Famiglia e Comunione de residuo: intervento delle SSUU

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A cura di: avv. Vincenzo Crescenzo, notaio Monica Laudisio  

    Indice

  1. Il caso
  2. La decisione
  3. Il commento 

1. Il caso

La fattispecie sottoposta all’attenzione della Suprema Corte ha ad oggetto, tra l’altro, l’acquisto da parte del marito in comunione legale di un’area fabbricabile da destinare a servizio della propria attività d’impresa individuale.

Nell’atto di acquisto dell’area la moglie dell’acquirente interviene per dichiarare che l’acquisto non rientra nella comunione dei beni, in quanto da considerarsi necessario all’esercizio della professione del marito ai sensi dell’art. 179 lett. d) c.c.

Intervenuta la pronuncia di separazione giudiziale, la moglie, ritenuta sciolta la comunione, agisce in giudizio al fine di veder riconosciuta ex art. 178 c.c. la caduta in comunione dei beni aziendali acquistati dal marito e conseguente suo diritto di comproprietà pari al 50% dei fondi e di quanto su di essi edificato.

All’esito del primo grado, il Tribunale territorialmente competente, dichiara la comproprietà in capo alla moglie del 50% dei beni oggetto di giudizio, dovendosi applicare al caso di specie, come ritenuto dall’attrice, non l’art. 179 lett. d) c.c., bensì l’art. 178 c.c., in tema di “comunione de residuo”.

Proposto appello, la Corte territorialmente competente conferma la sentenza di primo grado quanto all’applicazione al caso di specie dell’art. 178 c.c. al posto dell’art. 179 lett. d) c.c., dichiarando che, per effetto dello scioglimento della comunione, la moglie va riconosciuta titolare, non di un diritto di comproprietà pari al 50% sui beni, bensì di un diritto di credito corrispondente al 50% del valore dei beni costituenti l’impresa esercitata a titolo personale dal marito durante il matrimonio.

La Corte di Appello, dopo aver escluso che i beni fossero stati acquistati dal marito per l’esercizio della propria attività professionale – e quindi personali ex art. 179 c.c. – dichiara che essi sono da considerarsi funzionalmente destinati all’esercizio dell’impresa individuale dello stesso e, pertanto, oggetto di comunione de residuo. Ribaltando le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale di primo grado, la Corte di Appello conclude per il riconoscimento in capo alla moglie di un diritto credito e non di un diritto di comproprietà sui beni in oggetto.

Avverso tale sentenza non definitiva di secondo grado, la moglie propone ricorso in Cassazione, la cui Seconda Sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 28872 del 19 ottobre 2021, rimette il ricorso al Primo Presidente in vista di una rimessione alla Sezioni Unite della questione di massima importanza concernente la natura del diritto vantato dal coniuge non titolare dell’azienda sui beni dell’azienda stessa ex art. 178 c.c.

2. La decisione

Le Sezioni Unite, valutata la questione oggetto dell’ordinanza di rimessione, optano per la tesi della natura creditizia del diritto nascente dalla comunione de residuo, riconoscendo un diritto di compartecipazione sul piano creditizio, pari alla metà dell’ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione de residuo, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passività, affermando il seguente principio di diritto: “Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data”.


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3. Il commento

La decisione sopra richiamata, ci consente di riesaminare, alla luce della fattispecie e del principio di legittimità dettato, le seguenti problematiche.

Beni destinati all’esercizio dell’impresa e beni destinati all’esercizio della professione

L’art. 178 c.c. prevede che “I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa”.

L’art. 179 lett. d) stabilisce che “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge […] i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione”, specificando al comma 2 che: “L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”.

L’art. 178 c.c. regola, dunque, i beni destinati all’esercizio dell’impresa, mentre l’art. 179 lett. d) c.c. i beni che servono all’esercizio della professione. Il loro trattamento giuridico è diverso, in quanto, mentre i primi sono oggetto di comunione de residuo, i secondi restano beni personali del coniuge alla cui professione sono destinati.

