Esame avvocato: la questione del difetto di motivazione va sollevata con riferimento all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

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E’ questo il principio per cui il TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE, SEZ. TRENTO con ordinanza 5 maggio 2008 n. 31 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del disposto di cui all’art. 22, 9° comma del R.D.L. 23 novembre 1933, n. n. 1578, convertito dalla L. 22 novembre 1934, n. 36 e di cui agli articoli 17 bis, 22, 23 e 24, 1° c. del R.D.L. 23 gennaio 1934, n. 37, In relazione agli artt. 24, 1° e 2° comma, 111, 1° e 2° comma, 113 1° comma e 117, 1° comma della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d’esame per l’abilitazione alla professione forense.
L’ordinanza si segnala all’attenzione dei lettori non tanto per la ennesima rimessione della questione, da parte dei TTAARR, alla Corte costituzionale (già in passato, infatti, il TAR Lombardia prima e il TAR Emillia e Puglia successivamente hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale, che ha sempre dichiarato la inammissibilità della stessa), quanto per il fatto che l’ordinanza medesima si discosta da quelle precedenti poichè, per la prima volta, la questione del difetto di motivazione nelle prove idoneative viene sollevata con riferimento all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dopo le sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale.
 
                                              AVV. ****************
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE – SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 196 del 2007 proposto da ………, rappresentato e difeso dagli avv.ti *******************, ****************** e *************** ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Trento, Via S.S. Trinità, n. 14
CONTRO
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – COMMISSIONI ESAMI di AVVOCATO E/O CORTE APPELLO DI PERUGIA E TRENTO per la sessione esami 2006/2007, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è per legge domiciliata
per l’annullamento
del giudizio di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di avvocato per l’anno 2006, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, con riferimento particolare ai giudizi espressi dalla III Sottocommissione in relazione al “parere di diritto penale” e all’”atto giudiziario”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 17 gennaio 2008 – relatore il consigliere ************* – l’avv. *************** per il ricorrente, l’avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1 – Con sentenza non definitiva n. 72 del 20 marzo 2008, relativa al presente ricorso, avente ad oggetto l’impugnativa del giudizio netativo degli scritti redatti dall’istante in sede di esami di abilitazione alla professione forense, sessione 2006 – 2007 venivano respinte due delle tre censure dedotte dal ricorrente; una, in particolare, veniva dichiarata inammissibile, facendo essa leva sulla asserita necessità di ottenere, in questa sede, una rinnovata valutazione degli elaborati svolti, essendo ciò pacificamente escluso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato Sez. VI 4.9.2007, n. 4635, Sez. IV 5.9.2007, n. 4659, Sez. IV 17.9.2004, n. 6155); l’ulteriore rilievo, con il quale si lamentava che, a parità di spessore dei relativi elaborati, quelli di altri candidati sarebbero stati valutati con maggiore benevolenza, è stata invece ritenuto infondato nel merito.
Eguale conclusione negativa avrebbe dovuto assumersi per la residuale censura, con la quale era stato dedotto il difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice alla luce della denunciata inidoneità ad esternarlo da parte del cosiddetto voto alfanumerico, tenuto conto al riguardo del consolidato indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato; tuttavia, con la recente sentenza 30.5.2006, n. 193, questo Tribunale, dopo aver osservato che “pur sussistendo l’esistenza di qualche principio di segno opposto, è ormai più che maggioritario e pressoché consolidato presso il Giudice d’appello quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 241 del 1990, l’onere di motivazione della valutazione forense è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio alfanumerico (o numerico), configurandosi quest’ultimo come formula sintetica che vale ad esternare adeguatamente il giudizio tecnico delle CC.GG.”, aveva, peraltro, argomentatamente concluso che il detto indirizzo collideva con quello fatto proprio nella propria precedente pronuncia n. 351 del 2001, confermata integralmente in quella sopra richiamata, accogliendo per conseguenza il ricorso.
