Errore medico e gravidanza: ospedale condannato al risarcimento

Errore nella diagnosi e terapia in gravidanza: il tribunale condanna l’ospedale per la somministrazione di un farmaco non indispensabile.

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L’ospedale deve risarcire i danni alla gestante se questa ha dovuto interrompere la gravidanza a causa del farmaco non indispensabile prescritto dai sanitari. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Cosenza -sentenza n. 1591 del 23-10-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_COSENZA_N._1591_2025_-_N._R.G._00003641_2020_DEPOSITO_MINUTA_23_10_2025__PUBBLICAZIONE_23_10_2025.pdf 171 KB

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Indice

1. Ricostruzione dei fatti e iter clinico della paziente


Una signora era costretta a recarsi nel Pronto Soccorso di un ospedale calabrese in quanto, a seguito di uno sforzo fisico durante l’esecuzione di lavori domestici, notava la comparsa di una tumefazione in sede epigastrica. I sanitari dell’ospedale diagnosticavano la presenza di un’ernia e le consigliavano di sottoporsi ad intervento chirurgico per la alloplastica della parete addominale, che la paziente effettivamente eseguiva un paio di giorni dopo.
Poiché nei giorni successivi all’intervento la paziente avvertiva episodi di crampi addominali accompagnati da nausea e vomito, effettuava un nuovo accesso presso la struttura sanitaria e i sanitari che avevano eseguito l’intervento le consigliavano l’assunzione di due farmaci (il Levopraid e il Noxium).
Qualche giorno dopo, la paziente si recava nuovamente al Pronto Soccorso dell’ospedale in quanto gli erano comparsi un edema e dei fastidi alla gamba sinistra e i medici della struttura sanitaria diagnosticavano una trombosi venosa profonda alla gamba sinistra.
In considerazione del fatto che la terapia prevista per contrastare la trombosi era la somministrazione di un anticoagulante, i sanitari sceglievano di prescrivere il medicinale Coumadin.
Pertanto, poiché la paziente aveva segnalato un ritardo mestruale e la predetta medicina non può essere somministrata in gravidanza a causa degli elevati rischi di danni al feto, i sanitari sottoponevano la signora ad un test di gravidanza mediante esame delle urine.
Il test dava esito negativo e pertanto la paziente iniziava la somministrazione del Coumadin.
Nei giorni successivi, la paziente avvertiva ancora nausea e dolori addominali, pertanto i sanitari della convenuta le diagnosticavano una colica addominale e le prescrivevano un altro medicinale (il Plasil) per il trattamento della nausea.
Infine, nei giorni successivi, poiché i predetti sintomi continuavano a persistere, la paziente si rivolgeva nuovamente all’ospedale convenuto, dove i sanitari eseguivano un esame ecografico addominale da cui emergeva lo stato di gravidanza della paziente.
Così, in considerazione della continuata assunzione del farmaco anticoagulante Comumadin e delle controindicazioni della sua assunzione durante la gravidanza, la paziente – su consiglio dei sanitari – decideva di interrompere la gravidanza.
Ritenendo che detta interruzione di gravidanza era stata necessaria per evitare che il figlio nascesse con malformazioni a causa del farmaco Coumadin che la paziente aveva assunto durante la gravidanza su indicazione dei sanitari dell’ospedale e ritenendo detta indicazione erronea, la paziente adiva il tribunale di Cosenza per far accertare la responsabilità della struttura sanitaria per gli errori e omissioni che avevano portato a detto interruzione forzata di gravidanza. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.Francesco Angelini, Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Francesco Barucco, Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Bruno Tassone, Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.