Con riguardo ai beni professionali, affinchè possano considerarsi tali, occorre che il coniuge acquirente eserciti in concreto un’attività professionale e che vi sia una correlazione funzionale tra il bene acquistato e l’attività esercitata. Per la qualificazione dell’attività professionale, la prevalente dottrina ritiene che essa vada intesa in senso ampio, ricomprendendo non solo le professioni liberali, ma qualsiasi attività non occasionale di lavoro, purchè non costituente attività d’impresa (F. Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, Milano 1984; F. Santosuosso, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino 1983; V. De Paola – A. Macrì, in Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1978; G. Santarcangelo, in La volontaria Giurisdizione, Milano 1985; A. Finocchiaro – M. Finocchiaro, in Diritto di Famiglia, Milano 1985). Quanto alla correlazione funzionale, il verbo “servire”, utilizzato dal legislatore, viene interpretato in due differenti accezioni. Secondo un’interpretazione restrittiva (A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2009), il bene deve risultare come assolutamente indispensabile per l’attività professionale, di guisa che non rientrerebbe in tale categoria, ad esempio, lo studio acquistato dall’avvocato per svolgervi la propria attività professionale, potendo il professionista raggiungere il medesimo scopo anche attraverso un semplice contratto di locazione. L’interpretazione prevalente (A. Finocchiaro – M. Finocchiaro, in Diritto di Famiglia, cit.; F. Santosuosso, Il regime patrimoniale della famiglia, cit.; V. De Paola – A. Macrì, in Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, cit.; F. Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, cit.) ritiene, invece, sufficiente la sussistenza di una correlazione oggettiva tra l’attività professionale e il bene, affinchè quest’ultimo possa considerarsi personale. Trattandosi di un criterio interpretativo più duttile ed elastico, esso andrà chiaramente applicato e valutato caso per caso.

Oltre ai suddetti due requisiti specifici, in caso di beni immobili o mobili registrati di cui all’art. 2683 c.c., occorrerà, ai sensi dell’art. 179 co. 2 c.c., l’intervento in atto dell’altro coniuge al fine di confermare la personalità dell’acquisto.

Della natura giuridica di tale dichiarazione si è molto discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza.

A sostegno della natura negoziale di tale dichiarazione si cita un famoso, ma risalente, pronunciato di legittimità (Cass. 8 giugno 1989, n. 2688), ormai superato dalla giurisprudenza più recente, per la quale trattasi, più correttamente, di dichiarazione di scienza, diretta semplicemente a confermare la ricorrenza delle circostanze di fatto previste dall’art. 179 c.c. per la personalità dell’acquisto. La natura meramente ricognitiva di tale dichiarazione comporta che con essa il coniuge non acquirente non sta rifiutando il coacquisto del bene, ma sta solo dichiarando la sussistenza delle condizioni di fatto previste dalla norma per la personalità dello stesso. Da tali pronunciati giurisprudenziali si deduce l’attuale inammissibilità di una dichiarazione ex art. 179 co. 2 c.c. in caso di mancata ricorrenza delle condizioni previste dalla norma alle lettere c), d) ed f), con la conseguenza che un’eventuale falsa dichiarazione del coniuge non impedirà la caduta in comunione del bene (Cassazione 27 febbraio 2003 n. 2954).

In tal senso si esprime la più recente giurisprudenza, “Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/12/2021, n. 40423), finendo per escludere ogni ammissibilità del c.d. rifiuto del coacquisto, intendendosi per tale la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente di personalità del bene anche in assenza delle circostanze di fatto esplicitamente richiamate nell’art. 179 lett.), d) ed f): “in presenza di una ipotesi di acquisto rientrante nell’ambito dell’art. 179, co. 1, lett. b), c.c., non rileva la dichiarazione di cd. “rifiuto al coacquisto” eseguita dal coniuge non intestatario in atto, non essendo la predetta ipotesi di cui alla lett. b) del primo comma, richiamata dal successivo ultimo comma del medesimo art. 179c.c. Di conseguenza, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l’acquisto di un bene, quest’ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all’entità della donazione ricevuta, e non invece per l’intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell’intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/07/2021, n. 20336).

La sentenza in commento appare conforme al suddetto orientamento nel ritenere che nel caso in esame “…risultava essere unico acquirente ed intestatario il C., mentre l’attrice, pure intervenuta alla stipula, aveva dichiarato che gli immobili oggetto degli acquisti non rientravano nella comunione dei beni in quanto da considerarsi necessari per l’esercizio della professione del C, e ciò in conformità dell’art. 179 lett. d) c.c. Sul presupposto dell’assunta erroneità di quest’ultima dichiarazione e dell’applicabilità dell’art. 178 c.c., in luogo del citato art. 179 lett. d) c..