Ai fini della definizione del suddetto motivo deve essere dunque ricordato che l’indirizzo adottato della IV Sez. del Consiglio di Stato sull’anzidetta questione con le decisioni n. 537, 538, 539, 540, 541, 543 e 689 del 2008) fanno propria, invece, la sufficienza del voto alfanumerico nel giudizio in sede generale di legittimità; che, inoltre, proprio con riferimento al prodotto ricorso l’ordinanza 20.9.2007, n. 95, con cui questo Tribunale aveva accolto la domanda di misura cautelare, disponendo che gli elaborati scritti del candidato fossero riesaminati da altra Sottocommissione ed ammettendolo con riserva a sostenere le prove orali subordinatamente all’emissione di un giudizio positivo sulle stesse prove, è stata totalmente riformata dalla Sez. IV del Consiglio di Stato con ordinanza 27.11.2007, n. 6146, che ha richiamato a tal fine le proprie precedenti contrarie pronunce 12.6.2007, n. 3114 e 2.3.2007, n. 1009 in ordine all’inesistenza di un obbligo di motivazione diverso da quello dell’espressione del solo voto cosiddetto alfanumerico.
Ad avviso del Collegio pare, peraltro, possibile ancora una volta lumeggiare le ragioni che indubitano sul piano della legittimità costituzionale la ormai “granitica” giurisprudenza del Consiglio di Stato, che eleva da oltre 18 anni un vallo non valicabile per la potenziale percezione delle concrete ragioni addotte dalle Commissioni esaminatrici a sostegno del giudizio negativo sulle prove scritte svolte dai candidati.
Giova premettere sotto un primo e preliminare profilo che la mera espressione alfanumerica di un giudizio non sembra integrare alcuna reale ed effettiva “motivazione sintetica”, ove l’espressione “motivazione” assolva l’esigenza di manifestare al candidato il perché della sua reiezione alle prove scritte, ma pare tradursi soltanto nell’espressione di un valore essenzialmente relativo che si manifesta in termini matematici, oscuro restando comunque il fondamento valutativo del connesso giudizio.
Il Tribunale è ben consapevole di quanto statuito anche da ultimo da codesta sovrana Corte con le pronunce n. 466 del 2000, n. 419 e 420 del 2005 e da ultimo ancora con quella n. 28 del 2006, ma persiste a ritenere che, allo stato, non si configuri il fondamento dell’affermata inammissibilità delle questioni a suo tempo sollevate e dunque la sussistenza di un mero dissenso in giurisprudenza, come tale suscettibile di diversa evoluzione, da cui ha tratto fondamento l’affermata estraneità di codesta sovrana Corte al thema decidendum: ogni diversa lettura dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241 è, infatti, in materia costantemente reietta in sede d’appello, il che accredita la totale ed ormai incondizionata preclusione da parte del Consiglio di Stato ad una diversa lettura della suddetta norma.
Alla luce, pertanto, dei richiamati precedenti l’espressione alfanumerica del voto è ormai ritenuta capace di soddisfare pienamente la necessità di una sufficiente motivazione senza che da siffatta espressione ogni candidato non ammesso agli orali possa peraltro comprendere dove abbia sbagliato e quali errori possano e debbano essere emendati in una successiva tornata d’esami di abilitazione.
L’orientamento del Consiglio di Stato deve, quindi, essere ormai qualificato come diritto vivente e valgano al riguardo le pronunce della sez. IV n. 6155 del 2004, n. 4165 del 2005, n. 1009 del 2007, n. 2221 del 2007, n. 5855 del 2006, n. 9348 del 2006, n. 6507 del 2006, n. 25 del 2007, n. 4657 del 2007; della sez. V n. 163 del 1989; della sez. VI n. 14 del 1999; del Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana n. 236 del 2004; nonché dei TT.AA.RR. che, a fronte di tante cassazioni delle opposte pronunce, hanno ormai desistito da ogni ulteriore sforzo per una diversa e più appagante lettura dell’ordinamento.
Rafforza la suesposta conclusione in merito alla riproponibilità della questione il fatto che, seppure il D.L. 21.5.2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.7.2003, n. 180 al suo art. 1bis (ma cfr. anche l’art. 22, 9° comma del R.D.L. n. 1578 del 1933) abbia innovativamente introdotto alcuni criteri di valutazione delle prove d’esame in discussione, tale precetto non pare essere stato fedelmente recepito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha statuito che “la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove a posti di pubblico impiego non può essere considerata elemento imprescindibile ai fini della legittimità della procedura, trattandosi di attività riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione, rispetto alla quale il sindacato di legittimità è estremamente ristretto” per cui “la mancanza od indeterminatezza di tali criteri non può di per sé comportare l’illegittimità del concorso e delle valutazioni in esso formulate quando i giudizi espressi per i singoli candidati non presentino aspetti di irrazionalità e di violazione della par condicio”(Cons. Stato Sez. V n. 14.12.2006, n. 7116; Sez. VI 12.12.2002, n. 6250).
