Esame in magistratura: la Commissione d’esame non può definirsi collegio perfetto nel senso che ogni sua determinazione debba essere necessariamente assunta dalla totalità dei suoi componenti

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E’ questo uno dei principi con cui il TAR Lazio, sez. di Roma, ha respinto il ricorso proposto avverso la mancata ammissione alle prove orali della ricorrente.
In particolare, il TAR capitolino con la decisione in rassegna ha ribadito, ancora una volta, la propria adesione al consolidato orientamento del Consiglio di Stato (tra le altre, cfr. Cons. Stato, IV, 7 maggio 2004 n. 2881), secondo cui in materia di concorsi pubblici:
– non v’è un obbligo giuridico in capo ai commissari di esplicitazione della motivazione essendo sufficiente il solo voto numerico;
– i criteri di valutazione delle prove scritte, in cui si articola il concorso per uditore giudiziario, non necessitano di particolare illustrazione essendo sostanzialmente in re ipsa;
– l’assenza di glosse e correzioni non attesta la presunta mancata lettura degli elaborati dei concorrenti da parte della commissione d’esame;
– il giudizio espresso da una commissione d’esami costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, e in quanto tale è sindacabile in sede di legittimità solo se, ictu oculi, risulti viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
 
AVV.  ****************
 
 
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
Roma Prima Sezione
 
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 4004 del 2002, proposto da
………………
rappresentata e difesa dall’Avv. ******************** presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Giustiniani n. 18
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
……………….., non costituito
per l’annullamento
del verbale 18.10.01 n. 112 della Sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 360 posti di uditore giudiziario (D.M. 17.10.00), del consequenziale provvedimento di non ammissione della stessa ricorrente alla prova; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare dei verbali 27.6.01 n. 7 e 4.7.01 n. 10 della Commissione, relativi rispettivamente al giorno di espletamento della prova scritta di diritto civile e alla seduta in cui sono stati stabiliti i criteri di valutazione; nonché ancora, ove occorre, nei limiti di cui si dirà, del R.D. 1860/1925.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla udienza pubblica del 23 maggio 2007, relatore il dott. *****************, gli avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.         La ricorrente ha sostenuto le prove scritte del concorso a trecentosessanta posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 17.10.2000, ma non è stato ammessa a sostenere le prove orali avendo ottenuto la valutazione di 12 alle prove di diritto amministrativo e di diritto penale e di "non idoneo" alta prova di diritto civile.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Contraddittorietà ed irrazionalità. Violazione art. 3 L. 241/1990. Violazione per falsa ed erronea applicazione degli artt. 13 e 16 R.D. 1860/1925. Violazione del bando di concorso e del D.P.R. 487/1994.
La valutazione espressa sugli elaborati della ricorrente sarebbe priva di motivazione e sugli elaborati stessi non vi sarebbero segni grafici indicativi dell’attività di correzione.
I criteri di valutazione fissati dalla Commissione, in assenza peraltro di due suoi membri, sarebbero così generici da non consentire una implicita lettura della motivazione a base della valutazione espressa. Una diversa interpretazione delI’art. 3 L. 241/1990 determinerebbe l’illegittimità costituzionale della norma.
Il giudizio riservato alla ricorrente, comunque, sarebbe contraddittorio ed irrazionale anche alla luce dei criteri di valutazione espressi dalla Commissione.
Violazione R.D. 1860/1925 artt. 12 e 16 sotto diverso profilo. Contraddittorietà e perplessità. Non vi sarebbe alcuna traccia di discussione e valutazione collegiale degli elaborati della ricorrente da parte della Commissione esaminatrice.
Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Violazione art. 3 L. 241/1990. Carenza di motivazione. Violazione del principio del contrarius actus. Violazione art. 6 R.D. 1860/1925.
Il procedimento seguito dalla Commissione durante la prova di diritto civile sarebbe stato illegittimo. In particolare, la Commissione avrebbe determinato di annullare la traccia già dettata, deliberando la formulazione di un’altra traccia non in composizione piena.
L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato ulteriore memoria a sostegno delle proprie ragioni.
Alla udienza pubblica del 23 maggio 2007, la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.
2.1 I criteri generali di valutazione, contenendo indicazioni di massima sulle caratteristiche che l’elaborato deve possedere per poter essere considerato idoneo, appaiono funzionali alla finalità per la quale la Commissione – che, ex art. 18 R.ID. 1860/1925, non può definirsi collegio perfetto nel senso che ogni sua determinazione debba essere necessariamente assunta dalla totalità dei suoi componenti – li ha previsti.
