Favoreggiamento della prostituzione: la Consulta conferma le pene

La Corte costituzionale conferma la legittimità delle pene per il favoreggiamento della prostituzione, anche senza fini di lucro o con intenti protettivi.

Scarica PDF Stampa Allegati

La Consulta dichiara non illegittimo costituzionalmente l’art. 3, co. 1, n. 8), legge n. 75 del 1958 (pene per il favoreggiamento della prostituzione): vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 34 del 26-01-2026

sentenza-commentata-art.-5-2026-03-23T092428.146.pdf 168 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il caso: imputazioni per favoreggiamento e aggravanti contestate


Il Tribunale ordinario di Bologna, prima sezione penale, era chiamato a giudicare tre soggetti imputati del delitto di favoreggiamento della prostituzione, previsto dall’art. 3, primo comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958, fermo restando che, nei confronti di due degli imputati, era stata contestata anche l’aggravante di cui all’art. 4, numero 7), della legge n. 75 del 1958, che prevede il raddoppio della pena se il fatto risulta commesso ai danni di più persone. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. I dubbi del Tribunale: pene sproporzionate e assenza di attenuanti


Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, l’organo giudicante summenzionato sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), «relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui commina la pena della reclusione “da due a sei anni” anziché “fino a sei anni” o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità», reputandosi come siffatta disposizione venisse censurata per «contrasto con i principi di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di proporzionalità della sanzione penale (artt. 3, 27 comma 3 Cost.)», dato che l’attuale regime sanzionatorio sarebbe «irragionevole e sproporzionato rispetto alle circostanze di fatto del caso concreto nonché alle finalità di tutela della dignità della persona sottese alla fattispecie».
Chiarito ciò, in punto di rilevanza, il rimettente sottolineava che la condotta consistita «nell’accompagnare le ragazze nei luoghi di meretricio» assumesse, nel contesto delle imputazioni, «un ruolo centrale», essendo stata posta in essere da parte degli imputati per ragioni essenzialmente riconducibili al loro rapporto personale» con le ragazze, in assenza di alcun compenso e su richiesta di queste ultime, evidenziandosi in ciò «un intento solidaristico», volto a proteggere le ragazze e a preservarne la sicurezza personale, «evitando che rimanessero sole per strada nei luoghi in cui si svolgeva l’attività di prostituzione», in guisa tale che ne sarebbe conseguita una valutazione dei fatti in termini di «minore gravità», ferma restando la pacifica configurazione del reato di favoreggiamento, come derivante dall’azione dell’accompagnamento e del riaccompagnamento delle ragazze.
Ciò posto, il giudice a quo sottolineava inoltre l’impossibilità di graduare la risposta sanzionatoria rispetto alla descritta tipologia di condotta, pur agevolativa della prostituzione, ma costituente espressione di una istanza di tutela nei confronti della persona «individualmente e volontariamente» coinvolta in tale attività.
In effetti, a giudizio del rimettente, non sarebbe praticabile, a fronte dell’«ampiezza della littera legis e [del]la stabilità del diritto vivente», una diversa interpretazione della disposizione censurata, derivante in tal modo uno «squilibrio» sul piano delle conseguenze sanzionatorie, vieppiù dovendosi considerare che la disposizione di cui si tratta accomuna le due diverse condotte di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, «imbrigliando il giudizio entro il medesimo quadro punitivo».
Né, sempre ad avviso del giudice bolognese, l’irragionevolezza del trattamento punitivo potrebbe essere mitigata attraverso i consueti strumenti di diminuzione della pena, venendo in considerazione la dignità della persona, come bene indisponibile protetto dalla fattispecie incriminatrice de qua, non si potrebbe attribuire rilevanza al consenso della persona coinvolta nel favoreggiamento, rimanendo quindi non applicabile la circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa (di cui all’art. 62, numero 5, del codice penale), così come non potrebbe giovare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, come da giurisprudenza costituzionale, esse «non hanno la funzione di riequilibrare un trattamento sanzionatorio già in partenza sproporzionato». Analogamente dovrebbe poi dirsi quanto all’istituto della particolare tenuità del fatto (di cui all’art. 131-bis cod. pen.), la cui portata applicativa, peraltro, risulterebbe nella specie limitata in ragione della possibile natura di «reato eventualmente abituale» del favoreggiamento, potendo quest’ultimo configurarsi, come «unico reato», anche mediante la reiterazione di più azioni omogenee. Inoltre, la cornice edittale del reato de quo impedirebbe l’accesso all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (di cui all’art. 168-bis cod. pen.).
Sempre in punto di rilevanza, il rimettente faceva per di più notare che le circostanze aggravanti ad effetto speciale, previste dall’art. 4 della legge n. 75 del 1958, sarebbero parimenti espressione di un «rigore sanzionatorio» incompatibile con i principi costituzionali.
Invero, dal momento che l’’aggravante, avente natura oggettiva, di cui al numero 7) della citata disposizione (fatto commesso ai danni di più persone), che nel caso di specie si configura nei confronti di due dei tre imputati, fa per loro conseguire l’automatico raddoppio della pena, precludendo di fatto la possibilità di ricorrere allo strumento ex art. 131-bis cod. pen., e ciò anche nell’ipotesi-limite (che riguarda uno degli imputati) in cui le persone offese siano solo due, se farebbe discendere da ciò, a maggior ragione, «un effetto inesorabilmente e ingiustificatamente severo».
Precisato ciò, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo richiamava la sentenza n. 141 del 2019 della Consulta, che ha dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale riguardanti «la latitudine applicativa» dell’art. 3, primo comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958, nella parte in cui configura come illecito penale pure il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata, evidenziandosi al contempo che, sempre ad avviso della Corte costituzionale, la prostituzione è assimilabile a una forma di attività economica, in quanto tale soggetta, ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, ai limiti della sicurezza, della libertà e della dignità umana.
L’incriminazione del favoreggiamento, in altri termini, avrebbe una funzione di presidio della dignità umana, sul presupposto che la prostituzione, anche volontaria, costituisce un’attività che degrada e svilisce l’individuo e che il bene protetto dalla previsione penale è proprio la dignità umana, sottolineandosi oltre tutto che, con la menzionata sentenza, il Giudice delle leggi avrebbe «affidato al giudice del merito il compito di selezionare – sulla base del principio di offensività – le condotte prive di rilevanza penale in quanto sprovviste di ogni potenzialità lesiva».
Tuttavia – osservava il rimettente – l’applicazione di simile «visione binaria (offensività – non offensività del fatto)» rischierebbe, a fronte di una fattispecie di ampia latitudine applicativa, di determinare la violazione «degli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione», in particolare sotto il profilo della proporzionalità del trattamento sanzionatorio, dato che, nella disposizione censurata, difetterebbero strumenti atti a calibrare le conseguenze sanzionatorie al reale disvalore del fatto, vieppiù considerando che le condotte di favoreggiamento e di sfruttamento, pur «dotate di una palese differenza in termini di capacità lesiva della dignità personale», sono state equiparate quanto alla pena applicabile.
A giudizio del rimettente, infatti, la condotta dello sfruttamento (cui conseguirebbe un duplice mercimonio del corpo) non potrebbe essere parificata a «quella di chi si limita, ad esempio, a dare un passaggio alla prostituta» volendola proteggere dai pericoli della strada: condotta, quest’ultima, che, a differenza dell’altra, potrebbe risultare dovuta a un palese intento solidaristico con «effetto protettivo nei confronti della persona, della sua incolumità e della sua dignità», tanto più se si considera che l’ordinamento, peraltro, offrirebbe esempi della differenza concettuale tra favoreggiamento e sfruttamento, calibrando le relative risposte sanzionatorie, citandosi a tal proposito la fattispecie-base del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), rispetto alla quale si differenzia l’ipotesi aggravata concernente la condotta sorretta dal dolo specifico di trarne profitto, che viene punita con un aumento di pena da un terzo alla metà (art. 12, comma 3-ter, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998).
In effetti, in questo caso – rilevava il rimettente – vi è dunque stata una diversa valutazione da parte del legislatore, che ha ritenuto di graduare il trattamento sanzionatorio a seconda che la condotta favoreggiatrice sia ispirata da finalità lucrative o meno.
La mancanza di una simile distinzione in tema di sfruttamento della prostituzione finirebbe con il parificare, in maniera irragionevole, ipotesi significativamente differenti, senza contare che, nel caso dell’immigrazione clandestina, la condotta di favoreggiamento accede ad un comportamento che costituisce di per sé un illecito penale (a differenza di quanto accade per l’azione del prostituirsi, che non configura un illecito penale né per il soggetto che si prostituisce, né per il fruitore della prestazione), tenuto conto altresì del fatto che la sproporzione del trattamento sanzionatorio in questione emergerebbe anche confrontando la fattispecie di cui si tratta con l’ipotesi “generale” del favoreggiamento, di cui all’art. 378 cod. pen., punita con la reclusione fino a quattro anni, pena significativamente meno elevata rispetto a quella prevista per il favoreggiamento della prostituzione, nonostante, secondo il giudice a quo, si tratti di «una condotta dotata di un disvalore sicuramente superiore a quello proprio» di quest’ultimo reato.
Nell’operare un confronto con altre fattispecie “agevolative”, parimenti incidenti sulla dignità della persona, il rimettente inoltre richiamava il delitto di violenza sessuale di lieve entità (di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.) e il delitto di istigazione a commettere tortura (di cui all’art. 613-ter cod. pen.), sottolineando che i relativi trattamenti sanzionatori sono equivalenti o, addirittura, inferiori rispetto a quello previsto per il reato di favoreggiamento della prostituzione.
La disposizione censurata si porrebbe dunque in contrasto con i principi di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena, di cui all’art. 27 Cost., per la descritta irragionevole sproporzione del trattamento sanzionatorio in assenza della possibilità di operare una concreta modulazione della pena, richiamandosi, in proposito, la recente giurisprudenza costituzionale che, proprio per porre rimedio a situazioni similari, è intervenuta sulla dosimetria sanzionatoria di varie fattispecie, introducendo la possibilità, per il giudice, di riconoscere un’attenuazione per le ipotesi di minore gravità (sono richiamate le sentenze n. 91 e n. 86 del 2024, e n. 120 del 2023) o incidendo direttamente sul minimo edittale della pena (è citata la sentenza n. 46 del 2024).
A giudizio del Tribunale rimettente sarebbe dunque necessaria, anche per la presente fattispecie, l’introduzione di una “valvola di sicurezza” che elida la censurata sproporzione, mediante un intervento correttivo sul minimo edittale della pena o, in subordine, mediante l’introduzione di un’attenuante per il fatto di lieve entità.