 

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2. Criteri giuridici e qualificazione del danno


Prima di esaminare il caso concreto, il giudice ha ricordato che nella materia della responsabilità per malpractice medica, l’attore paziente danneggiato (oltre ad allegare l’inadempimento imputabile della struttura sanitaria) deve provare il nesso di causalità tra la condotta dei medici e il danno subito, la cui sussistenza deve essere riscontrata applicando il criterio del più probabile che non.
In applicazione di detto criterio, il paziente deve dimostrare che dagli elementi desumibili dal caso concreto vi sia la probabilità logica che il comportamento posto in essere dal sanitario abbia causato o concorso a causare il danno e che non vi sono possibili elementi causali alternativi.
In secondo luogo, il giudice ha analizzato la tipologia di danni invocati dall’attrice nel giudizio.
In particolare, la paziente lamenta di aver subito una sofferenza psicologica generata dalla perdita del frutto del concepimento e dalla conseguente frustrazione della aspettativa della genitorialità.
Secondo il giudice tale danno può essere definito come la perdita di una relazione affettiva potenziale, distinto ed autonomo rispetto al danno da perdita del rapporto parentale.

3. Responsabilità sanitaria e quantificazione del risarcimento


Nel caso di specie, la CTU svolta in giudizio ha accertato che la condotta dei sanitari dell’ospedale convenuto hanno tenuto una duplice condotta censurabile.
Da un lato, hanno omesso di accertare tempestivamente lo stato di gravidanza della paziente, in quanto hanno impiegato un metodo di accertamento errato. Infatti, il fatto che il test impiegato (cioè quello delle urine) presenta uno scarto, anche se minimo, di fallibilità avrebbe dovuto indurre i sanitari ad effettuare un esame più affidabile poiché la paziente aveva già riferito loro un ritardo mestruale significativo.
Invece, i sanitari non hanno prospettato alla paziente l’esecuzione di un secondo test di conferma, né le hanno consigliato di effettuare un diverso tipo di test.
Tale omissione diagnostica ha indotto la paziente ad assumere il farmaco Coumadin per trattare la trombosi venosa profonda alla gamba destra, con conseguenti effetti potenzialmente dannosi per il nascituro.
Dall’altro lato, i sanitari hanno errato nella individuazione del farmaco da somministrare alla paziente per la cura della trombosi venosa.
Infatti, secondo i CTU, il trattamento con eparina a basso peso molecolare era da ritenersi la prima scelta che avrebbero dovuto fare i sanitari, soprattutto tenuto conto che vi era un sospetto di gravidanza. Mentre, il trattamento con Coumadin non era indispensabile per curare la patologia in questione.
Inoltre, i CTU hanno escluso che gli altri farmaci assunti dalla paziente (cioè il Levopraid, il Nexium e il Plasil) potessero incidere sulla opportunità o meno di portare a termine la gravidanza.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che gli altamente probabili danni al feto e le conseguenti gravi malformazioni che il nascituro avrebbe potuto sviluppare sarebbero stati conseguenza della somministrazione del farmaco Coumadin e pertanto la scelta dell’attrice di interrompere la gravidanza deve ritenersi causata da tali rischi altamente probabili di gravi malformazioni.
Conseguentemente, il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità della struttura sanitaria.
Per quanto riguarda il danno psicologico lamentato dall’attrice, il giudice ha ritenuto che tale tipologia di danno può ritenersi provato in via presuntiva, in quanto risponde ad una regola di esperienza comune che una perdita di tale genere sia fonte di sofferenza per i potenziali genitori, privati della gioia ordinariamente legata alla nascita di un figlio.
Conseguentemente, il giudice ha provveduto alla sua liquidazione in via equitativa. Infatti, non essendo possibile applicare i valori previsti nelle Tabelle di Milano in difetto di specifica voce di danno come quella del caso in esame, il giudice ha ritenuto di poter usare i valori di dette tabelle previsti per il danno da perdita del rapporto parentale come un parametro orientativo. Così, tenuto conto della diversa consistenza ontologica dei due tipi di danni e quindi del fatto che la relazione parentale non era ancora in atto nonché dello stato iniziale della gravidanza e dell’età della gestante e della consistenza del suo nucleo familiare, il giudice ha liquidato una somma pari ad un terzo del valore minimo previsto dalle tabelle milanesi per il danno da perdita del rapporto parentale.   

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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