Fase tre: riapertura dei confini

Redazione 04/06/20
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https://youtu.be/MOojBn46tIU

Dal 3 giugno apriamo i nostri confini regionali, questo significa che ci potremo spostare da regione a regione senza nessuna autocertificazione. E’ una decisione che abbiamo preso in piena consapevolezza perché la curva dei dati ci dice che la strategia adottata sta funzionando. I numeri sono incoraggianti, gli ultimi monitoraggi non segnalano situazioni critiche né situazioni di accumuli negli ospedali».  A dichiararlo è il premier Giuseppe Conte, tornato a parlare alla nazione dal cortile di Palazzo Chigi nel giorno che sancisce la riapertura dei confini tra le regioni.

Da ora non si dovrà più utilizzare l’autocertificazione.

Spostamenti tra Stati

Dal 3 giugno sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
  • Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  • Andorra, Principato di Monaco;
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania.

Dal 3 al 15 giugno agli spostamenti da e per Stati diversi rispetto a quelli sopra elencati continuano ad applicarsi le stesse regole che fino al 2 giugno valgono per tutti gli spostamenti da e per l’estero. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ricordiamo inoltre che il ministero dell’Interno aveva diffuso il 19 maggio, una Circolare ai prefetti, che qui alleghiamo, fornendo indicazioni applicative sul decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.

In merito agli spostamenti, nella circolare viene evidenziato che, a decorrere dal 3 giugno 2020gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali (dd.P.C.M.) adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree (art. 1, comma 3, D.L. n. 33/2020).

Anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali (art.1, comma 4, D.L. n. 33/2020). Dal 18 maggio 2020, sono comunque consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti (art.1, comma 5, D.L. n. 33/2020).

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata (art. 1, comma 6, D.L. n. 33/2020).

Redazione

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