Esposizione all’amianto e risarcimento del danno (Cass. n. 2551/2012)

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Massima

Il risarcimento del danno, come conseguenza  della esposizione all’amianto, deve tenere in debita considerazione anche la stessa intensità della sofferenza provata dalla vittima.

Il danno da “lucida agonia” deve, quindi, essere personalizzato.

 

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici della sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, tornando sulla vexata questio della problematica concernente l’esposizione all’amianto, hanno precisato che in materia di risarcimento del danno (1) l’entità dello stesso danno non patrimoniale, deve determinarsi in base non solo alla durata dell’intervallo tra la manifestazione conclamata della malattia e l’evento morte, ma anche della intensità della sofferenza provata, nonché delle condizioni soggettive e personali del prestatore di lavoro e delle altre peculiarità del caso concreto.

 


2.    
Il caso concreto

 

Nella fattispecie oggetto di commento, gli eredi di un operaio di un cantiere navale, avevano proposto ricorso innanzi al giudice del lavoro al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso del lavoratore a causa di una neoplasia polmonare (2) quale conseguenza della inalazione delle fibre di amianto presenti sul luogo di lavoro e della mancanza di strumenti idonei alla prevenzione del rischio.

La Corte di merito aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro (3) ma aveva, però, messo in discussione il risarcimento del danno biologico e morale sofferto dal lavoratore deceduto, per il periodo maturato tra il manifestarsi dell’evento malattia e l’evento morte (4).

La questione si spostava dinanzi l’attenzione della Suprema Corte.

 

 

3. Conclusioni

 

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha imposto, in caso di morte da amianto, la personalizzazione del danno.

Nel censurare le decisioni del merito, per aver proceduto a liquidare il danno in maniera automatica (5), i giudici della Corte hanno evidenziato come, nella ipotesi di lesione della integrità fisica, che porti all’evento morte, la vittima che abbia, in maniera lucida, percepito l’approssimarsi della propria fine, attivi un processo di sofferenza psichica molto intensa.

Tutto ciò impone, ai fini della decisione, un criterio di personalizzazione del danno che deve tener conto, quindi, delle particolari condizioni personali e soggettive della fattispecie in concreto.

La Corte ha affermato che la responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2087 c.c. rappresenta uno dei contenuti del contratto di lavoro, costituito dall’obbligo di predisporre ogni misura e cautela idonea a preservare l’integrità psico fisica del prestatore di lavoro nel luogo di lavoro, tenendo conto del concreto tipo di lavorazione e del rischio connesso.

 

  

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano;

 

 

_________
(1)     In favore degli eredi di un prestatore di lavoro deceduto a causa di una malattia contratta in violazione delle norme di sicurezza per esposizione all’amianto.
(2)     Mesotelioma.
(3)     Per violazione dell’articolo 2087 del codice civile nonché dell’obbligo di adottare misure idonee alla prevenzione del rischio.
(4)     Prescindendo da quelli che sono i profili del danno patrimoniale – danno emergente e lucro cessante.
(5)     In base alla meccanica applicazione delle tabelle di riferimento.

Sentenza collegata

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