Eutanasia e Testamento Biologico: qual è la disciplina vigente in Italia?

Redazione 01/03/17
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Si aggiunge un altro caso mediatico in tema di eutanasia di cittadini italiani. Dopo il caso Welby, e il caso Englaro, è la volta di DJ Fabo, suicidatosi ieri in Svizzera, in quanto tetraplegico e cieco da tre anni.

Finora, in questa Legislatura, a Camera e Senato sono state presentate in tutto 8 proposte di legge in relazione alla possibilità di ricorrere alla pratica dell’eutanasia, nonché sul testamento biologico; tra queste, una è di iniziativa popolare. Tutte sono rimaste letteralmente bloccate in Parlamento.

Quindi a che punto è l’Italia con la disciplina legislativa della materia in questione? In particolare, vista la complessità etica e giuridica della materia, la questione è non solo delicata, ma anche eterogenea: mancano discipline complete su più fronti, ovvero in materia di eutanasia, di testamento biologico e di trattamenti sanitari obbligatori.

Non potendoci addentrare nella valutazione delle singole questioni, proviamo almeno a capire quale sia la differenza intercorrente tra le diverse  questioni menzionate.

 

Eutanasia: cosa si intende?

Si definisce eutanasia la pratica medica che induce la morte di un soggetto, senza tuttavia provocargli dolore. Ciò può accadere, su richiesta del medesimo soggetto e quindi con suo consenso, qualora sia affetto da patologie insanabili o che lo costringano a vivere un vita non dignitosa, secondo il suo personale intendimento.

La pratica può essere esercitata mediante omissione, quindi con la sospensione di un trattamento sanitario necessario al mantenimento in vita del soggetto, oppure la somministrazione di una sostanza letale.

 

Suicidio assistito: cosa si intende?

Il suicidio assistito, invece, consiste nell’atto compiuto volontariamente e autonomamente da un soggetto che non solo sia i grado di intendere e volere, ma anche provvisto di capacità motorie. Tuttavia, l’atto di morte viene compiuto con l’assistenza di familiari o personale medico nelle sue attività preparatorie.

 

Testamento biologico: cosa si intende?

Il testamento biologico, invece, è la dichiarazione anticipata di volontà di trattamenti sanitari, nel caso in cui il soggetto scrivente incorra in futuro in una condizione di totale incapacità di intendere e volere. Praticamente, è la dichiarazione anticipata di quali trattamenti sanitari a cui il soggetto vorrà sottoporsi in quel caso. Questo documento può supportare il personale medico e le famiglie del paziente nella decisione del trattamento terapeutico da riservargli, in coerenza con le idee di dignità, salute e vita del soggetto. Ciò è possibile giuridicamente mediante l’estensione del consenso informato.

I problemi giuridici riscontrati in sede di discussione delle proposte di legge furono i seguenti:

  • le modalità di tutela dei diritti di paziente e medico, in caso di obiezione di coscienza;
  • la definizione degli stati vegetativi;
  • la definizione di “terapia” e  il concetto di “sproporzione”;
  • le modalità con cui fissare il riconoscimento della validità di un testamento biologico, ed in base a quali criteri (carta prestampata, redazione dinanzi ad un notaio, scritto privato);
  • le modalità e gli enti competenti a risolvere eventuali conflitti interpretativi sul contenuto del documento testamentario.

 

Qual è il panorama legislativo italiano?

Il presupposto giuridico che sta alla base della discussione sul fine vita consiste nel principio di indisponibilità della vita intesa come bene giuridico. Di conseguenza, ogni qual volta si parli di eutanasia si fa riferimento al bilanciamento tra codesto principio di indisponibilità della vita e il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo, anche in termini di consenso e rifiuto di trattamenti sanitari.

 

Costituzione italiana

Nei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 della Costituzione, rientra ovviamente anche quello all’autodeterminazione. Le altre conseguenze derivano dalla lettura in combinato disposto degli articoli 13 e 32 della stessa Carta costituzionale, in tema di inviolabilità della libertà personale e del diritto alla salute di ciascun individuo, nonché del diritto al rifiuto di subire trattamenti sanitari contro la propria volontà, se non nei casi previsti dalla legge.

 

Legge Istitutiva del SSN

Sono ancora la dignità e la libertà umana ad essere al centro anche della Legge Istitutiva del Servizio Sanitario Nazione, e la volontarietà dei trattamenti sanitari, nell’ambito della Legge n. 180/1978 in materia di ‘Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori’.

 

Codice Civile

Il Codice civile, all’art. 5 prevede che siano vietati gli atti di disposizione del proprio corpo “quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.

 

Codice Penale

Il Codice penale, poi, ha ben due reati in tema di assistenza al suicidio: l’articolo 579 “chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”; e l’articolo 580 “chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

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