Far cadere la cenere o le cicche di sigarette sul terrazzo dell’inquilino sottostante, può comportare conseguenze penali

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Il condòmino R.I è stato condannato in primo grado, dal Tribunale di Palermo, a pagare l’ammenda di 120 euro per aver gettato nel piano sottostante rifiuti vari, tra i quali, cenere, cicche di sigarette, oltre a detersivi corrosivi come la candeggina. In particolare, il giudice di primo grado lo ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv, e 674 c.p..

L’articolo 674 è rubricato “Getto pericoloso di cose”, e dispone che “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei caso non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.

La corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 16459/2013, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla R.I. col quale impugnava la suddetta sentenza di primo grado.

Questo è il nuovo orientamento del giudice di legittimità, in quanto in passato non sono mancate pronunce in senso difforme.

 

L’orientamento precedente.

La Corte di Cassazione, Sez. penale, n. 27625/2012, ha statuito che: “Il condòmino che scuote tappeti o tovaglie, facendo, così, cadere briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo del condomino sottostante non risponde del reato di getto pericolo di cose di cui all’art. 674, per impossibilità di causare, con tale condotta, imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice. Tale norma, infatti, deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti”.

Dunque l’articolo 674 viene interpretato in modo strettamente letterale. Come emerge dalla massima, escludendo che dal comportamento in questione possano derivare imbrattamenti o molestie alle persone – in quanto l’unico a subirne le conseguenze è il condòmino sottostante – la Corte, con questo precedente orientamento, stabilisce che tale comportamento non configura il reato di “Getto pericoloso di cose”.

 

L’orientamento attuale.

Giungendo a tempi più recenti possiamo citare la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione penale, n. 16459/2013, (di cui si è accennato all’inizio) la quale ha sostanzialmente stabilito che costituisce reato il comportamento del vicino che getta rifiuti sul balcone del condòmino sottostante.

Con questa recente pronuncia, inoltre, si possono trarre anche altri importanti insegnamenti (come in effetti accade sempre con tutte le sentenze, specialmente con quelle della Cassazione). Tra questi insegnamenti spiccano quelli inerenti alla motivazione e alle questioni relative alla competenza delle sezioni distaccate.

Per quanto riguarda la competenza delle sezioni distaccate, oggetto del primo motivo di censura, il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere competente la sezione distaccata del Tribunale di Palermo, e non il Tribunale centrale.

La corte di Cassazione, invece, statuisce che “la censura è totalmente priva di pregio”. Precisamente, prosegue la Corte, è stato più volte affermato, dalla stessa Corte, che le sezioni distaccate “non possono essere considerate degli uffici autonomi ma costituiscono semplici articolazioni dall’unico ufficio da cui dipendono”. E questo vale sia per il Tribunale che per la Corte d’appello. Di conseguenza, aggiunge la corte, “la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non dà luogo a nullità, né è ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra esse”.

 

Per quel che riguarda la motivazione, la Corte anzitutto ritiene “logica e corretta” quella della sentenza impugnata, dopodichè stabilisce che il giudice di primo grado è giunto alla affermazione della colpevolezza sulla base di una “esaustiva valutazione della piattaforma probatoria, i cui elementi confermativi della tesi accusatoria, sono stati puntualmente richiamati dal decidente”.

Così, la Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di impugnazione, perchè con esso si tende ad una “analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie sulle quali al giudice di legittimità è precluso procedere ad un nuovo esame estimativo”.

Emerge perciò, il principio secondo il quale la Corte di Cassazione non può esaminare nuovamente ciò che è emerso in sede istruttoria, in quanto non può “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi”.

Inoltre, al giudice di legittimità è altresì inibito “saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo, che la sorregge, ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”.

Il giudice di legittimità richiama poi un principio già espresso con sentenza della Cassazione a S.U. 2/7/1997, in base al quale tale Corte non ha il potere di rileggere gli elementi di fatto posti alla base della decisione, perchè la loro valutazione è rimessa in via esclusiva al giudice di merito, e “senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali”.

 

Infine, possiamo cogliere un altro aspetto importante di tale pronuncia, che consiste nel contribuire a disciplinare i rapporti tra i condòmini. Infatti, fissando una sorta di limite di tollerabilità dei comportamenti altrui, si possono evitare quegli atteggiamenti che, secondo il personale sentire, potrebbero apparire come non lesivi della sfera dei diritti del prossimo. Sarebbe comunque auspicabile tentare prima di tutto di risolvere le liti in via bonaria, perché intraprendere le vie legali, subito e “di getto”, potrebbe comportare un notevole dispendio di denaro. Infatti, la Corte suprema di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento in favore della Cassa della Ammende della somma di euro 1.000,00.

Marcello Pugliese

Pugliese Marcello

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