Eppur (qualcosa) si muove!, nell’annosa questione delle esclusioni dalla 3ª fascia degli iscritti a SFP

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Finalmente pare che la ragione stia prendendo il sopravvento (!) e si stia consolidando un orientamento favorevole a chi è stato ingiustamente escluso dalla 3ª fascia delle graduatorie ad esaurimento in quanto iscritto a SFP nell’A.A 2008/2009 (e non nell’anno 07/08 come richiesto dal DM 08/04/09), ma immesso direttamente ad anni di corso successivi al primo, a seguito di parificazione degli esami sostenuti in un diverso corso di studio.

La più recente giurisprudenza (Trib. Genova sentenze 108/2014 e 199/2014; Trib. Lecce 6300/2013) ha, infatti, interpretato la normativa primaria (art. 5bis Legge N 169/2008) alla luce del principio di uguaglianza scandito all’art. 3 della Costituzione, annullando i decreti dirigenziali del MIUR, che disponevano l’esclusione dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, in quanto illegittimi nella misura in cui non considerano equivalenti le posizioni degli iscritti al primo anno di corso di Scienze della formazione Primaria  nell’A.A. 07/08 a quelle di soggetti iscritti nell’A.A. 08/09 ad anni successivi al primo a seguito di “parificazione” degli esami sostenuti altrove.

Secondo il Tribunale di Genova, poiché l’interpretazione letterale della disciplina ex art 5bis della legge 169/2008, porterebbe a risultati illogici, si impone una lettura “costituzionalmente orientata”delle norme che postulano la parità di accesso alle graduatorie ad esaurimento, dei docenti che versano in situazioni analoghe riguardo al possesso di titoli.

Secondo il Tribunale di Lecce (sentenza del 28 giugno del 2013; 9 luglio 2013 n. 6300) la riforma universitaria, di cui al DM N. 509 del 3/11/1999 consente la mobilità fra corsi di laurea. In tale quadro, la posizione dello studente iscritto ad anni successivi al primo di SFP deve essere equiparata allo studente iscritto direttamente al primo anno. Questo sempre a condizione che lo studente abbia superato un certo numero di esami presso altro corso di studio, giudicati apportare un equipollente background formativo da una commissione universitaria all’uopo istituita.

In sostanza, la parificazione della pregressa carriera universitaria, se vale per l’immissione al corso di SFP, deve valere anche per l’accesso alle graduatorie.

Nulla di più chiaro, di più semplice e logico: ed allora perché tanti studenti vengono discriminati?

La questione, tra l’altro, riguarda anche tutti gli iscritti nella c.d. IV fascia”(vera e propria “ingiustizia nell’ingiustizia”), i quali -sulla base dei principi espressi dai sopra richiamati Giudici (pochi, ma “illuminati”!)- possono valutare l’azione per ottenere l’iscrizione in III fascia.

Nella speranza che il buon senso finalmente prevalga.

Secondo la più recente giurisprudenza, la giurisdizione in suddette materie appartiene  al giudice ordinario (cfr. fra tante Corte Cass. civ. SS. UU. Sentenza 08/02/2011 n°3032 e T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 04/12/2013, n. 5501),  stante la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica lesa, il ché legittima l’azione volta al reinserimento in graduatoria anche al di fuori dei ristretti termini imposti per proporre ricorso al TAR.

Scorcucchi Filippo

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