Enti locali – organi di controllo interno – revisori contabili – la circolare della funzione pubblica n. 3/2006 – linee di indirizzo su gestione delle risorse umane – responsabilita’ dirigenziale e controlli interni in tema di personale.

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Con la circolare n. 3/2006 il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce una serie di indicazioni per i responsabili delle risorse umane con la finalità di individuare i presupposti per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti con  riferimento alla gestione del personale ed alla responsabilità sulla sana gestione e sul corretto utilizzo degli istituti giuridici e contrattuali in tema di organizzazione e rapporto di lavoro. Per quanto riguarda i contratti a termine, viene affermato che essi non vanno conteggiati nella definizione delle piante organiche, così come quelli di somministrazione, mentre per l’istituto della mobilità si sottolinea che esso deve essere preferito tra le varie forme di assunzioni possibili.
Incrementare le funzioni di controllo interno implica necessariamente aumentare i profili di responsabilità propri dei componenti degli organi a ciò deputati i quali, difatti, rispondono amministrativamente del loro operato e possono essere convenibili in giudizio da parte della Corte dei Conti nelle ipotesi in cui, a seguito di una condotta dolosa ovvero gravemente colposa a loro attribuibile, arrechino danno pubblico all’ ente per il quale svolgano la propria attività. La Circolare n. 3/2006 della F.P. si basa sui principi posti dalla Magistratura contabile in materia di responsabilità degli organi di revisione contabile, dei nuclei di valutazione e dei professionisti di cui le P.A. si avvalgono per l’ espletamento dei controlli di gestione. Pertanto, sotto forma di monito a non ritenere la loro attività immune da censure, viene condiviso il postulato secondo cui “ perché si abbia colpa grave non è richiesto che sia tenuto un comportamento scriteriato ed abnorme, ma è sufficiente che si sia serbato un comportamento contrario a regole deontologiche elementari” ( C.d.C. Sez. Giur. Lombardia n. 81/2000 e n. 1133/2000; Toscana n. 805/1999 e Sicilia n. 3438/2004 ). Premesso che le attività di controllo interno debbano essere svolte effettivamente e con la prescritta ordinaria diligenza, i revisori contabili sono obbligati a sottolineare le gravi irregolarità dei documenti contabili ovvero situazioni di squilibrio finanziario da essi rilevate come, parimenti, i componenti dei nuclei di valutazione non possono omettere di rilevare che il mancato raggiungimento degli obiettivi possa determinare condizioni di illegittimità palese, né giammai si deve permettere la corresponsione della indennità di risultato in misura indifferenziata senza ricollegare l’ erogazione delle risorse all’ attività svolta ed all’ effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati. E’ evidente, quindi, che il ruolo dei revisori contabili non è limitato a quello di meri controllori di bilancio preventivo, conto consuntivo e documenti contabili principali, bensì assurge ad una sorta di potere-dovere di verifica del rispetto del Patto di Stabilità, delle spese di personale e dell’ andamento globale gestionale dell’ ente. Sotto tale prospettazione si pongono le disposizioni della Legge Finanziaria per il 2006 e, da ultimo, quanto indicato nella Circolare summenzionata. Giova evidenziare che , a fronte di figure tradizionali proprie della compagine degli enti quali i ragionieri, i commercialisti, gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri ed i revisori contabili, se ne sono aggiunte altre quali i tributaristi, i broker, gli esperti di gestione delle risorse umane, gli internal auditors, gli esperti di controllo di gestione e via dicendo. Di conseguenza, se la scelta dell’ ente deve essere informata a criteri predeterminati, di verifica della professionalità, di acquisizione dei curricula, di previo accertamento della assenza di professionalità interne analoghe nell’amministrazione, il regime delle responsabilità si articola sotto quattro profili attinenti al mancato svolgimento dell’ attività demandata a costoro, alla assenza di ordinaria diligenza, all’ inosservanza del rispetto dei principi di deontologia professionale, alla determinazione di un danno all’ ente anche nei termini di indebita erogazione di risorse finanziarie in modo indiscriminato ed a pioggia senza tener conto delle finalità prefissate.

Francaviglia Rosa, Brunelli Marco

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