Esame avvocato: la dislocazione in plessi diversi e non comunicanti, esclude la supposta collaborazione.

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce con ordinanza n. 981/07 ha accolto l’istanza cautelare connossa al ricorso principale proposto per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della determinazione adottata dalla Sottocommissione degli esami per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati per l’anno 2006 di annullamento della prova scritta sostenuta dalla ricorrente per presunta identità del parere di diritto penale con quello di altro candidato, nonchè del conseguenziale provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami medesimi.
In particolare, secondo il TAR adito "Considerato che la dislocazione in plessi diversi e non comunicanti della ricorrente e di altra candidata, fra le quali la Commissione suppone esservi stata collaborazione nello svolgimento degli elaborati” deve escludersi la supposta collaborazione.
Ha poi aggiunto il TAR Lecce che "la identità delle frasi fra i rispettivi elaborati potrebbe ragionevolmente avere altra ragione non necessariamente illecita".
Infine, per i giudici amministrativi "Considerata la valutazione positiva raggiunta nelle tre prove" la ricorrente va ammessa con riserva alle prove orali.
 
AVV. ****************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 981/2007
 
                               Registro ********:              1382/2007
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                                              Presidente, relatore  
ENRICO D’ARPE                                                              Cons.
****************                                    Ref.
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 10 Ottobre 2007
 
Visto il ricorso 1382/2007 proposto da:
…………….
 
rappresentata e difesa da:
QUINTO PIETRO
con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI 43
presso
QUINTO PIETRO 
 
contro
 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
 
 
COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO LE 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
 
 
COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO PALERMO  
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede;
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, nei limiti dell’interesse della ricorrente, della determinazione adottata in data 3/4/2007 con verbale n. 15 dalla V^ Sottocommissione degli esami per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati per l’anno 2006 di annullamento della prova scritta sostenuta dalla ricorrente per presunta identità del parere di diritto penale con quello di altro candidato, nonchè del conseguenziale provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami medesimi, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO LE
COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO PALERMO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
Udito il relatore ****************** e uditi altresì per le parti l’Avv. *******, in sostituzione dell’Avv. Quinto, e l’Avv. dello Stato *******;
 
Considerato che la dislocazione in plessi diversi e non comunicanti della ricorrente e di altra candidata, fra le quali la Commissione suppone esservi stata collaborazione nello svolgimento degli elaborati, sembra poter escludere la supposta collaborazione, mentre la identità delle frasi fra i rispettivi elaborati potrebbe ragionevolmente avere altra ragione non necessariamente illecita;
Considerata la valutazione positiva raggiunta nelle tre prove;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
 
P.Q.M.
 
Accoglie (Ricorso numero 1382/2007) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, ammette con riserva la ricorrente alle prove orali.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
LECCE , li 10 Ottobre 2007
 
************ – Presidente, Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 10 ottobre 2007
 
 
 

Matranga Alfredo

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