Esiste la giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti di un ricorso proposto da una Compagnia di Assicurazioni avverso la richiesta di escussione di una polizza fideiussoria dovuta per l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria relative a

Lazzini Sonia 18/09/08
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Viene confermata la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto già la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo poteva rinvenirsi nell’art. 16 l.n. 10/1977 con riguardo al pagamento degli oneri di urbanizzazione per concessioni edilizie, sia riguardo al profilo dell’”an” dei suddetti oneri sia sotto il profilo della legittimità del procedimento relativo di riscossione anche mediante – come nella specie – ruolo esattoriale. _Tale giurisdizione esclusiva, come accennato in sede cautelare, è stata rafforzata dalla previsione sia dell’art. 11 l.n. 241/1990, sia dell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dalla l.n. 205/2000, che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie aventi per oggetto qualsiasi iniziativa della Pubblica Amministrazione in materia di urbanistica _Nel caso di specie è certo che il contratto tra la Compagnia di Assicurazione . e gli interessati era stato stipulato solo ed esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio delle concessioni edilizie e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri di urbanizzazione primaria collegati._ Poiché nel caso di specie non risulta avvenuta alcuna di tali situazioni né la società ricorrente ne fornisce elementi probatori, il Collegio non ritiene che la polizza in questione abbia perso efficacia al momento della notificazione della cartella esattoriale impugnata.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 1646 del 17  luglio 2008 emessa dal Tar Piemonte, Torino relativamente alla giurisdizione del giudice civile avverso un ricorso per la richiesta di escussione di una polizza cauzione a garanzia degli oneri di concessione nonché sulla sua validità che esula dal periodo di pagamento del premio
 
< Il Collegio, esaminando preliminarmente l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, la ritiene infondata, confermando quanto già anticipato in sede cautelare.
 
Infatti, già la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo poteva rinvenirsi nell’art. 16 l.n. 10/1977 con riguardo al pagamento degli oneri di urbanizzazione per concessioni edilizie, sia riguardo al profilo dell’”an” dei suddetti oneri sia sotto il profilo della legittimità del procedimento relativo di riscossione anche mediante – come nella specie – ruolo esattoriale.
 
Tale giurisdizione esclusiva, come accennato in sede cautelare, è stata rafforzata dalla previsione sia dell’art. 11 l.n. 241/1990, sia dell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dalla l.n. 205/2000, che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie aventi per oggetto qualsiasi iniziativa della Pubblica Amministrazione in materia di urbanistica (di questo Tribunale: TAR Piemonte, Sezione I, 21.7.05, n. 2602 e TAR Puglia, Le, sez. II, 14.7.03, n. 4731).
 
Nel caso di specie è certo che il contratto tra ALFA s.p.a. e gli interessati era stato stipulato solo ed esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio delle concessioni edilizie e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri di urbanizzazione primaria collegati.
 
E’ vero, quindi, come affermato nelle sue difese dal Comune resistente, che la “materia urbanistica rappresenta soltanto la mera occasione della stipula del contratto di fideiussione” ma proprio per tale occasione esso risulta stipulato ed esclusivamente in collegamento al rapporto pubblicistico tra il Comune e i soggetti interessati.
 
Il collegamento con la “materia urbanistica”, perciò, è prettamente funzionale e non occasionale, per cui il rapporto di fideiussione è attratto nell’alveo della materia pubblicistica urbanistica, con conseguente giurisdizione di questo Tribunale.>
 
In merito alla particolare fattispecie inoltre in ordine alla validità della polizza:
 
< Parimenti infondata è anche la seconda doglianza, secondo cui sarebbe intervenuta la scadenza del periodo di validità ed operatività della garanzia, limitata al triennio successivo a quello di sottoiscrizione, avvenuta in data 6 luglio 1984.
 
Il Collegio osserva che, in realtà, la polizza fideiussoria in questione limitava la durata a tre anni in relazione alla liquidazione del premio ma tale breve periodo non rilevava sull’efficacia della polizza stessa.
 
Infatti, è agevole leggere sul medesimo documento che la polizza aveva “…efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri ed obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni Generali…”. Tale art. 4 prevedeva che la liberazione sarebbe avvenuta con restituzione dell’originale della polizza con annotazione di svincolo o con dichiarazione rilasciata dal Comune che liberava la ******à contraente da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.
 
Poiché nel caso di specie non risulta avvenuta alcuna di tali situazioni né la società ricorrente ne fornisce elementi probatori, il Collegio non ritiene che la polizza in questione abbia perso efficacia al momento della notificazione della cartella esattoriale impugnata.>
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1646 del 17 luglio 2008 emessa dal Tar Piemonte, Torino
 
N. 01646/2008 REG.SEN.
N. 00138/2003 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 138 del 2003, proposto da:
ALFA S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti *********** e ***************, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, via Botero,16;
  
contro
 
il Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ***************** e ****************, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, via Bligny, 15;
  
nei confronti di
 
  
per l’annullamento
 
previa sospensione dell’efficacia,
 
della cartella esattoriale n. 00120020030916642 notificata alla ALFA S.p.A. in data 5.11.2002 dalla CARALT S.p.A. nella qualità di Concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Alessandria, recante l’intimazione al pagamento dell’importo di € 9.709,39 in relazione alla polizza fideiussoria n. 124.386 emessa nell’interesse dei *****************, ********, ***********. a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa alla costruzione di un capannone nel Comune di Alessandria ed una casa di civile abitazione sempre nello stesso comune, nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato o connesso e conseguente.
 