3. La decisione della Corte: nessuna illegittimità costituzionale


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata e stimato le eccezioni prospettate dalla parte costituita, ossia l’Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, non meritevoli di accoglimento – reputava le questioni suesposte infondate.
In particolare, il Giudice delle leggi osservava in via preliminare come il sindacato sollecitato alla sua attenzione dovesse focalizzarsi sul principio di proporzionalità delle pene, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenza n. 197 del 2023), il quale impone al legislatore, che, pure, dispone di ampia discrezionalità in materia, il limite della non manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, limite da ritenere superato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, solo allorché la severità della pena comminata sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: «il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all’inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità (da ultimo, sentenza n. 28 del 2022)» (in tal senso, tra le tante, sentenza n. 63 del 2022, punto 4.1. del Considerato in diritto).
Del resto, sempre ad avviso della Consulta, la descritta declinazione del principio di proporzionalità, oltre a interessare l’attività normativa, si impone anche all’opera quotidiana del giudice comune, chiamato a tradurre i precetti astratti della legge in comandi che vivono nella variegata realtà delle fattispecie concrete, tanto più se si considera che la giurisprudenza costituzionale si è da sempre mostrata particolarmente attenta ai risvolti applicativi del principio di proporzionalità delle pene, come testimonia, tra l’altro, proprio la riflessione sul delitto di favoreggiamento della prostituzione. In effetti, nella sentenza n. 141 del 2019, il Giudice delle leggi ha invero sottolineato il dovere interpretativo del giudice di ricondurre la fattispecie delittuosa in esame, che è denotata da spiccata latitudine descrittiva, entro confini di punibilità che siano conformi, per l’appunto, al principio di proporzionalità nella sua proiezione concreta: in linea di principio, la configurabilità del reato va quindi esclusa «in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva» (punto 7.3. del Considerato in diritto).
Orbene, in tale prospettiva, per la Consulta, non è irrilevante il fatto che la giurisprudenza di legittimità (anch’essa invero richiamata dal rimettente) rinvenga un’attitudine concretamente lesiva nella condotta dell’accompagnamento delle prostitute, che è stata contestata ai tre imputati del giudizio a quo atteso che, secondo la Corte di Cassazione, per favoreggiamento deve intendersi «l’attività finalizzata a facilitare, favorire o comunque apportare un contributo determinante all’esercizio della prostituzione», mediante «qualsiasi comportamento oggettivamente idoneo a facilitare consapevolmente lo svolgimento dell’attività della prostituta, indipendentemente dal fine di lucro personale dell’agente che può anche mancare» (così, tra le tante, Corte di Cassazione, Sezione terza penale, sentenza 13 marzo-24 settembre 2025, n. 31842), tenuto conto altresì del fatto che, in tale contesto, l’accompagnamento delle prostitute, per giunta, nella specie, abituale, costituisce «una condotta attiva funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l’esercizio in concreto della prostituzione» (come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione terza penale, sentenza 6 marzo-9 aprile 2025, n. 13825), la quale non perde il proprio intrinseco disvalore neppure qualora risulti caratterizzata, in ipotesi, da un intento protettivo nei confronti del soggetto debole, posto che, come pure è stato affermato, «la presenza sul posto a garanzia di violenze e minacce realizza la protezione necessaria» perché l’attività di prostituzione possa svolgersi (Corte di Cassazione, Sezione terza penale, sentenza 29 settembre-9 novembre 1999, n. 12633).
