La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 11481 del 1° maggio 2025, ha affrontato un tema delicato nel diritto dell’esecuzione forzata: la posizione del coniuge non debitore quando il bene pignorato rientra nella comunione legale. L’occasione è servita per ribadire i criteri che determinano se tale coniuge possa essere considerato parte esecutata e, di conseguenza, se i suoi creditori personali possano concorrere alla distribuzione del ricavato della vendita.
La pronuncia chiarisce un punto pratico di grande rilievo per avvocati e operatori delle procedure esecutive: la differenza tra mera “denuntiatio” e pignoramento effettivo nei confronti del coniuge non debitore, e le conseguenze che ne derivano. Per approfondimenti sui pignoramenti, abbiamo preparato il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il caso concreto
La vicenda origina da un pignoramento immobiliare avviato nel 2005 contro un debitore, avente ad oggetto un immobile facente parte della comunione legale con la moglie. Nel corso della procedura intervenivano più creditori, fra cui una società finanziaria che vantava un credito anche nei confronti della moglie.
A seguito della vendita del bene, la fase di distribuzione del ricavato si trasformava in terreno di conflitto: la moglie del debitore sosteneva di non essere formalmente “esecutata”, poiché le era stato notificato solo un avviso ex art. 599 c.p.c., e non un vero atto di pignoramento. Secondo la sua tesi, i creditori personali non avrebbero potuto partecipare alla ripartizione della sua quota.
Il contenzioso arrivava sino alla Cassazione, dopo una serie di opposizioni e pronunce nei gradi precedenti. Per approfondimenti sui pignoramenti, abbiamo preparato il volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi
La presente guida pratica si propone di accompagnare il professionista nelle varie fasi di svolgimento della espropriazione forzata presso terzi, evidenziando le possibili problematiche che si possono verificare e proponendo soluzioni già applicate e collaudate nella lunga esperienza maturata dall’Autrice nell’ambiente giudiziario.L’Opera delinea un quadro completo del perimetro di azione che il professionista deve porre in essere ai fini della tutela del creditore e/o debitore attraverso un excursus delle varie tipologie di pignoramento (mobiliare, immobiliare, di veicoli natanti, esattoriale).La Guida illustra la parte teorico-giuridica e giurisprudenziale aggiornata dei PPT, coordinandola con gli aspetti pratici, riportando vademecum, linee guida, circolari e modelli di atti giudiziari e passando in rassegna tutte le novità: dalla nuova istanza ex art. 492 bis c.p.c. alla procedura di iscrizione a ruolo, dal nuovo PPT alla cd. “dichiarazione di interesse”, e le varie ipotesi di sospensione e di svincolo dei beni pignorati, avuto riguardo agli ultimi interventi legislativi.Leonarda D’AlonzoAvvocato presso il Foro di Lanciano, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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2. Il quadro normativo: comunione legale ed esecuzione forzata
La Corte ricorda che, nell’espropriazione di un bene in comunione legale promossa dal creditore di uno solo dei coniugi, il coniuge non debitore subisce comunque il vincolo esecutivo, poiché la comunione incide sul potere di disporre del bene.
Tuttavia, ciò non implica automaticamente che egli assuma la qualifica di “debitore esecutato”. La differenza la fa la struttura dell’atto notificato:
- Se si tratta di una mera denuntiatio, ossia un avviso dell’esistenza del pignoramento (come previsto dall’art. 599 c.p.c.), il coniuge è soltanto informato e non può subire il concorso dei propri creditori personali nella distribuzione.
- Se l’atto è redatto come un vero pignoramento, completo di ingiunzione a non disporre, avvertimenti e avvisi ex art. 492 c.p.c., allora il coniuge assume il ruolo di parte esecutata. In tal caso, i suoi creditori personali possono intervenire nella procedura ed essere soddisfatti sulla quota a lui spettante.
3. Implicazioni operative per creditori e difensori
La decisione offre indicazioni chiare a chi opera nelle esecuzioni immobiliari:
- Per il creditore procedente: se l’obiettivo è vincolare l’intero bene e aprire la strada al concorso dei creditori personali dell’altro coniuge, l’atto notificato a quest’ultimo deve essere redatto come un pignoramento vero e proprio, con tutti gli elementi formali richiesti dall’art. 492 c.p.c.
- Per i difensori: è essenziale verificare la natura dell’atto notificato al coniuge non debitore e, in caso di contestazioni, produrlo integralmente. La mancanza di tale documento in sede di legittimità comporta l’inammissibilità del ricorso, come dimostrato dalla pronuncia.
- Per i creditori personali del coniuge non debitore: la possibilità di partecipare alla distribuzione dell’attivo dipende dal fatto che il coniuge sia stato formalmente pignorato, non dalla mera contitolarità del bene.
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4. Un equilibrio tra tutela del credito e protezione del coniuge estraneo
La sentenza conferma un approccio equilibrato: la tutela del creditore procedente è garantita dalla possibilità di aggredire la quota del bene in comunione legale, ma la protezione del coniuge estraneo al debito è salvaguardata evitando che i suoi creditori personali possano concorrere senza una formale estensione del pignoramento nei suoi confronti.
Questo assetto rispetta la natura della comunione legale, che non è una comunione ordinaria, ma un regime patrimoniale con regole proprie e con un bilanciamento tra esigenze di garanzia del credito e salvaguardia delle posizioni individuali dei coniugi.
5. Conclusioni
La Cassazione, con l’ordinanza n. 11481/2025, ribadisce che la qualifica di “esecutato” per il coniuge non debitore non deriva automaticamente dalla comunione legale, ma solo dalla notifica di un atto di pignoramento strutturato in conformità all’art. 492 c.p.c. La distinzione tra denuntiatio e pignoramento effettivo diventa così decisiva sia per la strategia processuale dei creditori sia per la difesa del coniuge estraneo.
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