegittima la procedura azionata con ordine di cancellazione del fermo nonché condannarsi l’Equitalia al risarcimento del danno per responsabilità aquiliana e per lite temeraria ;in subordine ,chiede dichiararsi il concessionario decaduto dal diritto alla riscossione e comunque dichiarare illegittima la richiesta di interessi di mora.

L’Equitalia,dal proprio canto, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimato l’Ente impositore che provvede alla trasmissione telematica del ruolo ,la inammissibilità dell’opposizione avverso il mero preavviso di iscrizione del fermo per difetto di interesse e contesta la domanda in ordine all’eccepita illegittimità del suo operato ,agli eccepiti vizi delle cartelle ed alla inconsistenza della pretesa creditoria chiedendo dichiarsi la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda , in via subordinata il difetto di legittimazione passiva e nel merito, il suo rigetto.

Tanto premesso in fatto,ritiene il giudice che correttamente l’attrice abbia esperito il rimedio di cui all’art.615 cpc comma I poiché contesta sia l’omessa notifica delle cartelle esattoriali sia fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo(prescrizione).Ha anche correttamente adito l’intestato ufficio indicato dalla legge come competente per l’opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio, trattandosi nella specie di sanzioni amministrative irrogate per infrazioni stradali e che si identifica anche con quello territorialmente competente individuato a norma del comb.disp degli artt.27 e 480 cpc,considerato che la cartella esattoriale è equiparabile al precetto.

Inoltre, se si consideri che la domanda è volta a censurare attività direttamente riferibili all’agente della riscossione(mancata notifica della cartella ,iscrizione del fermo e quant’altro)e che viene posta in discussione la sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della riscossione, si evidenzia altresì palese la sua legittimazione ad essere convenuto nel presente giudizio sicchè si rivela destituita di fondamento anche l’eccezione sul punto. Peraltro,si aggiunga per completezza di motivazione,che anche qualora la legittimazione passiva spetti all’Ente titolare del credito e non all’agente della riscossione,nel caso in cui quest’ultimo sia fatto destinatario dell’impugnazione,su di esso incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto Ente ,se non vuole rispondere dell’esito della lite non essendo tenuto il giudice a disporre di ufficio l’integrazione del contraddittorio,poiché non è configurabile nella fattispecie un litisconsorzio necessario(in tal senso Cass.civ 5532/08).

Tanto premesso in rito,non può altresì, revocarsi in dubbio che l’Equitalia abbia portato a compimento la procedura di fermo amministrativo, iscritto nel p.r.a il 28.11.06 prima della proposizione della domanda giudiziale ,da quanto emerge dalla ispezione in atti sicchè si rivela concreto ed attuale l’interesse dell’attrice alla sua proposizione ed inconferenti le eccezioni della convenuta sulla non autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo che peraltro,come si dirà, può dar corso ,invece,ad azioni giudiziarie di opposizione

Nel merito,l’opposizione è fondata.

Ed invero,da quanto emerge dagli atti (estratto di ruolo prodotto dall’Equitalia e dettaglio degli addebiti prodotto dall’attrice) i crediti sono riferibili a verbali di contravvenzione di cui Enti creditori risultano rispettivamente la prefettura di Napoli per violazioni commesse negli anni 1989-90’-91 e portati nelle cartelle esattoriali n° 0513705052035 e n° 0513706060655 ed il Comune di Pomigliano d’Arco per una violazione commessa nell’anno 1990 il cui credito è portato nella cartella esattoriale n°0510905001707 ,il tutto per un importo complessivo di euro 1.124,62.

La convenuta non ha prodotto le cartelle esattoriali suindicate ritualmente notificate con la procedura prevista dagli artt.139 e segg.cpc ovvero anche a mezzo posta sicchè in difetto di prova che l’atto prodromico all’inizio della esecuzione sia stato regolarmente portato a conoscenza del destinatario ovvero sia entrato quantomeno nella sua sfera di conoscibilità ,ne deriva la insussistenza del diritto a ad agire in executivitis e la conseguente illegittimità della iscrizione del fermo amministrativo.

Si aggiunga che le violazioni sono risalenti agli anni 1989-91 sicchè seppure le cartelle esattoriali fossero state notificate ma come detto,alcuna prova è stata fornita in proposito ,alla date delle rispettive notifiche (18.12.96 e 25.1.97) ed a quella di invio del preavviso di fermo,si era già estinto per prescrizione quinquennale il diritto a riscuotere le somme dovute,ai sensi di quanto dispone il comb.disp art.209 Cds e 28 L.689/81).

Allo stato degli atti,si palesa dunque temeraria ed illegittima la iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo attoreo, illegittimamente sottratto alla sua disponibilità .

Quanto alla richiesta risarcitoria per responsabilità aquiliana ,ritiene il giudice che la relativa domanda non possa essere evasa poiché l’attrice non ha provato il danno subito a seguito della iscrizione del fermo amministrativo, se si consideri altresì che ha ricevuto il preavviso di fermo amministrativo il 12.12.05 mentre la relativa procedura è stata portata a compimento il 28.11.06 e non ha dimostrato di essersi comunque attivata anche presso l’Equitalia ,per far valere le proprie legittime ragioni.Ritiene infatti, questo giudice che avverso il preavviso di fermo amministrativo siano esperibili azioni giudiziarie di opposizione (sulla querelle ha posto fine la sentenza che si richiama in proposito Cass.Civ sez Unite sent n° 11077 del 30.4.10)poiché sussiste l’interesse del debitore ,concreto ed attuale anche qualora l’esecuzione sia paventata o solo preannunciata,mediante minaccia di un provvedimento cautelare sui beni del debitore stesso ed a garanzia della solvibilità del credito, qual è il fermo amministrativo(ovvero l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili).

A norma dell’art.96 comma 2° cpc la convenuta va però condannata a risarcire i danni all’attore, avendo agito senza la normale prudenza, mediante corresponsione di una somma che può essere equitativamente liquidata di ufficio pari ad euro 200 a cui vanno aggiunte le spese di lite a carico della parte soccombente ,liquidate come da dispositivo .

P.Q.M

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:

1-Ritenuto insussistente il diritto del creditore a procedere alla esecuzione forzata per le ragioni di cui in motivazione ,dichiara illegittima la iscrizione del fermo amministrativo sul motociclo targ.**** di proprietà dell’attrice e per l’effetto, ne ordina la cancellazione dal p.r.a a cura e spese dell’Equitalia.

2-Condanna l’Equitalia per responsabilità aggravata al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 200 a titolo di risarcimento del danno.

3-Rigetta ogni ulteriore domanda di risarcimento danni a qualunque titolo avanzata .

4-Condanna l’Equitalia al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’attrice che liquida in complessivi euro 750 di cui euro 85 per spese,euro 305 per diritti ed euro 360 per onorario,oltre al 12,5% per spese forfetarie oltre *** e Cpa con attribuzione al difensore antistatario.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso ,16.7.10

Vingiani Luigi

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