Esame scritto avvocato 2019: cosa occorre tenere presente per scrivere bene l’atto d’appello in materia di diritto penale

Redazione 25/10/19
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Le probabilità che l’atto in materia di diritto penale all’esame scritto avvocato 2019 sia un atto di appello sono altissime. Per questa ragione di seguito offriamo “in pillole” alcune delle nozioni essenziali che occorre sempre tenere presente per poter scrivere correttamente l’atto di appello.

Il presente contributo è tratto da “Manuale Esame Avvocato – Atti di Diritto penale” di Marco Zincani. Questo volume è stato selezionato dalla Redazione di Diritto.it quale uno dei migliori testi per la preparazione dell’esame scritto avvocato 2019.

Inquadramento sistematico e riferimenti normativi

L’appello è un mezzo di impugnazione ordinaria, esperibile avverso le sentenze non ancora divenute irrevocabili, che consente alle parti di adire un giudice diverso e superiore in grado rispetto a quello che ha emanato il provvedimento impugnato, affinché egli riesamini il caso sia sotto il profilo della legittimità che del merito.

Con la proposizione dell’appello, la parte mira ad ottenere la sostituzione della prima decisione, che ritiene viziata in fatto o in diritto, con una nuova pronuncia. L’impugnazione in esame svolge quindi una funzione di controllo della decisione di primo grado: il giudice d’appello, di regola, basa la sua decisione sul materiale probatorio formatosi nel giudizio di primo grado, avendo la rinnovazione del dibattimento per l’assunzione di nuove prove carattere eccezionale.

L’appello si definisce un rimedio a critica libera, in quanto il legislatore non pone limiti alle censure che le parti possono rivolgere alla sentenza impugnata: a differenza del ricorso per cassazione, ammesso unicamente per motivi di legittimità, con l’appello la parte può sollevare sia questioni di fatto che di diritto, criticando la sentenza impugnata tanto sotto il profilo dell’errata applicazione della legge sostanziale e/o processuale, quanto sotto il profilo dell’erronea ricostruzione del fatto. Si tratta, inoltre, di un’impugnazione dall’effetto parzialmente devolutivo: l’art. 597 c.p.p. stabilisce, infatti, che al giudice di secondo grado è attribuita la cognizione del procedimento nei limiti dei punti della decisione impugnata ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Secondo la disciplina generale contenuta negli artt. 570 e ss. c.p.p., l’impugnazione può essere proposta dal pubblico ministero, dall’imputato (sia personalmente che a mezzo di procuratore speciale), nonché dal difensore, al quale l’art. 571, comma 3, c.p.p. riconosce tale facoltà in via autonoma rispetto all’imputato.

In merito alla legittimazione del P.M., è intervenuta riforma ad opera del d.lgs. n. 11 del 6 febbraio 2018, che ne ha circoscritto l’ampiezza, in primo luogo limitandola alle sentenze di proscioglimento e, rispetto a quelle di condanna, alle sentenze che modificano il titolo di reato, escludono una circostanza aggravante ad effetto speciale, sostituiscono la pena ordinaria del reato. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui il pubblico ministero voglia proporre impugnazione per ottenere effetti favorevoli all’imputato possa farlo solo mediante ricorso per Cassazione (art. 568, nuovo comma 4 bis, c.p.p.).

La novella ridisegna i confini tra i poteri di impugnazione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale presso la Corte d’Appello, modificando l’art. 570 c.p.p. e introducendo il nuovo art. 593 bis c.p.p., il quale, in particolare, regolamenta ex novo la legittimazione all’appello del pubblico ministero.

In aggiunta, in relazione all’appello delle sentenze del giudice di pace, sono state limitate le ipotesi di ricorso per Cassazione, attraverso l’introduzione del nuovo comma 2 bis all’art. 606 c.p.p. e del nuovo art. 39 bis del d.lgs. n. 274/2000.