Il Tribunale non è persuaso delle argomentazioni sopra svolte, osservando che, per comune insegnamento, la materia dei giudizi nei concorsi e nelle prove di abilitazione, non pare, anzitutto, rettamente ascrivibile all’area della discrezionalità amministrativa nel pregnante significato suo proprio, quale ponderata scelta alternativa del mezzo maggiormente satisfattivo dell’interesse pubblico, ma, avendo detti giudizi ad oggetto la sufficienza o l’insufficienza delle ridette prove scritte come pure la loro completezza od incompletezza ovvero il loro illogico e non argomentato svolgimento, essi coinvolgono concetti giuridici a contenuto indeterminato che, ancorché riassunti nell’imprecisa ed ambigua formula della “discrezionalità tecnica”, che altri classificherebbero come un elegante ossimoro, ben sarebbero passibili di un riscontro di piena cognizione, non potendo essere diversamente giustiziabile la pretesa dei candidati, opposta a quella, peraltro totalmente immotivata, delle Commissioni esaminatrici.
Non appare pervero un mero accidente, privo di ogni rilevanza sul piano processuale, il fatto che l’art. 44 del R.D. 26.6.1924, n. 1054, così come novellato dall’art. 1, 2° comma della L. 21.7.2000, n. 205, preveda che la decisione sui mezzi istruttori, ben diversamente dall’acquisizione meramente cartolare di un tempo, comprenda anche a consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento della legittimità di ogni questione positivamente sottratta all’area della riserva amministrativa.
Né per converso sembra possibile aderire alla concorrente argomentazione che si fa inesattamente discendere in detto orientamento dalla nozione di discrezionalità, affermandosi contraddittoriamente che il riscontro dei visti giudizi negativi espressi dalle Commissioni di concorso o di abilitazione sarebbe sottoposto ad un “sindacato” estremamente ristretto, quando si persiste a negare ogni possibilità che tale pur limitato controllo sulla denunciata irrazionalità di essi o sulla violazione della par condicio possa configurarsi ed essere concretamente esercitato sulla base di una motivazione di cui si attesta nel contempo la totale superfluità (cfr. ancora ex multis Cons. Stato Sez. V 19.4.2007, n. 1794, Sez. VI 26.5.2006, n. 3147; TAR Lazio Roma Sez. I 3.7.2007, n. 5941).
Quanto ad una potenziale diversa riflessione sulla questione all’esame non consta, poi, essere stato sotto alcun profilo valorizzato il sopravvenuto art. 11, 5° comma del D.Lgs. 24.4.2006, n. 166, che del tutto analogamente a quanto stabilito dall’originaria formulazione del D.P.R. 9.8.1994, n. 487 quando, cioè, la norma prescriveva la “motivazione del punteggio” e dunque antecedentemente alla modifica richiesta dall’Adunanza generale del Consiglio di Stato con avviso del 9.11.1995, n. 120, ha stabilito per lo svolgimento dei concorsi notarili l’obbligo della motivazione per i giudizi di non idoneità, sostituito dal solo voto nell’opposta ipotesi di idoneità e dunque di ammissione alle prove orali dei candidati. 
2 – Per quanto più direttamente concerne la presente controversia la questione di legittimità costituzionale che si solleva appare, anzitutto, rilevante nella vicenda all’attenzione del Collegio, atteso che, dovendosi altrimenti fare applicazione del richiamato “granitico” indirizzo del Consiglio di Stato, pena l’annullamento della relativa sentenza su appello dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il ricorso dovrebbe essere altrimenti respinto in toto.
Nell’ipotesi invece che gli artt. 22, 9° comma del R.D.L. n. 1578 del 1933 e 17 bis, 22, 23 e 24, 1° comma del R.D. n. 37 del 1934, richiamati dalla ricorrente nell’atto introduttivo. fossero suscettibili di un’interpretazione orientata al rispetto delle norme costituzionali il ricorso potrebbe, invece, essere accolto per la denunciata violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, che alle richiamate norme sovrapporrebbe il vincolo indotto dal generalissimo principio ivi enunciato per la retta redazione di ogni atto o provvedimento amministrativo.
Con riguardo, poi, alla non manifesta infondatezza della stessa questione questa deve essere riguardata, a parere del remittente Collegio, alla luce dei precetti di cui agli artt. 24, 1° e 2° comma , 111, 1° e 2° comma, 113, 1° comma e 117, 1° comma della Costituzione.
Quanto al principio di effettività della tutela giurisdizionale, solennemente proclamato dall’art. 24, 1° e 2° comma e, con riguardo all’esercizio della giurisdizione amministrativa, dall’art. 113, 1° comma della Costituzione giova osservare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha progressivamente e costantemente valorizzato il dogma della sufficienza del voto alfanumerico immediatamente dopo il richiamato parere 9.11.1995, n. 120 dell’Adunanza generale con cui è stata richiesta la modifica dell’art. 12, 1° comma del D.P.R. 9.8.1994, n. 487, disciplinante in via generale l’accesso per concorso al pubblico impiego, che prescriveva espressamente e puntualmente “la motivazione del punteggio”, cui ha successivamente dato corso il Governo con D.P.R. 30.10.1996, n. 693, tramite la sostituzione dell’espressione “assegnazione del punteggio” a quella antecedente; e ciò proprio a seguito dell’ivi argomentata sufficienza del voto alfanumerico.
La suddetta novella, a seguito della quale le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato hanno poi dato negli anni successivi coerente seguito, appare dunque di tutto rilievo, essendo stata così espunta dal tessuto dell’ordinamento l’unica disposizione in grado di positivamente infirmare la teoria del voto alfanumerico; altrettanto rilevante appare, inoltre, il richiamato parere dell’Adunanza generale per il fatto che sia stato in tale occasione fornito da parte di un organo consultivo a composizione astrattamente totalitaria ex art. 17 del R.D. 26.6.1924, n. 1054 un assai autorevole avviso, di per sé potenzialmente capace di escludere in prosieguo ogni diversa lettura della norma anche in sede giurisdizionale in applicazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990.
Il fondamento della richiesta di modifica rivolta al Governo traspare, poi, apertamente dalle argomentazioni svolte nel visto parere dell’Adunanza generale, che non ha dissimulato l’avvertita preoccupazione che l’altrimenti incombente obbligo della motivazione in capo alle Commissioni esaminatrici potesse costituire problemi organizzativi di non agevole soluzione con conseguente allungamento dei tempi di correzione degli elaborati ben oltre il termine di sei mesi stabilito dall’art. 11, 5° comma dello stesso Regolamento. 
La valorizzazione dei principi, oltre che d’imparzialità, di economicità e di celerità di espletamento delle procedure concorsuali, ha trovato dunque una corrispondente risposta nella suddetta modifica dell’art. 12, 1° comma del richiamato D.P.R. n. 487 del 1994, in ciò pensosamente assicurandosi piena applicazione al principio di buon andamento stabilito dall’art. 97 della Costituzione.
In tale statuizione e nel successivo orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato pare, tuttavia, che sia rimasta negletta la diversa, ma non meno rilevante esigenza della trasparenza dei giudizi formulati dalle Commissioni esaminatrici e che, quindi, nel confronto con l’art. 97 della Costituzione, fatto proprio nell’esercizio della sua primaria funzione da parte del Consiglio di Stato ex art. 100 della Costituzione, sia rimasto recessivo il diverso principio tratto dai richiamati artt. 24, 1° e 2° comma e 113, 1° comma della Costituzione, che altrettanto puntualmente proclamano il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Traendo le conseguenze dalle svolte argomentazioni sembra arduo dubitare che, se l’affermazione che il voto alfanumerico sia espressione sintetica, ma completa del giudizio, essa appaia tanto perentoria quanto insoddisfacente, restando per tale via impedito lo svolgersi di un successivo giusto processo, posto che le Commissioni esaminatrici continuano a conservare ingiustificatamente un’area di impenetrabile insindacabilità a fronte dell’affermata preclusione di ogni potenziale verifica degli eventuali vizi della motivazione di volta in volta addotta.
Per questo aspetto viene conseguentemente in considerazione l’art. 22 del R.D. n. 1578 del 1933, come modificato dal D.L. n. 112 del 2003 e dalla sua legge di conversione.
Tale disposizione, al 9° comma, stabilisce espressamente che “la commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti”, che devono essere comunicati alle varie Sottocommissioni: fra tale criteri, devono comunque essere sempre presenti i seguenti:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione:
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) relativamente all’atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione”.
A tale stregua non è dato davvero comprendere quale significato possa avere la norma in questione, che vincola le Commissioni a fissare criteri per la valutazione delle prove d’esame, ove non concorra per la verifica della retta applicazione dei suddetti criteri, nessuno di essi escluso, il correlativo obbligo di motivazione dei giudizi formulati sugli elaborati dei candidati.
Con riguardo, poi, all’ulteriore profilo di legittimità costituzionale che pare configurarsi, occorre osservare che, in base a quanto stabilito dall’art. 111, 1° e 2° comma della Costituzione “la giurisdizione si attua con il giusto processo regolato dalla legge”, che “si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale”: sotto questo profilo la ragione del dubbio della costituzionalità delle suddette norme, siffattamente interpretate e necessariamente leggibili in base al “diritto vivente” elaborato negli anni dal Consiglio di Stato, trae alimento nella circostanza già più sopra ad altri fini sottolineata che, in un siffatto quadro, sia radicalmente esclusa ogni possibilità che siano garantiti il diritto di difesa in giudizio e dunque le regole coessenziali al giusto processo con preclusione per la giustiziabilità della stessa pretesa avanzata in sede giurisdizionale: non potendo, infatti, applicarsi la regola che, a fronte di un giudizio negativo espresso nei confronti di un soggetto, quest’ultimo non sia verificabile neppure sotto l’angusto profilo della sua motivazione appare concorrentemente viziato il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Altrettanto manifestamente non infondata appare la stessa questione alla luce dell’art. 117, 1° comma della Costituzione, posto che, seppure l’art. 111, 1° e 2° comma abbia pacificamente introdotto nel nostro ordinamento i principi del giusto processo come statuiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali a tutti i processi nazionali e non soltanto a quelli coinvolgenti i diritti convenzionalmente tutelati, l’art. 117, 1° comma fa obbligo allo Stato di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dal diritto comunitario e dagli obblighi internazionali.
Sotto questo aspetto è sufficiente dunque richiamare quanto statuito da codesta sovrana Corte costituzionale con le sentenze 24.10.2007, n. 348 e 349, con le quali è stata attratta alla competenza di codesta sovrana Corte ogni questione inerente alla retta applicazione nell’ordinamento nazionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma il 4.11.1950 e cui è stata data esecuzione con L. 4.8.1955, n. 848, nonchè del suo Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20.3.1952.
Nella specie la questione sopra illustrata appare, infatti, non manifestamente infondata anche alla luce delle regole del giusto processo e del principio della sua effettività, la cui violazione, ove non sanzionata da codesta sovrana Corte, renderebbe la pronuncia di conseguente reiezione da parte di questo Tribunale direttamente ricorribile per saltum davanti alla Corte europea di Strasburgo.
Sul fondamento delle argomentazioni che precedono ed alla stregua della rilevanza e della reputata non manifesta infondatezza della questione prospettata si rimette la sua definizione alla Corte Costituzionale con sospensione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, Sede di Trento, letto l’art. 23 della L. 11.3.1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, 1° e 2° comma, 111, 1° e 2° comma, 113 1° comma e 117, 1° comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del disposto di cui all’art. 22, 9° comma del R.D.L. 23.11.1933, n. n. 1578, convertito dalla L. 22.11.1934, n. 36 e di cui agli articoli 17 bis, 22, 23 e 24, 1° c. del R.D.L. 23.1.1934, n. 37, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d’esame per l’abilitazione alla professione forense.
Sospende medio tempore il presente giudizio nella parte ancora non definita, con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito nel merito e sulle spese di lite.
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della conseguente pronuncia da parte della Corte Costituzionale decorre il termine perentorio di mesi 6 per la riassunzione in questa sede del giudizio.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2008 con l’intervento dei Magistrati:
dott. ******************             – Presidente est.
dott. *************                    – Consigliere
dott.ssa **************                 – Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 5 maggio 2008
                Il Segretario Generale
           dott. **************
 
 

Matranga Alfredo

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