Equitalia: A suo carico la prova di regolare notifica della cartella

Redazione 25/07/16
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Per dimostrare la regolare notifica, è Equitalia che deve produrre in giudizio sia gli avvisi di ricevimento sia le copie delle cartelle esattoriali cui fanno riferimento.

Se il contribuente, nell’eccepire la mancata notifica della cartella esattoriale o altro atto della riscossione, agisce in giudizio contro Equitalia, spetta a quest’ultima fornire prova di regolare notifica tramite la produzione sia degli avvisi di ricevimento e delle relate (o dell’estratto di ruolo) sia delle singole cartelle o degli atti notificati.

Nel caso in cui il contribuente contestasse la corrispondenza tra l’avviso di ricevimento/relata e la cartella, infatti, è dovere di Equitalia tenere a deposito la copia di quest’ultima in modo da dimostrarne la correlazione con la ricevuta di notifica.

L’opinione della Commissione Tributaria di Salerno e della Cassazione

Questo è ciò che ha affermato la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno in una sentenza recente.

In caso di contestazione sulla notifica delle cartelle, sostengono i giudici, la dimostrazione di aver svolto la notifica secondo le norme di legge è l’onere probatorio più rilevante in capo ad Equitalia. L’allegazione degli estratti di ruolo e delle relate di notifica non è sufficiente a tal fine e bisogna, infatti, esibire la copia integrale della cartella che si assume essere stata notificata.

In precedenza, anche la Cassazione ha avuto modo di precisare che, nel caso in cui la cartella fosse stata notificata tramite raccomandata, “le ricevute di ritorno esibite provano solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma ‘non assolutamente’ il suo contenuto”.

Un obbligo per legge

D’altro canto, l’esibizione della cartella è un obbligo richiesto espressamente dalla legge, che sostiene come la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica debba essere conservata per cinque anni dal concessionario. Quest’ultimo ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

In assenza della documentazione probatoria, precisano I giudici salernitani, Equitalia avrebbe dovuto allegare. Comunque va accertato l’avvenuto decorso del termine di prescrizione decorrente dalle date ipotizzate come notifica avvenuta.

Pertanto, nel calcolo dell’eventuale termine di prescrizione, nel caso in cui Equitalia non avesse depositato le copie delle cartelle notificate insieme agli avvisi ricevimento/relate, sono le date ipotizzate di avvenuta notifica cui occorre fare riferimento.

Redazione

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