La Cassazione a Sezione Unite lascia, quindi, emergere, nel suddetto obiter dictum, l’irrilevanza dell’intervento alla stipula del coniuge, al fine di rendere la dichiarazione ex art. 179 co. 2 c.c., ove tale dichiarazione non risulti veritiera e dimostrabile nel caso concreto.

Qualificazione giuridica del diritto spettante al coniuge nella comunione de residuo

Posta la riconduzione della presente fattispecie alla disciplina dell’art. 178 c.c. e quindi alla c.d. comunione de residuo, la Suprema Corte affronta il dibattuto quesito della qualificazione giuridica del diritto spettante al coniuge allo scioglimento della comunione. Mentre in primo grado la Corte Territoriale aveva attribuito alla moglie un diritto di comproprietà pari al 50% dei beni aziendali, la Corte di Appello riformava la sentenza, ritenendo attribuibile alla stessa solo un diritto di credito. Su tale conflitto sono state chiamate ad esprimersi le Sezioni Unite nella sentenza in commento.

A favore della tesi della natura reale del diritto attribuito al coniuge non imprenditore, le Sezioni Unite richiamano quella parte della giurisprudenza (Cass. n. 2680/2000; Cass. n. 7060/2004; Cass. n. 19567/2008; Cass. n. 13760/2015) facente riferimento al dato normativo e alle prevalenti esigenze di tutela del coniuge non imprenditore. La lettera dell’art. 178 c.c. espressamente dichiara che “si considerano oggetto della comunione” (rectius comunione ordinaria) sempre che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione legale; mentre l’art. 192 c.c., nel regolare i rimborsi e le restituzioni da effettuare tra coniugi al cessare del regime di comunione legale, nulla prevede in ordine ai beni della comunione de residuo. Infine, la contitolarità dei beni aziendali preserverebbe il coniuge non imprenditore dal concorso con i creditori del coniuge imprenditore.

A favore della tesi della natura creditizia del diritto, la dottrina (A. Auciello, F. Badiali, C. Iodice, S. Matteo, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2000) e la prevalente giurisprudenza (Cass. n. 7060/1986; Tribunale di Camerino 5 agosto 1988; Cass. n. 4533/1997; Cass. n. 6876/2013) tendono a valorizzare le esigenze sottese alla ratio della comunione de residuo, ossia quelle dirette a consentire, da un lato, la libera iniziativa imprenditoriale del coniuge acquirente, dall’altro, la legittima aspettativa dell’altro coniuge agli incrementi di valore dei beni aziendali. Inoltre, affermare l’automatico venire in essere di una situazione di contitolarità reale dei cespiti aziendali potrebbe risultare pregiudizievole per i terzi, i quali potrebbero non avere consapevolezza dell’assoggettamento dei beni al regime di comunione.

La conclusione cui giunge la Suprema Corte è, come anticipato, il riconoscimento al coniuge non imprenditore di un mero diritto credito, al fine di valorizzare le esigenze dell’impresa, sia dal lato del coniuge imprenditore, che dei suoi creditori. Difatti, il riconoscimento di una comunione ordinaria tra i coniugi sui beni aziendali potrebbe risultare potenzialmente paralizzante dell’attività di impresa, che, invece, ben potrebbe continuare anche dopo lo scioglimento della comunione legale, rafforzando vincoli coniugali che andrebbero, invece, attenuati al venir meno del regime legale. Infine, la tutela dei creditori aziendali impone di considerare l’affidamento da essi riposto nell’integrità della loro garanzia patrimoniale che, con l’instaurarsi di una comunione ordinaria tra i coniugi, verrebbe ridotta alla sola quota di comproprietà spettante al coniuge imprenditore.

In base alle motivazioni sopra esposte, il Supremo Collegio conclude per la prevalenza dei suddetti altri concorrenti diritti di pari dignità costituzionale sulle esigenze solidaristiche familiari, riconoscendo al coniuge non imprenditore un mero diritto di credito sui beni oggetto della comunione de residuo, pari alla metà dell’ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione de residuo, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passività.

Sentenza collegata

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Monica Laudisio

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