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Legittimazione ad appellare

In linea generale si può affermare che la legittimazione ad appellare è riconosciuta sia al pubblico ministero – entro i limiti anzidetti – che all’imputato, oltreché al difensore nell’interesse di quest’ultimo. L’esercizio dell’impugnazione, tuttavia, è diversamente modulato dal legislatore a seconda del tipo di provvedimento che si intende impugnare, dovendosi distinguere, da un lato, tra sentenza di condanna e sentenza di prosciolgimento e, dall’altro, tra sentenza dibattimentale e sentenza pronunciata all’esito di un rito speciale (giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta).

Le sentenze di condanna sono appellabili sia dal P.M. che dall’imputato (art. 593, comma 1, c.p.p.) secondo i seguenti limiti:

  • il pubblico minestero può appellare contro le sentenze di condanna solo

quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

  • l’imputato può sempre appellare contro le sentenze di condanna. Sono tuttavia inappellabili, da entrambe le parti:
  • le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda (art. 593, comma 3

c.p.p.) e le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa (nuovo art. 428, comma 3 quater, c.p.p.);

  • le sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2, c.p.p.);
  • e sentenze di condanna il cui appello si limiti all’impugnazione della misura di sicurezza (art. 579 c.p.p.);
  • dal solo P.M., le sentenze di condanna emesse all’esito del giudizio abbreviato, salvo che il giudice non abbia modificato il titolo del reato (art. 443, comma 3, c.p.p.).

La disciplina dell’appello delle sentenze di proscioglimento è invece stata oggetto di una profonda revisione da parte della Corte Costituzionale e da ultimo anche dal già citato d.lgs. n. 11/2018. Con le sentenze n. 26/2007 e 85/2008, la Consulta ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittimi i limiti alla facoltà di appellare del P.M. e dell’imputato introdotti con la legge n. 46/2006, per contrasto con il principio di parità delle parti nel processo penale sancito dall’art. 111, comma 2, Cost. Successivamente a siffatte statuizioni è in merito intervenuto il legislatore tramite il più sopra citato decreto recependo a livello codicistico i principi e l’impostazione espressa dal giudice delle leggi. Attualmente, dunque, le sentenze di proscioglimento sono liberamente appellabili dal P.M. L’imputato può appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (vigente art. 593, comma 2, c.p.p.); inoltre è precluso alla medesima parte impugnare la sentenza di proscioglimento pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, che resta appellabile dal solo P.M. (art. 443, comma 1, c.p.p.).

Preme osservare che il d.lgs. n. 11/2018 ha altresì modificato l’art. 595 c.p.p., escludendo la legittimazione del pubblico ministero a presentare appello in via incidentale e stabilendo che l’imputato possa proporlo entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione ex art. 584 c.p.p. Questi potrà inoltre depositare memorie o richieste scritte entro 15 giorni dalla notificazione presentata dalle altre parti.

A norma dell’art. 575 c.p.p. l’appello è esperibile anche dal responsabile civile e dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria in tutti i casi in cui l’impugnazione può essere proposta dall’imputato.

Inoltre, la legittimazione all’appello è riconosciuta alla parte civile sia con riferimento alla sentenza di condanna che alla sentenza di proscioglimento. Pur non essendo prevista espressamente una legittimazione ad appellare in capo alla parte civile, la giurisprudenza fa leva sul dettato dell’art. 576 c.p.p. nell’ambito delle disposizioni generali sulle impugnazioni per riconoscere alla stessa la facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, tanto avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata all’esito del giudizio di primo grado quanto nei confronti della sentenza di condanna reputata viziata (così Cass., Sez. Un., 29 marzo 2007 – Poggiali).

Per conoscere tutte le nozioni essenziali che è necessario conoscere per scrivere correttamente l’atto in materia di diritto penale leggi “Manuale Esame Avvocato – Atti di Diritto penale” di Marco Zincani.

 

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