Fattura Elettronica 2021: nuovi codici e adeguamenti

Redazione 28/01/21
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Con il nuovo anno cambiano anche diverse specifiche tecniche della fattura elettronica, sono stati inseriti i nuovi codici e gli adeguamenti previsti nell’intervento dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020, entrati subito in vigore, ma con un periodo di tolleranza per i vecchi schemi preposti fino al 31 dicembre 2021. A partire dal 1° gennaio 2021 non ci sono deroghe. Per questo è importante conoscere le nuove specifiche e i nuovi codici a cui fare riferimento.

Prima di procedere a effettuare una nuova fattura, bisogna quindi verificare se il software che si usa sia stato aggiornato con i nuovi adeguamenti. È necessario fare attenzione sia per quanto riguarda la tipologia di documento, sia per i nuovi codici di Iva e ritenuta, tenendo presente che gli errori formali nell’emissione di una fattura, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del D. lgs 471/1997, possono prevedere una sanzione pecuniaria compresa tra i 250 e i 2000 euro.

H- 2 Nuovi codici Tipo Documento

I tipi di documento classificano la tipologia della fattura elettronica, permettendo così una migliore gestione. Ora che la compilazione manuale è diventata obsoleta, esistono molti siti che offrono assistenza professionale nell’emissione delle fatture elettroniche; tra questi, FatturaPRO permette di avere a disposizione un sistema di fatturazione intuitivo e semplificato, che rispetta e si aggiorna sempre su tutte le leggi e le regole in vigore.

Ai codici esistenti da inserire nella casella di Tipo Documento sono stati aggiunti altre nomenclature da tenere presente per la compilazione della Fattura elettronica. I nuovi codici sono i seguenti:

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

H- 2 Nuovi codici ritenute

Sono stati inseriti anche nuovi codici ed estensioni specifiche che servono a specificare con un grado maggiore di precisione le ritenute. Tra questi ci sono:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS; questo codice dovrà essere utilizzato all’interno della fattura ogni volta che il prestatore emette una fattura con una quota INPS a suo carico.
  • RT04 Contributo ENASARCO questo specifico codice è utilizzato ogni volta che la fattura viene emessa da un agente di commercio.
  • RT05 Contributo ENPAM; questo codice è specifico per le fatture emesse da medici con quota ENPAM a loro carico.
  • RT06 Altro contributo previdenziale.

H2 – Codici Natura Operazione

Esistono anche delle variazioni specifiche che distinguono delle sottocategorie che altro non sono se non estensioni semantiche delle operazioni avvenute; le nuove estensioni sono nelle sottocategorie N2 ovvero le fatture Non Soggette, N3 ovvero le Non Imponibili e le N6 che distinguono il Reverse Charge.

Si legga anche:”Il “reverse charge”

H3 – Che cos’è il Reverse Charge

Il reverse charge è un’inversione contabile, accettata per legge, dove sarà il committente del servizio a pagare l’imposta dell’IVA, invece del fornitore. L’effetto principale che si ottiene con questa tipologia è che il carico IVA sarà spostato all’acquirente e sarà egli stesso a pagarlo allo Stato, nell’alternativa più comune è il venditore che incassata l’imposta IVA e successivamente contribuisce questa somma allo Stato. Questa forma di auto fattura, può avvenire solo nel caso che entrambi i soggetti, ovvero venditore e acquirente, siano in possesso di partita iva e che il destinatario del bene, sia residente nel territorio dello Stato in cui viene emessa fattura.

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A seguito degli interventi legislativi, il meccanismo diapplicazione dell’inversione contabile (o reverse charge) è stato esteso a numerose altre fattispecie nel settore delle costruzioni e si applica nei casi di appalto, subappalto e di cessione di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali. Tale regime comporta che il cessionario/committente sia tenuto all’assolvimento dell’imposta, diventando non solo debitore dell’IVA relativa alla prestazione ricevuta dal cedente/prestatore, ma anche il soggetto obbligato al versamento all’erario del tributo, determinando così una variazione delle ordinarie modalità di fatturazione, relative all’operazione.Alla luce delle ultime novità dettate dalla Manovra correttiva 2017 e della più recente documentazione di prassi dell’Agenzia delle Entrate, questo nuovissimo volume analizza la disciplina relativa a questo istituto, illustra 150 casi concreti di applicazione o meno del reverse charge e fornisce al Professionista risposte ai numerosi interrogativi che nascono attuando questo procedimento.MASSIMO PIPINO Libero professionista in Torino, già responsabile del servizio fiscale presso la locale Associazione Imprenditoriale Edile, consulente fiscale dell’Ordine degli Ingegneri di Latina, pubblicista, autore di numerose pubblicazioni, collabora strettamente da diversi anni con il Commercialistatelematico. Si occupa prevalentemente di fiscalità immobiliare, contrattualistica pubblica e diritto del lavoro.VOLUMI COLLEGATIGuida all’IVA in edilizia e nel settore immobiliare 2017, Righetti & Associati – I Edizione 2017Split payment 2017, Nicola Forte – I Edizione 2017

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