Del resto, come già sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, la ratio dell’incriminazione che ha ispirato la riforma legislativa del 1958 – al di là delle «motivazioni di ordine più propriamente etico e morale (delle quali pure i lavori parlamentari recano ampia traccia)» – è stata proprio quella di evitare situazioni di approfittamento della condizione di vulnerabilità della donna (condizione, a sua volta, derivante da cause individuali e sociali, quali «la distruzione della vita di famiglia, l’insufficienza dell’educazione, il bisogno», «i rischi speciali inerenti a certe professioni» o il «quadro ambientale» di moralità degradata), nell’ambito di una concezione di politica criminale che considera «[l]a persona che vende prestazioni sessuali […] potenzialmente una vittima» (sentenza n. 141 del 2019, punto 4.3. del Considerato in diritto).
L’incriminazione del favoreggiamento, ai sensi dell’art. 3, primo comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958, per la Corte, è dunque strumentale all’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità umana della persona che, proprio a causa della descritta situazione di vulnerabilità, cade nel vortice della prostituzione, in guisa tale che l’assoggettamento a pena anche delle azioni che, pur se con intento di “protezione”, oggettivamente agevolano il compimento dello scambio sessuale a pagamento si inscrive coerentemente nel descritto quadro di politica criminale, perseguito dal legislatore, rendendo esercizio di discrezionalità quello di stabilire tanto se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al riscontrato disvalore sociale, quanto se le due fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione siano meritevoli del medesimo trattamento sanzionatorio.
Non possono trovare adesione, pertanto, per i giudici di legittimità costituzionale, le osservazioni del rimettente circa l’esigenza che la mera condotta di accompagnamento delle prostitute, nel contesto fattuale dallo stesso descritto, sia derubricata a fatto di minore gravità e che, per l’effetto, la previsione normativa venga rimodulata mediante l’elisione dell’attuale pena minima (con conseguente riespansione della regola generale che estende la durata della pena della reclusione a partire dai quindici giorni, ai sensi dell’art. 23 cod. pen.), così come non è possibile effettuare una comparazione, nel solco dell’ordinanza di rimessione, tra la fattispecie penale in esame e altre ipotesi delittuose regolate dal codice penale che, come correttamente rileva l’Avvocatura generale dello Stato, non presentano significativi punti di contatto con la prima.
Ciò posto, per le ragioni esposte, ad avviso del Giudice delle leggi, non sono fondate neanche le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via subordinata con riferimento alla mancata previsione della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità, evidenziandosi, a tal riguardo, che l’attuale formulazione della norma penale non esclude, di per sé, la possibilità, per il giudice, di avvalersi di altri strumenti approntati dall’ordinamento, rimessi alla sua libera valutazione, i quali comunque consentono di pervenire ad un’attenuazione del trattamento sanzionatorio. In tale direzione, non risultano conferenti le osservazioni, contenute nell’ordinanza di rimessione, in ordine all’istituto delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis cod. pen. dato che tale istituto, come già osservato in sede di giustizia costituzionale, è specificamente volto a consentire una graduazione della pena con riguardo a circostanze del caso concreto non prevedibili in sede legislativa, anche valorizzando – in ipotesi – eventuali profili di comprensibilità umana della condotta posta in essere dagli imputati (sentenza n. 197 del 2023).
Orbene, per la Corte, se è pur vero che, come ricordato dal rimettente, le attenuanti generiche non possono, di per sé, servire a correggere una sproporzione intrinseca dei minimi edittali (analogamente a quanto affermato dalla Consulta in diverse occasioni, come nella sentenza n. 63 del 2022, punto 4.6. del Considerato in diritto), tuttavia, secondo la giurisprudenza costituzionale, tale istituto svolge «l’essenziale funzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore – non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi “nominate” di attenuazione della pena – che connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre» (sentenza n. 197 del 2023, punto 5.3.2. del Considerato in diritto) atteso che, in tal senso, le attenuanti generiche possono rinvenirsi in «circostanze espressive di una minore offensività o di una minore colpevolezza del fatto», anche avuto riguardo, ad esempio, alla «particolare intensità e comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l’autore a commetterlo», e consentono altresì al giudice di «valorizzare tutti gli ulteriori parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. […] comprese le circostanze sopravvenute al fatto di reato, o comunque inerenti alla persona dell’autore, che siano indicative di una sua minore pericolosità, o che comunque la rendano meno meritevole e bisognosa di pena» (ancora, sentenza n. 197 del 2023).
