Con l’ordinanza in commento il TAR Lecce ha ammesso con riserva alle prove orali il candidato che è stato escluso a causa dell’unica insufficienza conseguita sull’elaborato di diritto penale.
Per il TAR salentino, il ricorrente ha accompagnato le censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati, ed in particolare alla motivazione del provvedimento di sua non ammissione agli orali, con la produzione di un parere pro veritate, valutato quale mero elemento di prova, con il quale sono state formulate, in maniera almeno prima facie non irragionevole, una pluralità di considerazioni tecnico-giuridiche nella direzione della sufficienza dell’elaborato -di diritto penale- tale invece non reputato dalla Commissione.
Ha poi aggiunto il Collegio, che visto il complessivo punteggio attribuito alle prove del ricorrente, pari a 85 e ritenuto dunque,
– per un verso, che le condivisibili considerazioni sull’inidoneità della motivazione formulata dalla Commissione sono in questo caso efficacemente assistite dalla prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte -quello al riconoscimento dell’erroneità della prima valutazione-;
– e, per altro verso, che l’apprezzabile contenuto del predetto parere rende il ricorso provvisto del necessario fumus anche con riguardo ai motivi concernenti il merito della valutazione medesima;
il ricorso va accolto con la connessa domanda cautelare e, per l’effetto, va disposta l’ammissione del ricorrente alle prove orali dell’esame di avvocato.
Avv. ****************
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 839/2008
Registro ********: 1307/2008
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
LUIGI VIOLA Consigliere
ETTORE MANCA Primo Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 24 Settembre 2008
Visto il ricorso 1307/2008 proposto da:
…………………
rappresentato e difeso da:
VANTAGGIATO ANGELO
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI 7
presso
VANTAGGIATO ANGELO
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento analitico e sintetico, di cui al verbale della adunanza del 8 aprile 2008, con cui la Terza Sottocommissione per gli esami di Avvocato, presso la Corte d’Appello di Salerno per la sessione 2007, competente per l’esame degli elaborati degli iscritti presso la Corte di Appello di Lecce, valutando insufficiente l’elaborato di diritto penale dello stesso, ha, per l’effetto, determinato la sua non idoneità a sostenere le prove orali, nonché di Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO LE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Udito il relatore Primo Ref. ************ e uditi altresì per le parti l’Avv. *********** e l’Avv. dello Stato *******;
Osservato che il ricorrente ha accompagnato le censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati, ed in particolare alla motivazione del provvedimento di sua non ammissione agli orali, con la produzione di un parere pro veritate, dal Collegio valutato quale mero elemento di prova, con il quale vengono formulate, in maniera almeno prima facie non irragionevole, una pluralità di considerazioni tecnico-giuridiche nella direzione della sufficienza dell’elaborato -di diritto penale- tale invece non reputato dalla Commissione.
Visto il complessivo punteggio attribuito alle prove del ricorrente, pari a 85.
Ritenuto dunque, per un verso, che le condivisibili considerazioni sull’inidoneità della motivazione formulata dalla Commissione sono in questo caso efficacemente assistite dalla prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte -quello al riconoscimento dell’erroneità della prima valutazione-, e, per altro verso, che l’apprezzabile contenuto del predetto parere rende il ricorso provvisto del necessario fumus anche con riguardo ai motivi concernenti il merito della valutazione medesima.
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
P.Q.M.
Accoglie (Ricorso numero 1307/2008) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, dispone l’ammissione del ricorrente alle prove orali dell’esame di avvocato.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
LECCE , li 24 Settembre 2008
************ – Presidente
Ettore MANCA – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 24 settembre 2008
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