Fattispecie penale dell’autoriciclaggio: la clausola di non punibilità

Redazione 23/10/18
Scarica PDF Stampa
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto, è intervenuta nel chiarire l’ambito applicativo della clausola di non punibilità espressa nel quarto comma dell’articolo 648 ter 1, così dirimendo i contrasti sorti in merito alla sua interpretazione.

Il fatto

Due ricorrenti ritenuti responsabili: il primo del delitto di cui all’articolo 648 ter 1 cod. pen., il secondo per il reato di cui all’articolo 648 bis cod.pen., il cui delitto presupposto è costituito dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, proponevano autonomi ricorsi avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Lucca aveva rigettato l’istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo emesso nei loro confronti.

I motivi di censura prospettati dalle difese riguardavano: la violazione dell’articolo 49/2 cod. pen., attesa la asserita inidoneità delle condotte ad integrare l’elemento materiale richiesto dagli articoli 648 ter 1 e 648 bis cod.pen., la violazione dell’articolo 43 cod. pen., con riferimento all’omessa motivazione sulla carenza dell’elemento psicologico, nonché la violazione dell’articolo 648 ter 1 cod. pen., in considerazione della mancata motivazione sulla censura in ordine alla clausola di non punibilità di cui al quarto comma della predetta norma, atteso l’utilizzo del denaro proveniente dal delitto per estinguere un finanziamento, in adempimento di una propria obbligazione.

Le motivazione della Corte Suprema

Dichiarando manifestamente infondate le prime due censure, è dal terzo motivo di doglianza che la Corte prende le mosse per far luce sulla corretta interpretazione e relativo ambito di operatività della suddetta clausola di non punibilità.

Il quarto comma dell’articolo 648 ter 1 cod. pen., a mente del quale “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale“, prevede, quindi, l’esclusione della punibilità per tale fattispecie di reato nell’ipotesi in cui i beni, che siano provento di delitto, vengano utilizzati per il solo soddisfacimento di esigenze di natura personale.

La Suprema Corte fanno riferimento al dibattito dottrinale relativo alla suddetta clausola, a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del delitto di autoriciclaggio, esponendo le due tesi che si sono sviluppate in merito al significato da attribuire alla locuzione “fuori dei casi di cui ai commi precedenti“.

Un primo orientamento, relativamente al quarto comma dell’articolo 648 ter 1 cod. pen., aderisce al significato letterale della disposizione, secondo il quale la fattispecie prevista risulta diversa ed autonoma rispetto a quelle previste nei commi precedenti. I fautori di questa tesi sostengono che la norma abbia una mera funzione di puntualizzazione del primo comma, atteso che alle medesime conclusioni si sarebbe potuti giungere sulla base di un’interpretazione “a contrario” del predetto comma. In particolare, la disposizione normativa nel sanzionare “l’impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto”, implicitamente esclude la punibilità nell’ipotesi in cui i proventi del delitto vengano impiegati per finalità di natura strettamente personale.

Una diversa imposizione offre a un’interpretazione estensiva del quarto comma dell’articolo 648 ter 1 cod. pen.,  stabilendo che un’interpretazione letterale della locuzione in questione renderebbe superfluo il comma stesso, in quanto mera ripetizione di quanto enunciato nei commi precedenti. Secondo questa parte di dottrina, infatti, a norma del quarto comma sarebbero non punibili tutte quelle condotte che, seppure integranti quelle tipizzate dal primo comma, abbiano come risultato finale quello della mera utilizzazione o godimento personale dei proventi del reato presupposto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, aderisce orientamento, mettendo in luce che la scelta da parte del legislatore di parole quali “mera”, “personale“, “godimento“, “utilizzazione“ sottintende la necessità di un uso diretto dei beni da parte dell’agente, escludendo che la causa di non punibilità possa estendersi ai casi in cui i proventi del delitto presupposto siano utilizzati per fini personali in maniera “indiretta“, a seguito ed all’esito di operazioni di riciclaggio che abbiano ostacolato concretamente l’individuazione della provenienza delittuosa.

Volume consigliato

Nuovi obblighi antiriciclaggio

Il volume consente di orientarsi fra le novità della Legislazione antiriciclaggio, previste a seguito del recepimento della IV Diret- tiva, avvenuto per effetto del D.Lgs. n. 90/2017. L’autore si sofferma su ciò che le nuove disposizioni concreta- mente comportano per la lunga schiera dei soggetti coinvolti, individuati dal rinnovato art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 e che di seguito si elencano in via sommaria:›  persone fisiche o giuridiche;› intermediari bancari e finanziari (società fiduciarie, media- tori creditizi, agenti in attività finanziaria, cambio valuta pro- fessionali);› professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili, con- sulenti del lavoro, notai, avvocati, revisori legali e società di revi- sione legale, associazioni di categoria, CAF e patronati);› operatori non finanziari (es.: operatori professionali in oro, mediatori immobiliari, società di recupero crediti, ecc.);›  operatori di gioco, sia on line che su rete fisica;›  società di gestione di strumenti finanziari e simili.La praticità dell’opera è accentuata dalla presenza della moduli- stica per gli adempimenti, riportata anche in formato digitale per la personalizzazione e la stampa.REQUISITI MINIMI HARDWARE E SOFTWARE- Sistema operativo Windows® XP o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)- Acrobat Reader, per la visualizzazione dei documenti PDFGIUSEPPE MICELI Giurista abilitato alla professione forense e Profes- sore a contratto presso l’Università Niccolò Cusano. Laureato presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con tesi di laurea in Diritto processuale penale, dal titolo “Prove penali e inutilizzabilità”. Ha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato nel 2008, presso la Corte d’Appello di Roma. È do- cente a contratto al Master I Livello in “Data Analyst” e al Master I Livello in “Sicurezza delle reti informa- tiche” dell’Università Niccolò Cusano. È Cultore della materia in Diritto Industriale e Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi Camerino e Cultore della materia in Scienze Giuridiche ed Economiche presso l’Università Unitelma Sapienza. Ha superato con valutazione “Ottimo” il X Corso in Intelligence da Fonti Aperte (OSINT) presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Ha frequentato il 10° Corso per Consigliere Giuridico nelle Forze Armate, presso l’ISSMI del Centro Alti Studi per la Difesa. È docente al Master Meliusform in “Anticor- ruzione, Trasparenza, Antiriciclaggio e Antiusura” e per il modulo Antiriciclaggio ai Master in “Avvocati d’affari” e “Giuristi d’impresa”. 

Giuseppe Miceli | 2017 Maggioli Editore

19.00 €  18.05 €

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento