Fattispecie di ammissibilità di un’offerta a costo zero e quindi di riforma della sentenza di primo grado di annullamento dell’aggiudicazione

Lazzini Sonia 05/03/09
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In tema di proposte a costo zero, è condivisibile la tesi del primo giudice secondo la quale < l’offerta a costo zero di alcuni servizi di vigilanza si risolve in una arbitraria scelta imprenditoriale capace di ripercuotersi sul versante della leale concorrenza e sulla stessa qualità del servizio e sia, pertanto, da sanzionare con l’annullamento dell’aggiudicazione.> oppure è condivisibile la tesi della partecipante per cui il costo zero sia giustificato dal fatto che il servizio < sia svolto durante il medesimo arco temporale e dallo stesso personale, remunerato con maggiorazione del prezzo rispetto ai minimi di tariffa richiesti dal capitolato, già impegnato in un servizio identico ma per altre zone>
 
A giudizio del Collegio, legittimamente la commissione aggiudicatrice ha ritenuto sufficiente tale giustificazione.Il capitolato di gara prevede, infatti, che il servizio dovesse essere reso mediante ronda da attestare con punzonature nei diciotto plessi indicati, da effettuarsi ogni tre ore. Tra questi, la ricorrente ne ha individuato cinque la cui inglobazione nel giro di perlustrazione relativo agli altri otto rendeva possibile rendere il servizio nel medesimo arco temporale delle tre ore, e remunerativo il corrispettivo richiesto. Nessuna illogicità è dato rinvenire in tale modalità dell’offerta, che si è concretizzata in termini complessivi di poco dissimili da quelli proposti dalla concorrente controinteressata, e che non ha raggiunto la soglia di anomalia
 
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 732 del 9  febbraio 2009, inviata per la pubblicazione in data 11 febbraio 2009, emessa dal Consiglio di Stato
 
La società ALFA srl e l’Università del Salento (già Università degli studi di Lecce) chiedono, con distinti ricorsi, la riforma della sentenza con la quale il TAR della Puglia ha accolto il ricorso della BETA srl per l’annullamento dell’aggiudicazione alla ALFA del servizio di vigilanza degli immobili dell’Università stessa.
 
     I ricorsi devono essere riuniti, data la loro connessione oggettiva.
 
     La stazione appaltante, che doveva procedere all’aggiudicazione al concorrente che avesse offerto il prezzo complessivamente più basso, ha individuato nella ALFA la vincitrice, non ravvisando alcuna preclusione nella circostanza che alcune delle voci facenti parte del servizio richiesto fossero offerte a costo zero.
 
     Il TAR, dopo aver respinto la richiesta di cautela con ordinanza n. 1153 del 2005 (confermata in appello), ha poi, con la sentenza impugnata, ritenuto che l’offerta a costo zero di alcuni servizi si risolvesse in una arbitraria scelta imprenditoriale capace di ripercuotersi sul versante della leale concorrenza e sulla stessa qualità del servizio e fosse, pertanto, da sanzionare con l’annullamento dell’aggiudicazione.
 
     Giova a questo proposito ricordare come il costo zero si riferisca alla vigilanza a quattro edifici tra quelli posti in gara, e sia stata giustificata dalla BETA con la possibilità che essa, nell’ambito del servizio globalmente offerto, sia svolta durante il medesimo arco temporale e dallo stesso personale, remunerato con maggiorazione del prezzo rispetto ai minimi di tariffa richiesti dal capitolato, già impegnato nelle ronde con punzonature nei plessi “edificio ex collegio *******, ******, Centro Ecotecne e ex villa ******”.
 
     A giudizio del Collegio, legittimamente la commissione aggiudicatrice ha ritenuto sufficiente tale giustificazione.
 
     Il capitolato di gara prevede, infatti, che il servizio dovesse essere reso mediante ronda da attestare con punzonature nei diciotto plessi indicati, da effettuarsi ogni tre ore. Tra questi, la ALFA ne ha individuato cinque la cui inglobazione nel giro di perlustrazione relativo agli altri otto rendeva possibile rendere il servizio nel medesimo arco temporale delle tre ore, e remunerativo il corrispettivo richiesto. Nessuna illogicità è dato rinvenire in tale modalità dell’offerta, che si è concretizzata in termini complessivi di poco dissimili da quelli proposti dalla concorrente BETA, e che non ha raggiunto la soglia di anomalia.
 