 
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Alessandria, con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione e memoria della Caralt S.p.a., con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 191/03 del 13 febbraio 2003;
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2008 il Primo Referendario ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con polizza n. 124.386 del 6 luglio 1984 l’ALFA s.p.a. si costituiva fideiussore nell’interesse dei signori *********, ******** e ***********., fino alla concorrenza di lire 18.800.000, quale importo della cauzione dovuta per l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria relative alle concessioni edilizie rilasciate per la costruzione di un capannone e di una casa di civile abitazione nel Comune di Alessandria, con liquidazione del premio commisurata alla durata del rapporto, fissato in tre anni dalla data di sottoscrizione.
 
Sulla base di tale premessa, in seguito alla consegna del ruolo da parte dell’ente impositore, la ****** s.p.a. – quale concessionaria della riscossione dei tributi per la Provincia di Alessandria – notificava il 5 novembre 2002 alla suddetta Compagnia assicuratrice una cartella esattoriale di pagamento per euro 9.709,39, oltre diritti di notifica, in relazione al rapporto sopra decritto.
 
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 2 gennaio 2003 e depositato nei termini di legge, l’ALFA s.p.a. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, della cartella esattoriale in questione, lamentando quanto segue.
 
“1. Illegittimità e/o improcedibilità dell’esecuzione intrapresa in forza della cartella esattoriale”.
 
Secondo la società ricorrente il Comune non aveva alcun diritto di azionare strumenti previsti unicamente per le ipotesi in cui la p.a. opera nell’esercizio delle sue funzioni quando, nel caso di specie, aveva invece agito “iure privatorum”, nell’ambito di un contratto di garanzia.
 
Il Comune, quindi, avrebbe dovuto azionare la propria pretesa all’escussione davanti al giudice ordinario e la società concessionaria ****** s.p.a. era priva di qualsivoglia potere esecutivo nei riguardi della ricorrente, dato che il credito azionato non era relativo ad un credito di imposta ma ad una polizza fideiussoria, quale negozio di diritto privato, dato che ciò che era richiesto alla ricorrente non riguardava il pagamento di tributi inevasi ma l’adempimento di una prestazione contrattuale.
 
Tali considerazioni erano rafforzate, secondo la società ricorrente, dal richiamo agli artt. 17, 21 e 29 del d.lgs. n. 46/99, i quali prevedono che l’iscrizione a ruolo di entrate dello Stato, anche se diverse dalle imposte sui redditi, se aventi causa in rapporti di diritto privato, sono iscritte a ruolo solo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, non sospesa dal giudice ordinario, e nel caso di specie non si rinveniva alcuna esecutorietà del titolo ai sensi della tassativa elencazione di cui all’art. 474 c.p.c.
 
“2. Intervenuta scadenza del periodo di validità ed operatività della garanzia”.
 
La polizza aveva durata limitata a tre anni e la società ricorrente non aveva ricevuto alcuna richiesta o intimazione durante il suddetto periodo di validità.
 
“3. Intervenuta prescrizione del diritto del beneficiario”.
 
La polizza era stata prestata a garanzia delle opere di urbanizzazione a scomputo di tre concessioni edilizie del 1984 e risultava ormai decorso il relativo termine di prescrizione per la realizzazione di tali opere.
 
Si costituiva in giudizio il Comune di Alessandria, rilevando l’infondatezza del ricorso e, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del T.A.R., poiché, secondo la sua ricostruzione, la questione verteva su un diritto soggettivo nascente da un contratto privatistico di fideiussione e la materia urbanistica di riferimento – oneri di urbanizzazione primaria a scomputo di concessioni edilizie – era solo la mera occasione della stipula del contratto di fideiussione.
 
Si costituiva in giudizio anche la ****** s.p.a. sostenendo di essere priva di legittimazione passiva in quanto non aveva provveduto in alcun modo a formare il ruolo da cui traeva origine la cartella esattoriale impugnata nella presente sede e non era in discussione alcun aspetto della propria azione esecutiva ma solo il fondamento della pretesa creditoria del Comune.
 
Con l’ordinanza cautelare indicata in epigrafe questa Sezione, nel ritenere la propria giurisdizione, respingeva la domanda di sospensione, considerando non rilevabile alcun profilo legato a pregiudizio grave e irreparabile.
 
All’odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
 
DIRITTO
 
Il Collegio, esaminando preliminarmente l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, la ritiene infondata, confermando quanto già anticipato in sede cautelare.
 
Infatti, già la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo poteva rinvenirsi nell’art. 16 l.n. 10/1977 con riguardo al pagamento degli oneri di urbanizzazione per concessioni edilizie, sia riguardo al profilo dell’”an” dei suddetti oneri sia sotto il profilo della legittimità del procedimento relativo di riscossione anche mediante – come nella specie – ruolo esattoriale.
 
