Esame di maturità: insindacabilità della mancata attribuzione della lode e poteri discrezionali della commissione.

Scarica PDF Stampa

L’ordinanza del Tar Sicilia, Palermo, sez. I n. 745/11 dello scorso 21 settembre, nel respingere un provvedimento cautelare, ha deciso una peculiare ipotesi sulle impugnazioni della votazione complessiva dell’esame di maturità.

La vicenda affrontata. Uno studente, pur riportando il massimo dei voti nel suddetto esame, non otteneva anche la lode. Proponeva, perciò, un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 55 D.lgs n. 104/10 (codice processo amministrativo) avverso questa decisione, lamentando l’illegittimità dei criteri prestabiliti per “l’attribuzione della lode”.

Poteri discrezionali della commissione e riconoscimento della lode. Il Tar ha respinto il ricorso per carenza dei requisiti essenziali e per l’impossibilità di sindacare la valutazione tecnica della commissione esaminatrice ed ha condannato il ricorrente al pagamento delel spese legali.

Si ricordi, per completezza d’informazione che la giurisprudenza più recente e costante sugli esami di stato ha evidenziato come i criteri di correzione degli elaborati e di attribuzione della relativa votazione delle singole prove d’esame siano espressione della mera discrezionalità della commissione delegata a valutarle. Perciò essa è sottratta al sindacato del ricorrente e dell’autorità giudicante, salvo che non siano stati compiuti macroscopici abusi: “soltanto in caso di espressione di giudizi discordanti tra i commissari o di contraddizione tra specifici elementi di fatto, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto” (cfr. ex multis Tar Sicilia n. 1645/11, Tar Lecce n. 1591/11, relativi all’esame di abilitazione forense; Tar Liguria sez.II nn. 03/10 e 46/09).

Si segnali, sullo stesso argomento, quanto stabilito dal Tar Campania sez. IV n. 220/10. Nell’analizzare il diniego dell’attribuzione del punteggio supplementare previsto dall’art. 20, comma IV, dell’ordinanza del MIUR del 10/03/08, ha accolto il ricorso dell’allievo, cui non era stato attribuito, esclusivamente perché la commissione non aveva prestabilito i criteri di valutazione degli elaborati e di l’attribuzione dei bonus, violando, così, l’art. 13, comma XI, dell’ordinanza del MIUR n. 26/07 di riforma del punteggio degli esami di maturità. In essa si introduceva il criterio della carriera scolastica al fine di premiare i più meritevoli con l’attribuzione di un punteggio integrativo.

In conclusione ed in estrema sintesi il vaglio delle prove dell’esame di stato e l’attribuzione del relativo giudizio, espresso numericamente, sono espressione di “ (…) una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere…” (Tar Lazio Roma sez. I n. 7097/08, Cons. Stato sez. VI n. 2732/08). Il giudizio della commissione è censurabile anche per manifesta illogicità, perché, come nei sopra menzionati casi tassativi, lede gli interessi legittimi del candidato e viola i principi di equità e trasparenza. Principi, è bene ribadirlo, che nella fattispecie non sono stati assolutamente trasgrediti, perchè la commissione ha assolto a tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia.

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su “Diritto&Diritti” è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941).

La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell’autore e/o dell’editore , è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge. E’ libera la citazione dell’opera a scopo scientifico, secondo le modalità indicate nelle avvertenze legali e la riproduzione fotostatica, anche parziale, ad uso didattico.

Sentenza collegata

36278-1.pdf 96kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Dott.ssa Milizia Giulia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento