Esame di avvocato, elaborati scritti e obbligo di motivazione

sentenza 29/04/10
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In tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante sono adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici.

Ciò in quanto il voto numerico si configura come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale, specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla correzione.

Inoltre, in base all’art. 23, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dalla L. 27 giugno 1988 n. 243, la commissione giudicatrice non ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato, ovvero la non rispondenza alla traccia. Infatti, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione.

 

N. 02133/2010 REG.SEN.

N. 03055/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3055 del 2009, proposto da *************, rappresentato e difeso dall’avv. *************, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Niutta, 36;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale domicilia per legge in Napoli, Via Diaz, 11;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento di non ammissione del ricorrente agli orali dell’esame di abilitazione alla professione forense;

 

visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, il dott. Ferrara impugnava l’esito delle prove di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2007 e, in particolare, il punteggio complessivo di 85 punti, attribuito alle prove scritte, che, essendo inferiore a quello minimo di 90 punti prescritto, gli aveva impedito l’ammissione all’orale.

Avverso tale determinazione deduceva:

1) Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il giudizio di inidoneità non sarebbe assistito da un’idonea motivazione, non essendo all’uopo sufficiente l’apposizione del solo voto numerico.

A riprova di ciò, vi sarebbe il fatto che gli elaborati non presenterebbero alcuna correzione o altra evidenziazione delle manchevolezze rinvenute dalla Commissione.

2) Eccesso di potere, risultando del tutto illogica ed ingiustificata la valutazione degli elaborati effettuata dalla Commissione alla stregua dei pareri pro veritate prodotti a corredo dell’impugnativa.

3) Eccesso di potere, risultando estremamente ridotto il tempo impiegato per procedere alla correzione degli elaborati.

Si costituiva in giudizio il Ministero della giustizia.

Con l’ordinanza 16 gennaio 2009 n. 73 il T.A.R. adito, in accoglimento dell’istanza cautelare, disponeva la ricorrezione degli elaborati del ricorrente, operazione che aveva un esito favorevole, comportando il superamento, da parte del dott. Ferrara, anche della prova orale (in data 23 aprile 2009).

Frattanto, il Ministero proponeva istanza di regolamento di competenza, al quale prestava adesione il ricorrente, con conseguente trasposizione dell’impugnativa dinanzi a questo Tribunale.

Il dott. Ferrara, con memoria depositata il 17 settembre 2009, chiedeva di usufruire del disposto dell’art. 4 comma 2 bis della legge n. 168 del 2005.

DIRITTO

1) Va preliminarmente esaminata la questione riguardante l’applicabilità al caso di specie dell’art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005 n. 168, secondo cui “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove di esame scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Il ricorrente afferma, in particolare, di avere ormai definitivamente maturato il diritto a conseguire il titolo stesso per factum principis riconducibile direttamente alla norma ora detta, a nulla rilevando di converso l’intervenuto accoglimento dell’appello cautelare, in quanto successivo alla data del superamento della prova orale (23 aprile 2009) e inidoneo, quindi, a travolgere gli effetti irreversibili che la menzionata disposizione ricollega al verificarsi delle condizioni innanzi descritte.

Il Tribunale, invero, con una recente sentenza (23 dicembre 2009 n. 9507) ha deciso in senso diametralmente opposto a quanto argomentato dal dott. Ferrara, sviluppando il seguente ragionamento.

Il presupposto per la stabilizzazione degli effetti irreversibili derivanti dall’applicazione dell’art. 4, comma 2 bis, della L. n. 168 cit. (consistenti nel conseguimento dell’abilitazione professionale) è costituito dal superamento delle prove scritte ed orali, anche se l’ammissione alle medesime è avvenuta in seguito a provvedimenti giurisdizionali, sia pure di natura cautelare.

Tuttavia, nei casi come quello in questione, se è indubbio che l’ammissione alle prove orali è conseguita alla ricorrezione degli elaborati disposta con provvedimento cautelare, è parimenti certo che il presupposto su cui si fonda detta ammissione (ed il successivo superamento della prova orale) è venuto meno per effetto dell’accoglimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (ord. 4 giugno 2009 n. 641), non rilevando in proposito che detta pronuncia sia intervenuta dopo l’espletamento delle prove orali da parte del candidato.

Tale conclusione è avvalorata dai principi dettati dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 312 del 20 luglio 2007.

E’ da precisare subito che il caso esaminato dal Giudice delle leggi è del tutto sovrapponibile a quello di cui ci si occupa, atteso che anche in quella vicenda vi era stata la riforma in appello dell’ordinanza cautelare favorevole, per effetto della quale vi era stata rivalutazione delle prove scritte ed ammissione alla prova orale poi sostenuta con esito positivo dal ricorrente.

Ebbene, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in relazione all’art. 4 comma 2 bis L. n. 168 cit., la Corte Costituzionale ha precisato che l’ordinanza pronunciata in sede di appello, nel respingere la domanda cautelare dell’interessato, fa venir meno gli effetti prodotti dall’ordinanza cautelare di primo grado e, cioè, il superamento delle prove scritte, l’ammissione del candidato alla prova orale e il superamento di questa.

In particolare, premesso che gli atti compiuti dalla commissione esaminatrice che ha proceduto alla nuova correzione, non andando oltre la necessaria conformazione all’ordinanza cautelare di primo grado, non acquistano autonoma valenza sostanziale e non rappresentano un quid pluris rispetto alla doverosa esecuzione del provvedimento cautelare, la Corte ha concluso che la situazione che si prospetta al giudice di merito è quella, precedente all’ordinanza cautelare di accoglimento, nella quale il candidato è stato escluso, dopo la valutazione delle prove scritte, dall’ammissione alla prova orale. Ne consegue che, in presenza di tale situazione (riforma in appello dell’ordinanza cautelare di primo grado), il giudice non può applicare il citato art. 4 comma 2 bis, atteso che la caducazione dell’ordinanza, nonché degli atti ad essa conseguenti e dei loro effetti, ha cancellato i presupposti (la rivalutazione delle prove scritte effettuata dalla Commissione d’esame, la successiva ammissione del candidato alla prova orale e il superamento di questa) per l’applicazione della citata norma.

In udienza, il difensore del dott. Ferrara, consapevole della posizione assunta dalla Sezione sul problema adombrato, ha invocato l’applicazione nel presente giudizio dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 9 aprile 2009 n. 108, assumendo che riguardasse una situazione in tutto identica a quella in cui è attualmente occupato il Collegio.

Tale affermazione è del tutto priva di fondamento, atteso che, contrariamente al caso della sorte degli effetti prodotti da un’ordinanza cautelare poi caducata, la vicenda portata all’esame della Corte (e risolta con la citata sentenza n. 108) riguardava la differente ipotesi di un giudizio di appello su sentenza di primo grado, in forza della quale era stata posta in essere l’attività di ricorrezione, che, perciò stesso, doveva ritenersi pienamente valida ed efficace ai fini dell’applicazione della sanatoria di cui all’art. 4 della L. n. 168, più volte citata.

Più in particolare, la differenza sostanziale fra le due situazioni (che le rende perciò stesso non raffrontabili) è che, nel primo caso, era venuto meno – definitivamente ed irrimediabilmente – il presupposto applicativo consistente nell’adottato provvedimento cautelare; di converso, nel secondo, a fronte della conseguita idoneità, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana non aveva che la seguente alternativa: concludere per l’improcedibilità, in applicazione della più volte citata disposizione recata dall’art. 4 L. n. 168, ovvero rimettere gli atti alla Corte costituzionale per vagliare la legittimità di una norma che comprimeva in un unico grado il processo amministrativo.

Questa seconda è stata l’opzione prescelta dal Consiglio ed ha portato alla sentenza che ha ritenuto conferme a Costituzione quanto previsto dal Legislatore del 2005.

Occorre, pertanto, passare alla trattazione delle questioni di merito trattate nell’impugnativa.

1) La prima riguarda il difetto della motivazione (espressa dalla commissione giudicatrice con l’attribuzione del mero punteggio numerico), che non consentirebbe un effettivo sindacato sulle ragioni poste a base della valutazione negativa.

Sul punto, occorre tener conto dell’elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui, in tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2190; 19 febbraio 2008, n. 540, 4 febbraio 2008, n. 294; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731).

Pertanto, l’obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2003 n. 1162, 17 dicembre 2003 n. 8320, 7 maggio 2004 n. 2881, 6 settembre 2006 n. 5160), specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla correzione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 294).

Peraltro, a sciogliere definitivamente ogni residua perplessità sulla sufficienza dell’attribuzione di un punteggio numerico per la valutazione degli elaborati scritti, espresse dalla Commissione esaminatrice in sede di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale che, nell’affermare che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell’obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d’esame (Corte Costituzionale, sentenza 30 gennaio 2009, n. 20).

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dalla mancanza di segni grafici apposti sugli elaborati dalla commissione esaminatrice non può farsi discendere l’assenza di errori ed incongruenze tali da giustificare la valutazione negativa.

In proposito, giova rammentare che, in base all’art. 23, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dalla L. 27 giugno 1988 n. 243, la commissione giudicatrice non ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia (Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4295). Infatti, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2576).

2) La seconda doglianza attiene strettamente al merito dell’azione amministrativa, atteso che quella che il ricorrente chiede è, sostanzialmente, un’inammissibile ricorrezione, da parte dell’organo giurisdizionale adito, dei suoi elaborati.

La conclusione da ultimo raggiunta non muta anche nel caso in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito sia sostenuta da pareri pro veritate (di professori universitari o altri professionisti legali), non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie di esame.

3) Parimenti infondata è la terza doglianza, concernente l’esiguità del tempo impiegato dalla commissione per la valutazione degli elaborati, poiché non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice allo svolgimento delle proprie atività, allorché tali tempi siano calcolati, come nel caso in esame, in base ad un calcolo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o per quello degli elaborati esaminati.

Siffatta conclusione viene normalmente giustificata con la considerazione che, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio del singolo candidato contestato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182), tenuto anche conto che in ogni caso la congruità del tempo impiegato dagli esaminatori va valutata anche con riferimento all’ampiezza degli elaborati.

Ne consegue che l’eventuale brevità del tempo impiegato dalla commissione per la revisione degli elaborati non costituisce motivo che ex se possa inficiare la legittimità delle operazioni, considerato anche che, come si è visto, l’apprezzamento della commissione d’esame è squisitamente tecnico-discrezionale ed il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati non è predeterminato, ben avendo la commissione medesima la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche di correzione e che sia necessaria una maggiore o minore ponderazione.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Sussistono peraltro motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Napoli, ottava sezione, rigetta il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:

********************, Presidente, Estensore

*****************, Consigliere

Olindo Di Popolo, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE         L’ESTENSORE

sentenza

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