Fatturazione elettronica da Italia a San Marino

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La fatturazione elettronica, della cessione dei beni, effettuata nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto identificato in Italia

Indice

1. Disciplina generale

L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Piccole e medie imprese, con la risposta n. 557/2022, ha disposto alcune precisazioni in materia di fatturazione elettronica, inerente le cessioni di beni compiute nei riguardi di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino ad opera di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato attraverso rappresentante fiscale.

2. Il caso di specie

Nel caso in scrutinio, la società istante avente lo status di soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato ai IVA mediante rappresentante fiscale, effettua operazioni di cessioni di beni a clienti stabiliti nella Repubblica di San Marino. La società istante chiede all’Agenzia delle Entrate se, per documentare le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino, un soggetto non residente ma identificato in Italia debba emettere obbligatoriamente fattura elettronica nei confronti dei soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino.

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3. Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in scrutinio, precisa che per le cessioni di beni compiute nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura viene emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SdI). La fattura emessa in modalità elettronica non è obbligatoria per le fattispecie escluse dall’art. 12 (rubricato Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino) del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 – Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi – Testualmente, quest’ultima norma dispone che: “Gli  adempimenti  relativi  ai  rapporti  di  scambio  con   la Repubblica di San Marino, previsti dal  decreto  del  Ministro  delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite  con  decreto  del  ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità ad  accordi  con  detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del presente articolo”.
Giova ricordare che gli operatori economici residenti, identificati o stabiliti in Italia, che per le cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino non sono tenuti all’emissione della fattura elettronica, potendo scegliere il formato cartaceo. La fattura cartacea viene emessa in triplice copia, di cui due consegnate al cessionario. L’operatore italiano che, nell’arco temporale di quattro mesi dall’emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario la fattura cartacea vidimata dall’ufficio tributario, comunica allo stesso ufficio e, per conoscenza, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Sicché, le cessioni dei beni in scrutinio, compiute da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano attestate mediante fattura elettronica via sistema di interscambio (SdI) su base volontaria, dovranno essere effettuate mediante fatture analogiche.

FORMATO CARTACEO

Fatturazione elettronica 2022 operazioni con l’estero

In base alle previsioni della Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, Legge 178/2020) è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, posticipato al 1° luglio 2022 (legge n. 215/2021), l’obbligo di utilizzare il tracciato della fatturazione elettronica per comunicare le operazioni effettuate (acquisti e vendite) con controparti estere. Fino al 30 giugno 2022 i contribuenti possono scegliere, facoltativamente, se presentare telematicamente la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd esterometro) o avvalersi della fatturazione elettronica estera (trasmissione file XML allo SdI). Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati vanno trasmessi obbligatoriamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fatturazione elettronica. Il presente volume propone un riepilogo dell’adempimento, con un’analisi normativa accostata ai diversi casi pratici di compilazione. Tutte le casistiche proposte descrivono il corretto trattamento IVA delle operazioni e la rispettiva compilazione del file XML della fatturazione elettronica, attenendosi alle nuove specifiche tecniche di trasmissione aggiornate al Provvedimento del 23 dicembre 2021 (versione 1.7 – Allegato A, in vigore dal 1° luglio 2022) e alla guida alla compilazione delle fatture e dell’esterometro dell’Agenzia delle entrate (versione 1.6 del 4 febbraio 2022). Clara Pollet Dottore commercialista e Revisore legale. Già Responsabile del Servizio fiscale tributario in Associazione di categoria delle Piccole e medie imprese di Torino e Provincia (Api Torino). Simone Dimitri Consulente fiscale. Già funzionario dell’Ufficio fiscale e tributario dell’Associazione di categoria delle Piccole e medie imprese di Torino e Provincia (API Torino).

Clara Pollet, Simone Dimitri | Maggioli Editore 2022

Avvocato Rosario Bello

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