Esente dall’imposta di bollo la presentazione della SCIA

Redazione 12/04/13
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Lilla Laperuta

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non deve essere assoggettata ad imposta di bollo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 24/E diramata lo scorso 8 aprile. Ciò, sempreché in esito alla presentazioni di detta segnalazione non sia prevista da parte dell’amministrazione ricevente il rilascio di un provvedimento o, comunque, il rilascio di certificazioni.

In base al D.P.R. 642/1972, infatti, l’imposta di bollo è prevista solo per le istanze volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, come ad esempio un’autorizzazione, o il rilascio di certificati.

Si ricorda che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha sostituito la dichiarazione di inizio attività, prevista dall’art. 19 L. 241/1990 (come modificato dall’art. 49, co. 4-bis, L. 122/2010) il quale ora stabilisce che “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli richieste per l’esercizio delle attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, (…) è sostituito da una segnalazione dell’interessato…”.

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