Ancor più in radice, anche a prescindere dalle considerazioni appena svolte, la Corte costituzionale riteneva opportuno ribadire che l’ordinamento predispone un ampio ventaglio di rimedi per ricondurre a proporzionalità un determinato trattamento sanzionatorio, qualora il giudice ritenga che esso non sia calibrato sui concreti accadimenti. In particolare, lo strumento di chiusura a disposizione del giudice, che assurge a vero e proprio canone ermeneutico, è quello di ritenere che la condotta contestata all’imputato non sia effettivamente sussumibile nella descrizione tipica del reato (in tal senso, da ultimo, sentenza n. 113 del 2025, punto 4.3. del Considerato in diritto).
Siffatta operazione, che costituisce attuazione del principio di offensività in concreto, consente in effetti al giudice «di espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale» (ancora, sentenza n. 113 del 2025).
D’altronde, il descritto criterio interpretativo-applicativo, che il giudice è chiamato ad osservare, è stato già valorizzato in sede di giustizia costituzionale, con la sentenza n. 141 del 2019, proprio con riguardo al delitto di favoreggiamento della prostituzione, laddove si è chiarito, in rapporto alla disciplina vigente, che «resta d’altra parte ferma, in ogni caso, l’operatività del principio di offensività nella sua proiezione concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva» (punto 7.3. del Considerato in diritto).
In conclusione, la Corte costituzionale ribadiva che, per la fattispecie di reato in esame, la latitudine della pena, che va da un minimo di due ad un massimo di sei anni di reclusione, «ben consente al giudice di infliggere in concreto una pena del tutto proporzionata alla gravità della violazione», come, non a caso, la medesima Consulta ha già avuto occasione di affermare con una delle più risalenti pronunce in tema (sentenza n. 119 del 1973), dal momento che il legislatore, mediante una descrizione generica della fattispecie incriminatrice, ha «preferito lasciare al giudice un largo potere di valutazione della concreta varietà del fatto, prendendo in considerazione tutti gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale fra cui la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo ed il luogo ed ogni altra modalità dell’azione» (ancora, sentenza n. 119 del 1973), fermo restando che il concetto di agevolazione della prostituzione altrui (così come, del resto, quello di sfruttamento) presenta «una obiettività ben definita, anche perché acquisit[o] da tempo nel Codice penale e sottopost[o] a lunga elaborazione dottrinale» (sentenza n. 44 del 1964), rimanendo dunque intatti, per il giudice comune, i margini di apprezzamento della pena in relazione alla gravità dei fatti concreti contestati a titolo di favoreggiamento della prostituzione.
Le questioni di legittimità costituzionale, pertanto, erano dichiarate non fondate.

4. Effetti della sentenza: confermata la disciplina vigente


Fermo restando che l’art. 3, co. 1, n. 8), legge n. 75 del 1958 dispone che è “punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l’applicazione dell’art. 240 del Codice penale: (…) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui”, con la decisione qui in commento, il Giudice delle leggi ritiene siffatta norma incriminatrice non in contrasto con la Costituzione.
Tale precetto normativo, pertanto, anche dopo codesta pronuncia, continuerà ad essere applicabile così com’è.
Questa è dunque in sostanza la novità (o meglio la conferma del quadro normativo preesistente) che connota il provvedimento qui in commento.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento