Eterointegrazione di un bando di concorso

sentenza 13/05/10
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Quando il bando di concorso richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un concorso pubblico – senza prevedere la rilevanza del “titolo equipollente” – non è consentito l’apprezzamento di un titolo di studio diverso, salvo che l’equipollenza sia stabilita da una norma di legge.

In particolare, ove la lex specialis elevi un determinato titolo di studio a requisito di partecipazione, siffatta determinazione discrezionale può comunque essere eterointegrata dall’equipollenza ex lege – senza che ciò comporti una disapplicazione del bando con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva – purchè si rinvengano norme di legge c.d. autoesecutive, che non necessitano dell’intermediazione di altre norme o provvedimenti per la loro concreta applicazione.

In altri termini, ove il bando condizioni l’ammissione al possesso di un determinato diploma di laurea o titolo equipollente, può procedersi in via amministrativa ad una valutazione di equivalenza sostanziale; qualora invece la lex specialis esiga come requisito un determinato titolo di studio, si è in presenza di una clausola che può essere eterointegrata solamente dall’equipollenza ex lege.

Deve riconoscersi, invero, in capo all’amministrazione che indice la procedura selettiva – ferma la definizione del livello del titolo, affidata alla legge o ad altra fonte normativa – di un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.

N. 01674/2010 REG.SEN.

N. 01618/1996 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1618 del 1996, proposto da:
*************, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************* e ****************, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Malta n. 12 (fax studio 0376/221778);

contro

Comune di Castel Goffredo, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Malta n. 12 (Fax studio =0376/221235);

nei confronti di

Comini ********, rappresentata e difesa dagli avv.ti ******************, ***************** e ********************, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, Via Solferino n. 53 (Fax=030/300147);

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE 5/8/1996 N. 482, RECANTE L’ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DAL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE SOCIO-ASSISTENZIALE;

– DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL 16/8/1996;

– ********************* E CONSEQUENZIALI, DI AMMISSIONE DEGLI ALTRI CANDIDATI;

– DEI VERBALI RECANTI L’INDIVIDUAZIONE DELLA VINCITRICE;

– DEL BANDO DI CONCORSO.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel Goffredo e di ***************;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con bando pubblicato il 23/4/1996 il Comune di Castel Goffredo indiceva un concorso per esami per assumere un istruttore socio-assistenziale di VII qualifica funzionale. Tra i requisiti di partecipazione la lex specialis richiedeva, quale titolo di studio, il diploma di assistente sociale oppure il diploma universitario di scienze infermieristiche e di infermiere “insegnante e dirigente”, oppure la laurea in pedagogia, scienza dell’educazione, sociologia, scienze politiche con indirizzo “politico-sociale”.

La ricorrente, laureatasi presso l’Università di Parma in filosofia con indirizzo sociologico, presentava domanda di partecipazione, e in data 9/7/1996 il Presidente della Commissione la informava della sua ammissione con riserva alle prove del concorso “ … in attesa che l’Università presso la quale Lei ha conseguito il titolo … comunichi se lo stesso possa essere considerato equipollente a quelli indicati per l’accesso al posto”.

Con l’atto giuntale impugnato la Sig.ra Pincella veniva esclusa dalla procedura selettiva: poiché l’Università non aveva fornito alcuna risposta in merito, l’amministrazione considerava “i titoli di studio posseduti … non equipollenti a quelli prescritti dal bando di concorso”.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la ricorrente impugna gli atti in epigrafe, esponendo i seguenti motivi in diritto:

a) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e del principio del giusto procedimento, avendo l’amministrazione omesso di compiere la doverosa attività di valutazione dei titoli;

b) Incompetenza della Giunta ad assumere la decisione, di spettanza della Commissione giudicatrice;

c) Eccesso di potere per violazione dei principi di logica ed imparzialità ed ingiustizia manifesta, poiché la lex specialis ha indebitamente equiparato semplici diplomi rilasciati dopo corsi di specializzazione e corsi di laurea breve alle lauree vere e proprie, mentre non è stata accettata una laurea specifica come quella posseduta dalla ricorrente;

d) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, poiché il bando valorizza titoli diversi dalla laurea come le specializzazioni e le lauree brevi;

e) Illegittimità derivata della graduatoria finale approvata.

Si sono costituite in giudizio l’amministrazione e la controinteressata, eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione del bando e degli atti presupposti e chiedendo la sua reiezione nel merito in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 25/2/2010 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il thema decidendum del presente gravame verte sulla legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale indetta per assumere un istruttore socio-assistenziale di VII qualifica funzionale, motivata dal Comune adducendo la non equipollenza del titolo di studio posseduto con quelli enumerati dal bando.

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e del principio del giusto procedimento, avendo l’amministrazione omesso di compiere la doverosa attività di valutazione dei titoli. Sostiene la *************** che il giudizio di equipollenza non era delegabile ma doveva essere espresso dalla Commissione prendendo cognizione – in assenza di riferimenti normativi – del curriculum del suo corso di studi, da confrontare con quello corrispondente alle altre lauree; precisa che gli esami da lei sostenuti e quelli previsti per conseguire la laurea in Pedagogia sono sostanzialmente analoghi.

1.1 In via preliminare devono essere respinte le eccezioni, sollevate dalla controinteressata, di inammissibilità del gravame per acquiescenza ed omessa impugnazione delle delibere n. 15/96 – di modifica della pianta organica – e n. 276/96 di approvazione del bando, nonchè di tardività del ricorso rivolto avverso quest’ultimo. La lex specialis non racchiudeva una clausola direttamente e chiaramente ostativa all’ammissione della ricorrente, come emerge dal comportamento dell’amministrazione che ha deciso in prima battuta di effettuare approfondimenti sulla questione dell’equipollenza: si tratta evidentemente di una questione interpretativa che investe il merito della vicenda, e che non poteva ritenersi univocamente risolta dal bando nel senso dell’automatica esclusione dei soggetti in possesso di una laurea non coincidente con quelle da esso espressamente contemplate.

1.2 Nel merito il motivo è privo di pregio giuridico.

Il Collegio è dell’opinione che, quando il bando di concorso richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un concorso pubblico – senza prevedere la rilevanza del “titolo equipollente” – non è consentito l’apprezzamento di un titolo di studio diverso, salvo che l’equipollenza sia stabilita da una norma di legge (Consiglio di stato, sez. VI – 19/8/2009 n. 4994).

La giurisprudenza ha in proposito precisato che, ove la lex specialis elevi un determinato titolo di studio a requisito di partecipazione, siffatta determinazione discrezionale può comunque essere eterointegrata dall’equipollenza ex lege – senza che ciò comporti una disapplicazione del bando con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva – purchè si rinvengano norme di legge c.d. autoesecutive, che non necessitano dell’intermediazione di altre norme o provvedimenti per la loro concreta applicazione (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I – 17/6/2009 n. 429).

In altri termini, ove il bando condizioni l’ammissione al possesso di un determinato diploma di laurea o titolo equipollente, può procedersi in via amministrativa ad una valutazione di equivalenza sostanziale; qualora invece la lex specialis esiga come requisito un determinato titolo di studio, si è in presenza di una clausola che può essere eterointegrata solamente dall’equipollenza ex lege (T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 2/7/2008 n. 6364).

1.3 Il principio enunciato poggia sul dovuto riconoscimento in capo all’amministrazione che indice la procedura selettiva – ferma la definizione del livello del titolo, affidata alla legge o ad altra fonte normativa – di un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire. In buona sostanza una puntuale indicazione ad opera della lex specialis preclude all’Ente pubblico ogni indagine successiva rivolta – attraverso procedimenti ermeneutici ed integrativi – alla ricerca di ulteriori ed inespressi significati, e giustifica l’esclusione dei candidati privi dei titoli espressamente richiesti.

1.4 Nel caso esaminato il bando di concorso ha specificamente enucleato i titoli di studio che gli aspiranti candidati dovevano tassativamente possedere, senza prevedere equipollenze. In difetto di espresse disposizioni legislative – non invocate da parte ricorrente che anzi ne ammette implicitamente l’inesistenza invocando un intervento interpretativo del Comune – quest’ultimo doveva necessariamente optare per l’esclusione dalla selezione dei soggetti privi dei requisiti positivamente elencati dalla lex specialis. In definitiva, l’eventuale valorizzazione di ulteriori e diversi titoli di studio deve risultare o dallo stesso bando ovvero da disposizioni ordinamentali di generale applicazione, dovendosi escludere che la Commissione possa procedere all’accertamento dell’equipollenza in via interpretativa, sulla base dell’individuazione e valutazione dei corsi e delle materie comuni, in questo caso esibiti in giudizio dalla ricorrente (T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 12/11/2007 n. 11119).

1.5 La decisione del Comune di interpellare l’Università di Parma per la formulazione di un parere può ritenersi superflua – come ammette lo stesso legale dell’Ente – ovvero addirittura fuorviante: tuttavia la stessa non rende illegittima l’esclusione, che avrebbe dovuto essere comunque deliberata alla luce delle concrete circostanze, ossia del mancato riscontro di un’equipollenza disposta dalla legge.

2. Ugualmente infondata è la censura di incompetenza della Giunta ad assumere la decisione, perché secondo la ricorrente la determinazione sfavorevole doveva essere assunta dalla Commissione giudicatrice, la quale ha inopinatamente preso atto di una deliberazione già emanata.

In disparte l’invocata previsione regolamentare non ritualmente impugnata – che sarebbe comunque astrattamente suscettibile di disapplicazione – la giurisprudenza ha statuito che, in difetto di specifica disposizione contraria, l’ammissione o l’esclusione di candidati da un pubblico concorso rientra nel novero dei provvedimenti di competenza dell’amministrazione che lo ha indetto (Consiglio di Stato, sez. V – 10/6/1989 n. 366): il compito di deliberare l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti è ascrivibile in altri termini all’Ente che ha bandito il concorso e non alla Commissione giudicatrice, tenuta soltanto a valutare il merito dei partecipanti stessi, salvo che sia diversamente stabilito da una specifica disposizione di legge o regolamentare (T.A.R. Calabria Catanzaro – 30/10/1990 n. 674; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II – 8/2/2001 n. 264).

Pertanto l’esclusione delle candidate prive dei requisiti è stata correttamente disposta dagli uffici comunali competenti.

3. Con ulteriori censure la ricorrente contesta l’eccesso di potere per violazione dei principi di logica ed imparzialità ed ingiustizia manifesta, poiché la lex specialis ha indebitamente equiparato semplici diplomi rilasciati dopo corsi di specializzazione e corsi di laurea breve alle lauree vere e proprie, mentre non è stata accettata una laurea specifica come quella posseduta dalla ricorrente. Deduce inoltre l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, poiché il bando valorizza – per un posto di VII q.f. – titoli diversi dalla laurea come le specializzazioni e le lauree brevi.

Le doglianze sono inammissibili.

3.1 La ricorrente non ha impugnato gli atti presupposti, ossia la deliberazione consiliare n. 15/96 di modifica della pianta organica e la deliberazione giuntale n. 276/96 di indizione del concorso ed approvazione del bando: entrambi contemplavano, per il posto in questione, i medesimi titoli di studio poi previsti dalla lex specialis gravata in questa sede. In secondo luogo la Sig.ra ********, la cui esclusione costituiva atto dovuto per mancanza del titolo di studio prescritto, è priva di interesse alla proposizione delle suddette doglianze, tenuto conto che la vincitrice era comunque in possesso della laurea in pedagogia, come attestato dal Comune.

4. La reiezione delle suddette censure si ripercuote sull’ulteriore vizio dedotto – di invalidità derivata della graduatoria finale – che diviene insuscettibile di valorizzazione.

In conclusione il gravame è in parte inammissibile e in parte infondato, e deve essere respinto.

La natura della controversia ed il comportamento fuorviante del Comune giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il gravame in epigrafe, e definitivamente pronunciando lo respinge.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

*************, Primo Referendario, Estensore

****************, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE           IL PRESIDENTE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO


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