Tale giurisdizione esclusiva, come accennato in sede cautelare, è stata rafforzata dalla previsione sia dell’art. 11 l.n. 241/1990, sia dell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dalla l.n. 205/2000, che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie aventi per oggetto qualsiasi iniziativa della Pubblica Amministrazione in materia di urbanistica (di questo Tribunale: TAR Piemonte, Sezione I, 21.7.05, n. 2602 e TAR Puglia, Le, sez. II, 14.7.03, n. 4731).
 
Nel caso di specie è certo che il contratto tra ALFA s.p.a. e gli interessati era stato stipulato solo ed esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio delle concessioni edilizie e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri di urbanizzazione primaria collegati.
 
E’ vero, quindi, come affermato nelle sue difese dal Comune resistente, che la “materia urbanistica rappresenta soltanto la mera occasione della stipula del contratto di fideiussione” ma proprio per tale occasione esso risulta stipulato ed esclusivamente in collegamento al rapporto pubblicistico tra il Comune e i soggetti interessati.
 
Il collegamento con la “materia urbanistica”, perciò, è prettamente funzionale e non occasionale, per cui il rapporto di fideiussione è attratto nell’alveo della materia pubblicistica urbanistica, con conseguente giurisdizione di questo Tribunale.
 
Chiarito quanto sopra, il Collegio rileva che comunque il ricorso si palesa infondato.
 
In ordine alla prima doglianza, relativa alla ritenuta illegittimità o improcedibilità dell’azione esecutiva, il Collegio concorda con le difese del Comune resistente.
 
Come ricordato dalla medesima società ricorrente, infatti, l’art. 21 d.lgs. n. 42/1999 prevede che anche le entrate diverse dalle imposte sui redditi, comprese quelle degli enti locali, possono comunque essere iscritte a ruolo se risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
 
Il riferimento, però, non poteva non tenere conto di quanto previsto dall’art. 229 d.lgs. n. 51/1998 il quale aveva soppresso il potere del Pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrativa. Ne consegue che gli atti che prima necessitavano del suddetto potere pretorile sono ormai esecutivi di diritto, per cui può essere iscritta a ruolo un’entrata di un ente locale, ai sensi dell’art. 21 cit., senza necessità di alcun altra operazione idonea a conferire esecutività al relativo titolo.
 
Come sopra evidenziato, poi, il credito reclamato prende spunto non da un rapporto meramente privatistico tra le parti ma da una rapporto pubblicistico, legato all’obbligazione di dare luogo ad opere di urbanizzazione primaria, per cui ben il Comune di Alessandria poteva operare mediante iscrizione a ruolo del relativo credito al fine di avviare le procedure di recupero mediante cartella esattoriale senza necessità di instaurare alcun preventivo giudizio di accertamento.
 
Parimenti infondata è anche la seconda doglianza, secondo cui sarebbe intervenuta la scadenza del periodo di validità ed operatività della garanzia, limitata al triennio successivo a quello di sottoiscrizione, avvenuta in data 6 luglio 1984.
 
Il Collegio osserva che, in realtà, la polizza fideiussoria in questione limitava la durata a tre anni in relazione alla liquidazione del premio ma tale breve periodo non rilevava sull’efficacia della polizza stessa.
 
Infatti, è agevole leggere sul medesimo documento che la polizza aveva “…efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri ed obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni Generali…”. Tale art. 4 prevedeva che la liberazione sarebbe avvenuta con restituzione dell’originale della polizza con annotazione di svincolo o con dichiarazione rilasciata dal Comune che liberava la ******à contraente da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.
 
Poiché nel caso di specie non risulta avvenuta alcuna di tali situazioni né la società ricorrente ne fornisce elementi probatori, il Collegio non ritiene che la polizza in questione abbia perso efficacia al momento della notificazione della cartella esattoriale impugnata.
 
Infondata, infine, è anche la terza doglianza in ordine alla ritenuta prescrizione del diritto del beneficiario.
 
Le opere di urbanizzazione primaria, infatti, dovevano essere realizzate nel decennio successivo al rilascio delle concessioni e a decorrere dalla scadenza di tale termine operava l’ordinaria prescrizione decennale per il Comune.
 
Poiché risulta che il Comune di Alessandria ha sollecitato all’esecuzione delle opere i diretti interessati con nota del 20 gennaio 1997 nonchè anche la società ricorrente al versamento del dovuto, con nota del 12 marzo 2002, entrambe depositate in atti, ne consegue che il termine ordinario di prescrizione risulta interrotto.
 
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.
 
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti – anche con la ****** s.p.a. in quanto comunque esercente potestà pubblicistica nel rapporto controverso – le spese del giudizio, attesa la peculiarità e novità della vicenda.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione 1^ rigetta il ricorso in epigrafe.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell’8 maggio 2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
**************, Presidente
****************************, Primo Referendario
************, Primo Referendario, Estensore
  
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 17/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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