Esenzione per cause di valore minimo, chiarimenti delle Entrate

Redazione 12/11/14
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Nella Risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014, sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate alcune precisazioni in riferimento alla portata applicativa del regime di esenzione dall’imposta di registro e di bollo, previsto dall’art. 46 della L. 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace. In particolare è stato chiarito  che il regime esentativo per valore previsto dall’art. 46 L.  374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa, il cui valore non eccede € 1.033,00) trovi applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice  di pace, ma anche agli atti e provvedimenti, emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio e in particolare in sede di appello, avverso i provvedimenti del giudice di pace.

Sono, pertanto,  invitate le strutture territoriali a riesaminare la controversie pendenti concernenti la materia in esame e ad abbandonare la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni

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