D’altra parte, i criteri di valutazione delle prove scritte in cui si articola il concorso per uditore giudiziario non necessitano di particolare illustrazione essendo sostanzialmente in re ipsa, a differenza che in altre ipotesi di procedimenti concorsuali, come, ad esempio, nella gare pubbliche di appalto aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’intensità della discrezionalità tecnica dell’amministrazione è espressa anche dalla variabilità degli elementi da valutare, con la conseguente esigenza di individuare ed esplicitare gli elementi stessi.
2.2 L’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto sia con un punteggio numerico sia con l’attribuzione di un giudizio di non idoneità, che costituiscono formule sintetiche, ma sufficienti, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice.
Non può ravvisarsi un vizio, sotto il profilo del difetto di motivazione, neppure della circostanza che sugli elaborati non siano stati apposti segni di correzione.
In proposito, è stato precisato che segni del genere sono solitamente apposti nelle scuole ed hanno un’evidente finzione didattica, estranea alla finalità di una procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 7 maggio 2004 n. 2881).
Sotto altro profilo, poi, occorre osservare che le prove scritte di un concorso, a differenza dei test a risposta multipla in cui la risposta fornita è oggettivamente corretta o errata, richiedono una valutazione complessiva sull’idoneità del candidato, sicché l’eventuale giudizio di non idoneità può anche prescindere dalla sussistenza di specifici errori o inesattezze quando la Commissione abbia comunque maturato un convincimento di inadeguatezza dell’elaborato rispetto ai requisiti necessari ai fini del giudizio di idoneità.
Ne consegue che l’apposizione di note di correzione a margine dell’elaborato giudicato insufficiente non può costituire condicio sine qua non di una esaustiva motivazione in quanto, da un lato, può non essere concretamente realizzabile postulando un oggettivo e specifico errore che sovente non è individuabile come tale, dall’altro, si rivela sostanzialmente inutile atteso che il giudizio finale, ove logicamente correlato ai parametri di valutazione predeterminati, è efficacemente sintetizzato dalla indicazione di idoneità o non idoneità.
2.3 L’ordinanza della Corte Costituzionale 14 novembre 2005, n. 419, al pari di quelle precedenti, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 L. 241/1990 in relazione agli artt. 3, 24 e 97 Cost., in quanto rivolta a risolvere un dubbio interpretativo piuttosto che un dubbio di legittimità costituzionale.
2.4 Il giudizio espresso da una commissione d’esami costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, e in quanto tale è sindacabile in sede di legittimità solo se, ictu oculi, risulti viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Nel caso di specie, non si rinvengono elementi tali per definire ictu oculi manifestamente illogica o basata su un travisamento dei fatti l’attività valutativa della Commissione.
2.5 Non sussiste adeguata dimostrazione della violazione dell’iter procedurale di cui all’art. 12, co. 5, R.D. 1860/1925, né sono rinvenibili norme impositive dell’onere di verbalizzazione di ogni operazione compiuta dalla commissione, a pena di nullità o invalidità della stessa.
2.6 Dal verbale n. 7 del 27 giugno 2001, è possibile evincere, da un lato, che la decisione di sospendere il corso della prova di diritto civile è stata assunta dall’intera Commissione ed è stata dettata da motivi eccezionali, quali la presenza all’esterno delle vetrate di persone intente ad ascoltare e trascrivere il testo in dettatura, dall’altro, che la conferma dell’altre due tracce e la formulazione dell’ulteriore traccia di diritto civile da parte della Commissione non nella sua integrità è dipesa dalla circostanza che alcuni componenti della stessa sono rimasti a presidio delle sale.
Di talché – considerata l’eccezionalità della circostanza che ha indotto alla sospensione della prova, rilevato che la Commissione ha assunto delibere non nella sua totalità per un ben preciso e ragionevole
motivo di assenza di alcuni componenti e ritenuto che, ex art. 18 R.D. 1860/1925, la Commissione non può definirsi collegio perfetto nel senso che ogni sua determinazione debba essere necessariamente assunta dalla totalità dei suoi componenti il Collegio ritiene che le modalità di svolgimento della prova di diritto civile non abbiano compromesso la legittimità della procedura concorsuale.
3. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2007.
 
Dott. ****************           Presidente
Dott. *****************       Estensore

Matranga Alfredo

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