     Il ricorso in appello è conclusivamente fondato; e, poiché sono da respingere le questioni proposte in primo grado dalla BETA, non esaminate dal TAR e ora riproposte (la prima, relativa alla mancata produzione da parte di ALFA del certificato richiesto dall’art. 3 punto 1.7 delle norme di partecipazione, a cagione della natura di mera irregolarità non viziante della produzione; la seconda, poiché la dedotta incompletezza della dichiarazione prescritta dall’art. 3 punto 1.2 delle medesime norme deve essere interpretata non quale causa di esclusione, ma nel senso dell’inesistenza delle situazioni indicate), la sentenza impugnata merita la riforma richiesta, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado
 
 
 
A cura di *************
 
 N.732/09
Reg.Dec.
N. 1414-1437 Reg.Ric.
ANNO   2008
Disp.vi nn. 756-757
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello nn. 1414/2008 e 1437/2008 proposti rispettivamente:
1) ric. n. 1414/2008, proposto dall’Istituto di vigilanza “ALFA S.R.L.”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ***************** con domicilio eletto in Roma via F. Cesi n. 21, presso l’Avv. *****************;
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE, in persona del Rettore in carica, non costituita;
e nei confronti
dell’Istituto di vigilanza “LA BETA S.R.L.”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ************ con domicilio eletto in Roma via Mantegazza n. 24, presso il Cavalier ************;
2) ric. n. 1437/2008 dall’UNIVERSITA’ DEL SALENTO (GIA’ UNIVERSITA’  STUDI DI LECCE), in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;  
contro
l’Istituto di vigilanza “LA BETA S.R.L.”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ************ con domicilio eletto in Roma via Mantegazza n. 24, presso il Cavalier ************;
e nei confronti
dell’Istituto di vigilanza “ALFA S.R.L.”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ***************** con domicilio eletto in Roma via F. Cesi n. 21, presso l’Avv. *****************;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Lecce n. 55/2008 del 9/1/2008.
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008 relatore il Consigliere ***************. Uditi l’avv. ******* (ric. n. 1414/2008) l’avv. dello Stato ******** e l’avv. ******* (ric. n. 1437/2008);
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
     La società ALFA srl e l’Università del Salento (già Università degli studi di Lecce) chiedono, con distinti ricorsi, la riforma della sentenza con la quale il TAR della Puglia ha accolto il ricorso della BETA srl per l’annullamento dell’aggiudicazione alla ALFA del servizio di vigilanza degli immobili dell’Università stessa.
     I ricorsi devono essere riuniti, data la loro connessione oggettiva.
     La stazione appaltante, che doveva procedere all’aggiudicazione al concorrente che avesse offerto il prezzo complessivamente più basso, ha individuato nella ALFA la vincitrice, non ravvisando alcuna preclusione nella circostanza che alcune delle voci facenti parte del servizio richiesto fossero offerte a costo zero.
     Il TAR, dopo aver respinto la richiesta di cautela con ordinanza n. 1153 del 2005 (confermata in appello), ha poi, con la sentenza impugnata, ritenuto che l’offerta a costo zero di alcuni servizi si risolvesse in una arbitraria scelta imprenditoriale capace di ripercuotersi sul versante della leale concorrenza e sulla stessa qualità del servizio e fosse, pertanto, da sanzionare con l’annullamento dell’aggiudicazione.
     Giova a questo proposito ricordare come il costo zero si riferisca alla vigilanza a quattro edifici tra quelli posti in gara, e sia stata giustificata dalla BETA con la possibilità che essa, nell’ambito del servizio globalmente offerto, sia svolta durante il medesimo arco temporale e dallo stesso personale, remunerato con maggiorazione del prezzo rispetto ai minimi di tariffa richiesti dal capitolato, già impegnato nelle ronde con punzonature nei plessi “edificio ex collegio *******, ******, Centro Ecotecne e ex villa ******”.
     A giudizio del Collegio, legittimamente la commissione aggiudicatrice ha ritenuto sufficiente tale giustificazione.
     Il capitolato di gara prevede, infatti, che il servizio dovesse essere reso mediante ronda da attestare con punzonature nei diciotto plessi indicati, da effettuarsi ogni tre ore. Tra questi, la ALFA ne ha individuato cinque la cui inglobazione nel giro di perlustrazione relativo agli altri otto rendeva possibile rendere il servizio nel medesimo arco temporale delle tre ore, e remunerativo il corrispettivo richiesto. Nessuna illogicità è dato rinvenire in tale modalità dell’offerta, che si è concretizzata in termini complessivi di poco dissimili da quelli proposti dalla concorrente BETA, e che non ha raggiunto la soglia di anomalia.
     Il ricorso in appello è conclusivamente fondato; e, poiché sono da respingere le questioni proposte in primo grado dalla BETA, non esaminate dal TAR e ora riproposte (la prima, relativa alla mancata produzione da parte di ALFA del certificato richiesto dall’art. 3 punto 1.7 delle norme di partecipazione, a cagione della natura di mera irregolarità non viziante della produzione; la seconda, poiché la dedotta incompletezza della dichiarazione prescritta dall’art. 3 punto 1.2 delle medesime norme deve essere interpretata non quale causa di esclusione, ma nel senso dell’inesistenza delle situazioni indicate), la sentenza impugnata merita la riforma richiesta, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
     Le spese del giudizio possono, tuttavia, essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie gli appelli, previa riunione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
     Spese compensate.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
***************  Presidente
***************  Consigliere
****************  Consigliere
*****************  Consigliere
***************  Consigliere est. 
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere       Segretario
***************   ***************** 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
**************** 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero…………………………………………………………………………………. 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
                                    Il Direttore della Segreteria
 
N.R.G. 1414-1437/2008

Lazzini Sonia

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