Esame avvocato 2018: l’atto difensivo

Redazione 13/12/18
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Oggi è stata la terza giornata di prove per gli aspiranti avvocati, quali dovevano cimentarsi nella redazione dell’atto difensivo. La prova dunque richiedeva di impostare un vero e proprio atto processuale, in cui seguire una linea difensiva, argomentata in punto di fatto e in punto di diritto. Gli esaminandi avevano a disposizione sempre sette ore a partire dalla dettatura delle tracce e potranno usufruire dei codici commentati. Infatti, all’interno di un atto difensivo, è necessario sostenere le proprie ragioni anche attraverso la giurisprudenza favorevole, connessa alle norme che vengono in rilevo nel caso di specie.

Tracce

Traccia 1 – Atto diritto Civile 2018
Nel gennaio del 2018 la società Alfa ha venduto a Tizio una macchina tipografica esposta all’interno del proprio negozio. Quest’ultimo però, nonostante le molte sollecitazioni verbali rivoltegli, a distanza di alcuni mesi non ha ancora provveduto a rititrare il bene.
Stante la perdurante inerzia di Tizio, la società Alfa lo ha dunque citato in giudizio contestandogli l’inadempimento all’obbligo di ritirare il bene acquistato nonché lamentando di aver subito un concreto danno alla propria attività imprenditoriale, in quanto la macchina tipografica occupa una parte consistente della superficie del locale utilizzato per l’attività di vendita ed impedisce l’esposizione di altri prodotti.
Ha chiesto pertanto, a titolo di risarcimento dei danni, la corresponsione della somma di euro 6.000,00, corrispondente ad una parte dell’importo dei canoni mensili di locazione del predetto locale corrisposti dal gennaio 2018 alla data di redazione dell’atto di citazione, con riserva di richiedere, eventualmente anche in separato giudizio, i danni in seguito maturati.
Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo alla difesa del proprio assistito.

Traccia 2 – Atto diritto Penale 2018
In data 9 febbraio 2016 Tizio si trova nei giardini pubblici del Comune di Alfa con il propio cane di piccola taglia tenuto al guinzaglio.
All’improvviso un cane di grossa taglia senza guinzaglio con comportamento aggressivo si lancia contro il cane di Tizio e cerca di azzannarlo. Tizio, munitosi di un grosso bastone trovato nelle vicinanze, colpisce violentemente il cane di grossa taglia uccidendolo.
Di lì a breve arriva Caio proprietario del cane ucciso, che stravolto per l’accaduto denuncia Tizio. All’esito del processo penale di I grado, il giudice ritiene Tizio responsabile del delitto previsto e punito dall’art. 544 bis e lo condanna con la pena di mesi 4 di reclusione, senza riconoscere alcuna circostanza attenuante in considerazione del fatto che l’imputato ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio.
Ad avviso del giudicante Tizio ha causato la morte del cane di Caio “senza necessità”, avendo agito al solo fine di difendere il proprio animale di compagnia.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga l’atto giudiziario più idoneo alla difesa del proprio assistito.

Traccia 3 – Atto diritto Amministrativo 2018
In data 15 maggio 2017, l’università Alfa, con decreto del Rettore n. 29/2017, indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario pressi la Facoltà di Giurisprudenza.
La commissione esaminatrice indica quali criteri di selezione i titoli, le pubblicazioni scientifiche e le altre risultanze curriculari. Alla procedura partecipano Tizio e Caio.
All’esito della valutazione comparativa, la commissione dichiara idoneo Caio, ritenendo assorbente la circostanza che questi sia autore di tre monografie, mentre Tizio ne ha scritta solo una.
Tizio propone ricorso al competente T.A.R. che, con sentenza n.2323 del 15 gennaio 2018, annulla gli atti impugnati sul rilievio che la commissione non aveva in alcun modo valutato i titoli e le altre risultanze curriculari dei candidati, che pure erano stati indicati quali criteri di selezione assieme alle pubblicazioni scientifiche. La sentenza passa in giudicato.
In data 5 giugno 2018 la commissione esaminatrice effettua nuovamente la propria valutazione comparativa e conferma l’idoneità di Caio esprimendo il seguente giudizio integrativo: “lo spiccato valore delle pubblicazioni di Caio (3 monografie) rende ininfluente ogni ulteriore considerazione relativa alle risultanze curriculari. Quanto ai titoli dei candidati, esse sono di identico valore”.
A conclusione della nuova valutazione, il Rettore con decreto del 3 settembre 2018, dichiara idoneo Caio. In data 17 settembre 2018 Tizio si reca dunque dal proprio legale di fiducia, lamentando che la commissione non avesse ancora una volta valutato le altre risultanze curriculari (nonostante quanto disposto dalla citata sentenza del T.A.R.), sia che il giudizio espresso in ordine ai titoli fosse palesemente erroneo, potendo egli vantare il doppio dei titoli rispetto a Caio. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo

 

Oggi terminano le prove: i risultati a giugno

Con la redazione dell’atto processuale, si concludono le prove scritte per gli aspiranti professionisti, i quali dovranno attendere poi diversi mesi per conoscere gli esiti del loro lavoro di questi tre giorni, molto probabilmente fino a giugno del prossimo anno. Ieri, infatti, gli esaminandi hanno affrontato la prova in materia di diritto penale, mentre, nella prima giornata di martedì, si è svolta la prima prova in materia di diritto civile.

La terza giornata è quella in cui ciascun esaminando può mettere in campo la propria attitudini, potendo scegliere di redigere l’atto nella materia che gli è più congeniale e che probabilmente, ha affrontato quotidianamente nella propria pratica professionale. La prova della redazione dell’atto è, infatti, senza dubbio, quella che richiama maggiormente l’attività effettivamente svolta da un avvocato. Spesso, infatti, i pareri vengono forniti verbalmente e non redatti per iscritto; mentre, la stesura degli atti processuali è pratica pressoché quotidiana del professionista.

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